Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22097 del 17/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22097 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 25923-2012 proposto da:
ANGIONI GIANCARLO ( NGNGCR58R26I 695J) B 01
ANTO NELLA B0INNL58D45H501M CH ESSA GIUSEPPE
(CHSGPP57M29B 54B) CORDA FEDELA CRDFDL57D44B3540
GINANNI ANNA MARIA (GNNNMR57E46F9799) IRDE
ROBERTO RDIRRT61L21E438B) MASILI LO RIANA
MSLLRN54R47 745X MURA ROSAMARIA
MRURMR62R60L122
MNTSNN65D41B354T)

MONTALDO
PIU

MARIA

SUSANNA
ELISABETTA

PIUMLS57C61B354F RAINISIO CESARINA
RNSCRN57R42A145 SATTA RENZA (STTRNZ55E47I614G)
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. GUIDO CHESSA
MIGLIOR, giusta procure speciali in calce al ricorso (ad eccezione
della dott.ssa Rainisio Cesarina, rappresentata e difesa giusta procura

6261

Data pubblicazione: 17/10/2014

speciale per atto notaio Angelo Navone in data 26.10.2012, che viene
allegata in atti);
– ricorrenti Contro

Presidente

pro-tempore,

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi
Ministri pro-tempore, UNIVERSITÀ STATALI DI SASSARI E
CAGLIARI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope
con troricorrenti
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e STATO
ITALIANO in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 338/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI del 21/1/2011, depositata il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380Ric. 2012 n. 25923 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-2-

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del

bis cod. proc. civ, e datata 26.6.13, ritualmente comunicata al pubblico
ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso
la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 338 del 7.9.11, del
seguente letterale tenore:
«l. — Giancarlo Angioni, Antonella Boi, Giuseppe Chessa, Fedela

Montaldo, Rosamaria Mura, Maria Elisabetta Piu, Cesarina Rainisio,
Renza Satta ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione della
sentenza in epigrafe indicata; resistono, dapprima con controricorso, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri dell’Istruzione
Università e Ricerca e dell’Economia e Finanze e le Università degli
Studi di Cagliari e di Sassari; dispiega, con separato controricorso,
gravame incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo
Stato italiano.
2. — I ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio — ai sensi
degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. dv., essendo soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per dovervi essere accolto
quello principale e rigettato quello incidentale.
3. — Questi, in estrema sintesi, i termini della controversia:
– gli odierni ricorrenti, in uno a numerosi altri sanitari, adirono il
tribunale di Cagliari per la condanna degli odierni intimati al
pagamento della giusta remunerazione o del risarcimento del danno
consistente nella mancata percezione di quella, per il periodo di
frequenza di scuole universitarie di specializzazione di medicina in
tempo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 257/91, per
inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n.
75/362/CEE e 82/76/CEE;
– in particolare e per quel che qui ancora rileva, sul gravame di solo
alcuni degli originari attori, la gravata sentenza ha escluso la
Ric. 2012 n. 25923 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-3-

Corda, Anna Maria Ginanni, Roberto Irde, Loriana Masili, Susanna

prescrizione quinquennale del diritto, posta invece dal tribunale a base
del rigetto della domanda e, sull’appello di solo alcuni dei sanitari: ha
rigettato la domanda in ragione dell’inizio della frequenza dei corsi
prima dell’anno accademico 1982/83, quanto a Maria Gabriella Guiso,
Grazia Rosa Monni e Luigi Antonio Topa; ha poi — pur applicando i

della responsabilità dello Stato italiano e sulla durata della prescrizione
— rigettato nel merito, per carenza di prova sul danno, l’appello dei
sanitari;
– gli odierni ricorrenti principali censurano la gravata sentenza: col
primo motivo, di vizio motivazionale e violazione di norme di diritto,
lamentando l’erroneità del rigetto per mancanza di prova sui requisiti
per conseguire il risarcimento; col secondo, di omessa pronuncia sulla
domanda per altre voci di danno;
– la ricorrente incidentale, dopo che tutti gli intimati avevano escluso
errori della corte territoriale circa la valutazione degli elementi
probatori sulla carenza di prova in ordine ai requisiti per conseguire il
risarcimento del danno, censura la gravata sentenza con due motivi: col
primo, di violazione di norme di diritto (tra cui: gli artt. 1173, 2043,
2934, 2935, 2946, 2947 cod. civ.; norme dei trattati istitutivi della
Comunità Europea; gli artt. 3 e 117 co. 1 Cost.; l’art. 16 della direttiva
CEE 82/76 comunitarie, dell’art. 4, co. 43 della legge n. 183/11),
invocando applicarsi la prescrizione quinquennale al diritto vantato da
controparte o, comunque, la sopravvenuta norma in tema di
decorrenza della medesima; col secondo, di violazione delle medesime
norme, ma sotto diverso profilo, relativo alla dedotta inaccettabilità
della fissazione della decorrenza stessa dalla data di entrata in vigore
della legge n. 370/99.

Pie. 2012 n. 25923 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-4-

principi della sopravvenuta giurisprudenza di questa Corte sulla natura

4. – Va premesso che la questione è stata affrontata con dovizia di
argomentazioni da questa Corte a partire dalle sentenze nn. 10813,
10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011 (tutte confermate dalla
copiosa successiva giurisprudenza; riguardo alla quale basti qui
menzionare, tra le altre, le pronunce: dell’anno 2011: 16394, 17868,

23276, 23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566,
23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581,
23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734, 23735, 23738,
23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087, 24088, 24091, 24092,
24093, 24094, 24813, 24815, 24816, 24817, 24818, 24819, 24820,
24821, 24822, 25992, 25993, 25994, 26701, 26702; dell’anno 2012:
1182, 1850, 1917, 3972, 3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064,
5065, 5533, 5640, 5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006,
21072, 21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721,
21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041, 22042,
22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157,
1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279,
8578, 8579, 8580).
5. – Alla stregua di tanto, i due motivi di ricorso principale – tra loro
congiuntamente esaminati, attesa l’evidente connessione – sono
fondati, ma sono infondati quelli del ricorso incidentale (anch’essi
unitariamente considerati): e, per il loro carattere preliminare, vanno
esaminati dapprima questi ultimi.
5.1. La mancata trasposizione, nel termine prescritto, della direttiva
82/76/CEE, riassuntiva della direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE,
ha determinato in capo allo Stato – e in favore dei soggetti che abbiano
seguito corsi di specializzazione medica dal 1° gennaio 1983 sino
all’anno accademico 1990-1991 – una responsabilità per
Ric. 2012 n. 25923 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-5-

21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275,

inadempimento di obbligazione ex lege, per non aver assicurato, in
relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n.
2, e 7, n. 2, della direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di
detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo
Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a

condizioni tali che, se quest’ultima fosse stata tempestivamente e
correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto
all’adeguata remunerazione (per tutte, oltre alle già richiamate Cass. nn.
10813, 10814, 10815 e 10816 del 17 maggio 2011, v. Cass. 11
novembre 2011, n. 23577).
5.2. Inoltre, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione
nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il digs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel
momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei
confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in
vigore del menzionato art. 11 (Cass. 17 maggio 2011, n. 10813; tra le
c. 2012 n. 25923 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-6-

tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE, in

molte successive: Cass. 31 agosto 2011, n. 17868; Cass. 11 novembre
2011, n. 23568; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917).
5.3. In riferimento a detta situazione, poi, nessuna influenza può avere
la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12
novembre 2011, n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al

comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre
dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la
direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente
verificato – trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione,
non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 1.1.12 (Cass. 9
febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).
6. — Quanto alle problematiche indotte dal ricorso principale si osserva
quanto segue.
6.1. In tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi
medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, il soggetto tenuto al
pagamento dell’adeguata remunerazione deve essere individuato nello
Stato, alla stregua della previsione dell’art. 11 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, in quanto norma introdotta proprio allo scopo di dare
attuazione alle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE; pertanto, è
da escludersi al riguardo la legittimazione passiva delle Università,
presso le cui scuole di specializzazione i medici, aventi diritto alla
corresponsione della borsa di studio, hanno frequentato i corsi e
conseguito i diplomi (per prima, v. Cass. 29 agosto 2011, n. 17682,
seguita peraltro da copiosa giurisprudenza); ed è anzi da affermarsi la
passiva legittimazione della Presidenza del Consiglio (per tutte: Cass.,
ord. 19 dicembre 2012, n. 23494), quale rappresentante dello Stato
italiano, nel suo complesso inadempiente all’obbligo di conformazione
Ric. 2012 n. 25923 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-7-

risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive

alla normativa comunitaria, in virtù del carattere generale delle sue
attribuzioni in tema di indirizzo dell’azione di governo e di iniziativa
per l’adeguamento dell’ordinamento interno a detta normativa.
6.2. Ancora, lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria
per siffatto inadempimento é tenuto a dimostrare, quale fatto

remunerazione, solo la mera frequenza di un corso ricadente negli
elenchi predetti, potendo le concrete modalità di svolgimento del corso
stesso venire in rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla
quantificazione del pregiudizio, ove la scelta dell’una o dell’altra
opzione (tempo pieno o parziale) sia dipesa dalla scelta dello
specializzando, ma non già ove il corso medesimo sia stato organizzato
soltanto con modalità in fatto corrispondenti al tempo parziale, in
ragione di quanto deciso dalla singola università in base alla
legislazione statale irrispettosa della disciplina dettata dal diritto
comunitario (tra e prime, Cass. 1.1 novembre 2011, n. 23577, cui é
sufficiente un integrale richiamo); in sostanza (Cass. 27 gennaio 2012,
n. 1182; Cass., ord. 27 novembre 2012, n. 21072), ai fini della prova, la
circostanza che i medici avessero, nel periodo di ritardato
adempimento, frequentato le scuole di specializzazione come in
precedenza organizzate costituisce indizio presuntivo che essi le
avrebbero ragionevolmente frequentate anche nel diverso regime
conforme alle prescrizioni comunitarie; né, d’altra parte, i medici
possono essere gravati della prova di non aver percepito, durante il
periodo di formazione, altre remunerazioni o borse di studio,
trattandosi di circostanze – eventualmente rilevanti a titolo di aliunde
percotum — l’onere della cui prova va posto a carico del soggetto
inadempiente.

Ric. 2012 n. 25923 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-8-

costitutivo del danno evento costituito dalla perdita dell’adeguata

i

6.3. Infine, quanto alla c.d. perdita di chance, è noto come essa esiga
infatti “la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e
certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e
non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente
valutabile” (Cass. 13 luglio 2011, n. 15385), sicché, ai fini del suo

da parte degli attori, di spendere il titolo in ambito europeo (tra le
prime, v. Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, cui può qui farsi integrale
rinvio): e la sussistenza o meno di tanto, ferme le preclusioni assertive
ed istruttorie al riguardo maturate, sarà valutata in sede di rinvio.
7. — Rimessa al giudice di rinvio, se riconosciuta la sussistenza dell’an
debeatur, l’applicazione dei principi di cui a Cass. 11 novembre 2011, n.
23558 e Cass. 13 marzo 2012, n. 3972 (alle cui argomentazioni si rinvia
integralmente), neppure valendo gli argomenti in contrario addotti ad
inficiare la vista giurisprudenza, deve proporsi l’accoglimento del
ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale».

Motivi della decisione
IL Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere
ascoltate.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione e risultando esse
confortate dall’ulteriore consolidamento della giurisprudenza ivi
richiamata, potendo qui bastare un richiamo alle seguenti ulteriori
pronunzie di questa Corte: dell’anno 2013: 11941, 12654, 12655,
14062, 14494, 15197, 15198, 15199, 15205, 16104, 17066 a 17074,
Ric. 2012 n. 25923 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-9-

riconoscimento, occorre allegare e provare della concreta intenzione,

17454 a 17457, 19479, 19910, 19884, 20033, 21136, 21367 e 21368;
dell’anno 2014, tra le altre: 307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688, 2689,
2693, 2785, 2786, 2787, 2788, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3867,
3868, 3869, 3872, 4994, 4996, 5275, 5276, 5277, 5278, 5445, 6246,
7475, 8508, 8863, 13760, 14379, 14380; con statuizione di principi ai

2014, n. 6066.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va accolto per quanto di ragione, ma solo nei confronti degli intimati
diversi dalle Università, con rigetto di quello incidentale e di quello
principale nei confronti delle Università, per essere infondata ogni
pretesa avanzata verso di esse (per tutte: (Cass. 11 novembre 2011, n.
23558; Cass. 17 novembre 2011, n. 24087; Cass., ord. 6 febbraio 2014,
n. 2693): e così intendendosi corretta, risultando il dispositivo
comunque conforme a diritto, la motivazione posta a fondamento del
rigetto della domanda originaria nei confronti di quelle.
Tanto comporta la cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla
medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, quanto alle
domande tra gli odierni ricorrenti ed i controricorrenti diversi dalle
Università.
In ordine alle spese di legittimità, quelle nei rapporti tra originari attori
ed Università vanno compensate, per l’oscillazione della giurisprudenza
di merito sulle questioni, composta solo di recente da questa Corte
regolatrice; mentre quelle del giudizio di legittimità nei rapporti tra
originari attori ed odierni ricorrenti incidentali diversi dalle Università
saranno regolate dal giudice del rinvio.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale limitatamente alle domande
dispiegate contro gli odierni controricorrenti diversi dalle Università e
Ric. 2012 n. 25923 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-10-

sensi dell’art. 360-bis, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., Cass., ord. 20 marzo

rigetta il medesimo, quanto alle domande appena dette, nonché quello
incidentale; compensa le spese tra originari attori e le Università degli
Studi; cassa la gravata sentenza quanto alle domande nei confronti
degli originari convenuti diversi dalle Università e rinvia alla corte di
appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 26 giugno 2014

Il Presidente

giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA