Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22096 del 31/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 31/10/2016), n.22096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9610-2015 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIAMPIETRO PIROZZI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1755/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 20/01/2014, depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l’appello principale dell’Agenzia e respinto l’appello incidentale di V.V. contro la sentenza n. 184/32/2012 della CTP di Napoli – che aveva già accolto il ricorso della V. ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all’anno (OMISSIS), avviso consequenziale a quello emanato nei confronti della società “Valerosy sas” ai fini della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla menzionata società – sicchè l’accertamento in parola è rimasto integralmente confermato.

La predetta CTR – dato atto che l’Agenzia aveva protestato che la pronuncia della CTP di Roma relativa all’accertamento avverso la società era stata appellata e che il relativo giudizio era stato dichiarato estinto per intervenuto condono, con il conseguente dovere della Commissione adita di delibare nel merito le ragioni esposte dalla V. quanto al reddito di partecipazione – ha motivato la decisione nel senso che – essendosi “consumato il presupposto sulla cui base la CTP di Napoli ha accolto il ricorso della V.” e poichè l’estinzione del giudizio per condono non equivale ad annullamento dell’accertamento, che resta fermo in sè ma diviene inesigibile per effetto della definizione agevolata – non vi era motivo per ritenere nullo o invalido il predetto accertamento riguardante la società, “neppure incidenter tantum ai soli fini della delibazione del conseguente accertamento impugnato dalla V.”. Tuttavia, non potendo essere superato nella sua storicità il fatto che aveva condotto all’accertamento condonato (e cioè “la condotta elusiva consistente nel negozio di acquisto dell’usufrutto privo di valide ragioni economiche”) non potevano accogliersi le residue censure rivolte dalla V. all’avviso di accertamento che la riguardava. D’altronde, non si poteva trascurare “l’evidente infondatezza delle censure dell’appellante”, sicchè il maggior reddito era stato rettamente accertato e fondatamente esteso alla socia.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente, occorre porre rilievo sulla questione dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione dell’integrazione del contradditorio.

Risulta infatti che la Commissione Regionale, pur dando atto che il reddito accertato in capo ai soci è diretta conseguenza di quello accertato per il medesimo anno di imposta a carico della società (e per quanto nessuna espressa censura fosse stata proposta a tale proposito), non ha affatto provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società, questione che non può essere elusa per il fatto che la controversia relativa all’avviso riguardante la società fosse stata estinta per condono al momento della pronuncia della decisione qui impugnata, atteso che il vizio che la affetta è “genetico” e concerne il modo stesso della proposizione dell’atto introduttivo della vicenda giudiziale, sicchè l’intervenuta estinzione della procedura afferente la società potrà essere semmai eccepita per impedire che abbia efficacia a suo riguardo la pronuncia da emanarsi sulla vicenda unitaria dell’accertamento, ma non anche per impedire che sia rilevato e risolto il preliminare aspetto della piena integrazione del contradditorio (ab origine) tra le parti necessarie.

Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente dall’espressa censura di parte.

Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Poichè è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato integrato – nei confronti dei restanti soci e della società in relazione al reddito della quale dovrà essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci – in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Napoli), affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere compensate in relazione ai gradi di merito ed al giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Napoli che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà nuovamente sul ricorso introduttivo. Spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA