Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22095 del 29/10/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 22095 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: DI PALMA SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 15764-2014 per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO con
ordinanza n. 5339/2014 depositata il 21/05/2014 nella
2015

causa tra:

324

LIBERATORI GIUSEPPINA, MALOCCO ADRIANO;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., CONSORZIO IRICAV UNO;

Data pubblicazione: 29/10/2015

- resistenti non costituitisi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

07/07/2015

dal

Consigliere

Dott.

SALVATORE DI PALMA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Sergio DEL CORE, il quale conclude che
va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Ritenuto

che, con ordinanza del 13 marzo-21 maggio 2014

(ritualmente comunicata ai difensori delle parti), il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione
in relazione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 1679/2012 del
26 gennaio 2012, passata in giudicato, con la quale tale Giudice ordinario ha
dichiarato il difetto di giurisdizione in riferimento alla domanda proposta da
Adriano Malocco e Giuseppina Liberatori nei confronti della s.p.a. Rete

che il T.a.r. rimettente riferisce che i ricorrenti in riassunzione ai sensi
degli artt. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e 11, comma 3, del cod.
proc. amm. – proprietari di un immobile ubicato in area interessata dalla
costruzione dell’opera pubblica “Linea alta velocità” da parte della s.p.a.
T.A.V. (poi s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana) e dal predetto Consorzio – hanno
chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento dell’indennità di
cui all’art. 46 della legge 20 marzo 1865, n. 2359, «per i danni subiti in
occasione della costruzione e messa in opera della Linea Ferroviaria Alta
Velocità»,

nonché

«di accertare e dichiarare il danno alla salubrità

ambientale arrecato dalla costruzione e messa in opera della Ferrovia Alta
Velocità Roma-Napoli», deducendo in particolare che tali danni sono derivati
dalle immissioni di rumore, polvere e vibrazioni, da riduzione di luminosità,
con conseguente riduzione del valore commerciale dell’immobile, e sono
stati provocati dagli stessi convenuti, per non avere messo in atto ogni
ragionevole ed opportuno accorgimento idoneo a salvaguardare le proprietà
circostanti l’area interessata dall’esecuzione dell’opera pubblica;
che, tanto riferito, il T.a.r. rimettente ritiene che la giurisdizione a
conoscere detta controversia è attribuita al Giudice ordinario, in quanto la
domanda di risarcimento dei danni in concreto proposta non investe scelte
od atti autoritativi della P.A., ma concerne – secondo il criterio del petitum
sostanziale – l’inosservanza da parte della stessa P.A., nella sistemazione
e/o nella manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero
dei comuni canoni di diligenza e di prudenza, integranti il precetto di cui
all’art. 2043 cod. civ. (vengono richiamate, a supporto, le sentenze delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione nn. 7386 del 2013, 4128 del 2012,
25764, 24410, 21578 e 5926 del 2011, 12792 del 2010);
i

Ferroviaria Italiana e del Consorzio Iricav Uno;

che il Procuratore generale ha concluso, chiedendo che le Sezioni Unite
della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato che, nella specie, deve dichiararsi la giurisdizione del

Giudice ordinario a conoscere la controversia, promossa da Adriano Malocco
e Giuseppina Liberatori nei confronti della s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana e
del Consorzio Iricav Uno, decisa con la sentenza del Tribunale ordinario di

tale Giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione in riferimento
alla domanda proposta da detti attori;
che, come costantemente affermato da queste Sezioni Unite, la
giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, con la
specificazione che, ai fini del riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario
e Giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle
parti bensì il petitum sostanziale, da individuare non solo e non tanto in
funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto,
soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della
situazione giuridica dedotta in giudizio in relazione ai fatti allegati (cfr., ex
plurimis e fra le ultime, la sentenza n. 6916 del 2015 ed ivi il richiamo degli
ulteriori conformi precedenti);
che, inoltre, da queste stesse Sezioni Unite è stato costantemente
affermato il principio, secondo cui l’inosservanza da parte della P.A., nella
gestione (e manutenzione) dei beni che le appartengono, delle regole
tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e di prudenza, può essere
denunciata dal privato davanti al Giudice ordinario sia quando tenda a
conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la
richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una domanda
siffata investe non scelte ed atti autoritativi della pubblica amministrazione,
ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (cfr.,
ex plurimis, la sentenza n. 20571 del 2013, con la quale è stata affermata la
giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla domanda volta ad
ottenere l’accertamento della illiceità delle immissioni acustiche provenienti
dagli spazi esterni, adibiti a fini ludici, di pertinenza di un edificio scolastico,
ed è stato ritenuto, altresì, che il provvedimento adottato dal giudice di
merito ai sensi dell’art. 844 cod. civ. al fine di inibire l’utilizzazione di detti
2

Roma n. 1679/2012 del 26 gennaio 2012, passata in giudicato, con la quale

spazi in alcune ore del mattino non integra alcun profilo di interferenza con
la determinazione delle modalità di esercizio del servizio scolastico; cfr., in
senso conforme, l’ordinanza n. 22116 del 2014, con la quale è stata
affermata la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la domanda di
condanna di Rete Ferroviaria Italiana alla riduzione nei limiti di tollerabilità
delle immissioni rumorose prodotte dai convogli ferroviari, oltre che al

che, nella specie – come emerge in modo molto chiaro dagli atti di
causa e dalle domande formulate con la promozione della controversia in
questione -, la lesione dei diritti soggettivi, lamentata (dagli attori, prima,
dinanzi al Tribunale ordinario di Roma e, poi) dai ricorrenti in riassunzione
dinanzi al T.a.r. rimettente, non è prospettata come effetto di atti o
provvedimenti amministrativi e di conseguenti condotte della P.A. costituenti
diretto esercizio di potere autoritativo di cui venga denunciata l’illegittimità
in materia riservata alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ma viene
ascritta all’ente pubblico in ragione dell’omessa manutenzione, in senso lato,
e della cattiva gestione di un proprio bene, in aperta violazione delle
disposizioni legislative e regolamentari nonché delle generali norme di
prudenza e diligenza imposte dal precetto del

neminem ledere a tutela

dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio;
che pertanto – previo annullamento della sentenza del Tribunale
ordinario di Roma n. 1679/2012 del 26 gennaio 2012 – deve essere
affermata la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia
de qua;
che il Tribunale ordinario di Roma, dinanzi al quale le parti sono
rimesse, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del
giudizio.
P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al
Tribunale ordinario di Roma, che provvederà anche al regolamento delle
spese della presente fase del giudizio.

3

risarcimento dei danni da inquinamento acustico);

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7

luglio 2015

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