Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22097 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19542/2018 R.G. proposto da:

L.Y., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Verrastro,

con domicilio eletto in Roma, via Merulana, n. 272, presso lo studio

dell’Avv. Andrea Dini Modigliani;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 17 maggio

2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino;

uditi l’Avv. Francesco Verrastro e l’Avvocato dello Stato Ilia

Massarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale CERONI Francesca, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 17 maggio 2018, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da L.Y., cittadina della Repubblica Popolare Cinese.

Premesso che la ricorrente aveva riferito di essersi allontanata dal Paese di origine per sfuggire al controllo dell’autorità di polizia, dalla quale era stata arrestata, trattenuta e sottoposta a maltrattamenti, a causa della sua adesione alla Chiesa del Dio Onnipotente, il Tribunale ha escluso la credibilità della vicenda narrata, in quanto caratterizzata da incongruenze e contraddizioni, ritenendo non provata la stessa appartenenza alla predetta confessione religiosa, in quanto la relativa documentazione era stata rilasciata da un’associazione avente sede in Roma. Ha rigettato quindi la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, osservando, in ordine a quella di riconoscimento della protezione sussidiaria, che l’inverosimiglianza del racconto consentiva di escludere l’esposizione della ricorrente al rischio di un danno grave in caso di rimpatrio, mentre la situazione del Paese di origine non era contraddistinta da forme di violenza indiscriminata tali da mettere in pericolo la popolazione. Ha rigettato infine la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando che la ricorrente non aveva allegato particolari condizioni di vulnerabilità nè un livello di integrazione nel territorio italiano, tale da sconsigliarne il rimpatrio.

2. Avverso il predetto decreto la Li ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Con ordinanza del 27 settembre 2019, la causa, originariamente avviata alla trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere non credibile la vicenda allegata, il Tribunale ha proceduto ad un vaglio superficiale ed omissivo delle dichiarazioni da lei rese, senza verificare la buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8. Premesso che le contraddizioni rilevate dal decreto impugnato, non contestate nel corso dell’audizione, avrebbero potuto essere risolte mediante una richiesta di chiarimenti, mai avanzata dal Tribunale, precisa che a) l’indicazione della durata della detenzione da parte della polizia era stata immediatamente rettificata nel corso del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, b) la novità dell’allegazione della convivenza con alcune consorelle non minava in alcun modo la credibilità della narrazione, e c) l’incertezza relativa al sesso della persona che l’aveva aiutata a fuggire costituiva il frutto di un’errata traduzione delle dichiarazioni.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ribadendo che il Tribunale non ha espresso alcun dubbio in ordine alla veridicità del suo credo religioso, ma si è limitato a rilevare alcune contraddizioni relative ad aspetti diversi delle dichiarazioni da lei rese, senza porla in condizione di fornire spiegazioni al riguardo, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria e del diritto ad un ricorso effettivo, riconosciuto dall’art. 13 della CEDU.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Questa Corte ha infatti chiarito che le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20580; Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142). Tale controllo deve ritenersi nella specie correttamente effettuato, avendo il Tribunale provveduto ad esaminare i fatti allegati a sostegno della domanda sotto entrambi gl’indicati profili, la cui valutazione ha consentito di evidenziare per un verso le incongruenze del racconto e la sua difformità rispetto alla versione fornita nel corso del colloquio svoltosi dinanzi alla competente Commissione territoriale, e per altro verso la discordanza di dettagli importanti dalle informazioni riguardanti il Paese di origine, nonchè l’inattendibilità degli allegati motivi di persecuzione: contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, infatti, il decreto impugnato non ha ritenuto affatto credibili le dichiarazioni da lei rese in ordine alla sua fede religiosa, avendo anzi affermato che la sua adesione alla Chiesa del Dio Onnipotente non poteva ritenersi provata, quanto meno per il periodo anteriore all’espatrio, in quanto l’attestazione a tal fine prodotta in giudizio risultava rilasciata dalla sede romana dell’associazione religiosa in data successiva a quella dell’ingresso in Italia. Nel censurare il predetto apprezzamento, la ricorrente non è in grado d’indicare lacune argomentative o carenze logiche di gravità tale da impedire la ricostruzione del ragionamento seguito dal Tribunale, nè elementi di fatto da quest’ultimo trascurati, ed idonei ad orientare in senso diverso la decisione, ma si limita ad insistere sulla veridicità dei fatti riferiti, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica della decisione, nonchè la coerenza logico-formale della stessa, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257). La ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente deve considerarsi d’altronde sufficiente ad escludere la necessità di procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito è tenuto, in forza del dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, soltanto nel caso in cui la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori: non merita pertanto censura il decreto impugnato, per aver rigettato la domanda, in virtù dell’inattendibilità della vicenda allegata a sostegno della stessa, senza disporre una nuova audizione della richiedente, per consentire alla stessa di colmare le lacune e chiarire le incongruenze rilevate nella narrazione (cfr. Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11924; Cass., Sez. I, 19/12/2019, n. 33858).

4. Il rigetto delle predette censure, confermando la validità dei dubbi espressi nel provvedimento impugnato relativamente alla fede religiosa professata dalla Li, comporta l’infondatezza anche del terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b), e comma 5, lett. c), degli artt. 2, 3 e 13 della CEDU e dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE, nonchè la nullità del decreto impugnato per apparenza della motivazione, sostenendo che, nel ritenere non credibile che essa ricorrente fosse riuscita ad espatriare legalmente, nonostante la sottoposizione ad atti di persecuzione, il decreto impugnato si è limitato a richiamare un rapporto dell’autorità canadese per l’immigrazione, senza tener conto delle diverse informazioni risultanti dalla documentazione prodotta, le quali escludevano che le persecuzioni per motivi religiosi attuate in Cina comprendessero anche l’applicazione di misure restrittive in ordine all’espatrio.

4.1. L’affermazione secondo cui l’adesione ad una confessione religiosa vietata avrebbe impedito alla ricorrente di ottenere dalle autorità cinesi il rilascio del visto e del passaporto costituisce soltanto una delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a dubitare della veridicità dei fatti allegati a sostegno della domanda: l’accertamento della sua inesattezza, in quanto contraddetta da informazioni desumibili da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, non risulterebbe pertanto sufficiente ad escludere la fondatezza delle perplessità manifestate nel decreto impugnato relativamente allo stesso credo religioso praticato dalla ricorrente, le quali, inducendo il Tribunale ad escludere l’esposizione di quest’ultima al dedotto rischio di persecuzione, hanno determinato il rigetto della domanda di protezione.

5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del principio di non refoulement, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante la mancata contestazione del suo credo religioso. Sostiene infatti che l’avvenuto rilascio della relativa certificazione in epoca successiva all’espatrio non escludeva il rischio di sottoposizione ad atti persecutori in caso di rimpatrio, configurabile anche sulla base di avvenimenti verificatisi o di attività svolte dopo la partenza del richiedente dal Paese di origine.

5.1. Il motivo è fondato.

L’osservazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui l’attestazione prodotta in giudizio dalla ricorrente sarebbe risultata inidonea a comprovare l’appartenenza della stessa alla Chiesa di Dio Onnipotente fin da epoca anteriore all’espatrio, non escludendo che l’adesione alla predetta confessione religiosa possa aver avuto luogo successivamente all’ingresso in Italia, non poteva considerarsi infatti sufficiente ad esonerare il Tribunale dal dovere di procedere alla verifica di tale circostanza e della conseguente esposizione della ricorrente al rischio di persecuzione, in caso di rimpatrio, anche alla luce delle informazioni richiamate nel decreto impugnato, nonchè di quelle prodotte in giudizio, da cui emergevano le restrizioni imposte dalle autorità cinesi all’esercizio della libertà religiosa. Il possibile assoggettamento della ricorrente a tali restrizioni, in caso di rientro in Cina, fa apparire irrilevante la circostanza che la relativa causa sia insorta soltanto in epoca successiva all’abbandono del Paese, trovando applicazione il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 il quale prevede che “la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d’origine”, individuando come elemento favorevole di valutazione l’accertamento che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine, ma non escludendo, in linea di principio, la possibilità di accordare la protezione anche in assenza di tale presupposto. In altri termini, come già precisato da questa Corte, il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente ad emigrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante la circostanza che la situazione pericolosa possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine, ed ininfluente anche il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass., Sez. I, 7/02/2020, n. 2954; Cass., Sez. VI, 17/04/2018, n. 9427).

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto motivo; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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