Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22097 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6081/2015 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER

43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso la Corte d’Appello di Roma in data 7 marzo 2011 E.G. proponeva, domanda di accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all’art. 6, paragrafo 1, CEDU con contestuale richiesta di condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in suo favore dell’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001.

Il giudizio presupposto aveva ad oggetto un ricorso (proposto insieme con altri) innanzi al TAR Campania, notificato il 24 giugno 1993, e depositato il 6 luglio 1993 unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza. Il Tar Campania, tuttavia, non provvedeva a fissare l’udienza per la trattazione del ricorso e, in data 22 ottobre 2010, stante la sopravvenuta mancanza di interesse dei ricorrente, depositava in cancelleria decreto decisorio di avvenuta perenzione del ricorso.

Il ricorrente precisa che avverso il suddetto decreto di perenzione non aveva proposto opposizione nei 60 giorni di cui alla L. n. 1034 del 1971, art. 26, sicchè, il termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, nella specie decorreva dal 21 dicembre 2010, data in cui il provvedimento è divenuto definitivo. Nella domanda di equa riparazione il ricorrente affermava che il venir meno del suo interesse alla prosecuzione del giudizio doveva ascriversi al notevole lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso introduttivo presso il Tar Campania, non avendo l’Ufficio, in un tempo ragionevole, provveduto a fissare l’udienza per la trattazione nel merito, in palese violazione dell’obbligo di organizzare il sistema giudiziario in maniera che la giurisdizione possa assolvere all’obbligo di garantire ad ognuno il diritto di ottenere entro un termine ragionevole una decisione definitiva.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con Decreto 30 gennaio 2015 la Corte d’appello rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte d’Appello preso atto che il ricorso innanzi al Tar Campania era stato notificato il 24 giugno del 1993 e che non era stata pre5entata alcuna istanza di prelievo e che, dunque, il processo era stato dichiarato perento per inattività della parte, visto il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, riteneva la domanda non proponibile.

Per la cassazione di tale decreto E.G. propone ricorso, sulla base di due motivi.

L’intimato non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2, erronea applicazione della L. n. 133 del 2008, art. 54, comma 2, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente intende evidenziare, alla luce delle peculiarità del processo amministrativo, la violazione del disposto dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2, in conseguenza della dichiarazione di non procedibilità del ricorso di cui al decreto impugnato.

IL ricorrente, inoltre, sottolinea che il problema della presentazione o meno delle, istanza di prelievo, nel caso di specie, non riveste alcun ruolo come risulta confermato dalla scansione temporale del giudizio amministrativo presupposto. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 e art. 13 della CEDU, L. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il ricorrente censura la condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 1888,50 pur in presenza di tutti i presupposti per la compensazione delle stesse.

Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 27100/2017 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità, costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4, in relazione all’art. 117 Cost., comma 1 e ai parametri interposti dell’art. 6, par. 1, art. 13 e art. 46, par. 1 CEDU. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, dovendo prendersi atto che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato incostituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 e successive modifiche, qui rilevante, trattandosi nella specie di procedimento per il quale non risulta applicabile la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, come novellato dalla L. n. 208 del 2015 (attesa la specifica norma transitoria di cui alla stessa L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 bis, atteso che il processo presupposto alla data del 31 ottobre 2016 avrebbe già superato i termini di durata ragionevole).

La Consulta, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte Europea dei diritti dell’uomo, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 – che avesse avuto come effetto quello di opporsi all’ammissibilità dei ricorsi ex lege Pinto (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo – avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.

Ha altresì rammentato che di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2. Ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 della CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza di prelievo.

Per l’effetto ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la “costante giurisprudenza della Corte EDU”, atteso che l’istanza di prelievo, cui fa riferimento il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 20159, non costituisce…un adempimento…necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2 codice del processo amministrativo, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6, par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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