Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22094 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21222/2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5200/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 27/04/2015,

depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

M.L. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR della Campania sez. stacc. Salerno – n. 5200/5/15, depositata l’1 giugno 2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per maggior reddito da partecipazione per l’anno (OMISSIS), quale socio unico della Seridan srl in relazione al maggior reddito accertato nei confronti della società.

La CTR, in particolare, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione dei maggiori utili extra contabili ai soci, rilevava l’applicabilità di detta presunzione al caso di specie, considerato che nell’anno (OMISSIS) il contribuente era amministratore e socio unico della Seridan srl.

Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del ricorso in quanto esso non risulta ritualmente notificato, ma consegnato presso l’Ufficio territoriale della Direzione Provinciale di Avellino dell’Agenzia delle Entrate.

Ed invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ancora di recente ribadito con la sentenza delle sezioni unite n. 14916 del 2016, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni regionali si applica la disciplina dell’art. 330 c.p.c. e non anche le disposizioni speciali relative al procedimento tributario (con la sola eccezione della previsione di ultrattività dell’indicazione della residenza o dell’elezione di domicilio).

In particolare, come questa Corte ha già affermato, in tema di contenzioso tributario il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, nella parte in cui consente la notifica “mediante consegna dell’atto all’impiegatò addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, non si applica, a norma del citato D.Lgs. n. 546, art. 62, al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, e va notificato nelle forme ivi previste, salvo il disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modificazioni, sicchè il ricorso è inammissibile per omessa notifica qualora la stessa sia eseguita mediante diretta consegna, ad opera del ricorrente, all’impiegato addetto all’Ufficio resistente, pur avendone quest’ultimo rilasciato ricevuta (Cass. 25395/2014 e Cass. 21516/2005).

Orbene, posto che nel caso di specie il ricorso è stato consegnato presso l’ufficio di Avellino, dell’Agenzia delle Entrate, che ne ha rilasciato ricevuta, prodotta dal ricorrente, deve ribadirsi l’inesistenza della notifica atteso che la mera consegna diretta dell’atto esula dal paradigma normativo della notifica prevista dal codice di rito.

E ciò, anche alla luce della recente pronuncia n. 14916/2016 delle sezioni unite di questa Corte, difettando nella mera consegna del ricorso uno degli elementi costitutivi, indicati nella citata pronuncia quali requisiti imprescindibili perchè un atto possa qualificarsi come notificazione, vale a dire “un’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato della possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in modo da poter ritenere esistente ed invidiabile il potere esercitato”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione all’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in 4.100,00 Euro per compensi, oltre al rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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