Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22096 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 11/09/2018), n.22096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8315-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.f. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M., titolare della impresa individuale

“Autoriparazioni M. P.I. (OMISSIS)”, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI n. 66, presso lo studio

dell’avvocato SIMONA RINALDI GAI rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO MONTAGNANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2387/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 8315/17.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR Romagna, relativa a una cartella di pagamento per IVA/Irpef/Irap 2006.

Con un primo motivo, l’ufficio deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ometto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, i giudici d’appello a fronte delle deduzioni dell’ufficio e delle evidenze documentali, avrebbero omesso l’esame delle relative risultanze in riferimento al procedimento notificatorio degli atti impositivi, sottostanti alle cartelle impugnate. Con un secondo motivo, l’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 890 del 1982, artt. 14 e 8 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, nella vicenda sottoposta al loro esame, avevano fatto riferimento alle norme relative alla notifica degli atti giudiziari, laddove l’ufficio si sarebbe avvalso della procedura di notificazione diretta, a mezzo posta.

I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, appaiono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica” (Cass. n. 225985/14).

Nel caso di specie, l’ufficio ha documentato sia l’invio per posta ordinaria dell’atto impositivo, attraverso l’avviso di ricevimento, riportato alla p. 5 del ricorso ai fini dell’autosufficienza, non ricevuto dal destinatario per assenza, che l’invio, il 21.12.2010, della raccomandata informativa, attraverso l’attestazione riportata alla p. 6 del ricorso, laddove l’eventuale mancata apposizione in calce all’annotazione di una ulteriore sottoscrizione non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, in quanto non inficia l’adempimento previsto nel suo interesse (Cass. n. 19526/16). Inoltre, il contribuente ha espressamente dichiarato, alla p. 5 del controricorso, di non voler mettere in discussione le attestazioni contenute negli avvisi prodotti dalla ricorrente.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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