Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22094 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 11/04/2017, dep.22/09/2017),  n. 22094

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13671/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

Radio e Reti s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata non costituito –

avverso la sentenza n. 37/11/2011 della Ctr della Lombardia,

depositata in data 8/4/2011;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio dell’11.4.2017.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Radio e Reti s.r.l. impugnò un avviso d’accertamento, per il 2003, avente ad oggetto recupero a tassazione per imposte dirette e per indebite detrazioni di vari costi.

La Ctp di Milano accolse il ricorso; l’appello dell’Agenzia fu respinto dalla Ctr.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi.

Con il primo motivo è stata denunziata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Ctr avrebbe omesso di decidere alcuni motivi di gravame, avendo pronunciato solo sui motivi d’appello afferenti alla detraibilità dell’iva versata ai centri Media, e alla territorialità di alcune prestazioni pubblicitarie.

Con il secondo motivo, in alternativa al primo (per l’ipotesi di ritenute decisioni implicite), è stata denunciata la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 per omessa motivazioni sulle questioni indicate nel primo motivo.

Con il terzo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 109 Tuir in ordine all’imputazione all’esercizio 2003 di una serie di costi, o all’omessa imputazione, al medesimo esercizio, di ricavi, in violazione del principio di competenza.

Il quarto motivo riguarda la nullità della sentenza parimenti per omessa esposizione delle ragioni della decisione (motivazione apparente).

Con il quinto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, nonchè del principio generale dell’abuso del diritto, circa la questione dell’artificiosa interposizione di soggetti nella prestazione dei servizi pubblicitari.

Non si è costituita la Radio e Reti s.r.l., cui il ricorso è stato regolarmente notificato.

I primi due motivi sono da trattare congiuntamente, poichè tra loro connessi e non meritano accoglimento, in quanto la Ctr ha motivato su tutti i motivi dell’appello dell’Agenzia delle entrate, riferendosi espressamente ai vari rilievi formulati dall’ufficio; inoltre, la motivazione è da ritenersi implicitamente riferita ai punti di cui la ricorrente ha lamentato l’omesso esame, considerando altresì che la Ctr li ha richiamati nella parte relativa all’esposizione dei fatti di causa.

Al riguardo, va osservato che il giudice d’appello affermò che i costi e i ricavi afferenti alle prestazioni pubblicitarie svolte in favore della società intimata fossero certamente deducibili; tale decisione ha riguardato implicitamente anche le altre questioni oggetto dell’appello – richiamate dalla ricorrente nei primi due motivi – relative alle sopravvenienze attive e alle varie tipologie di costi deducibili, in quanto tutte strettamente connesse con la questione della configurabilità dei cd. “diritti di negoziazione” – corrisposti dalla società intimata – quali prestazioni contrattuali sinallagmatiche.

Invero, il vizio d’omessa pronuncia è configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, dovendo esso essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass., n. 1360 del 26.1.2016).

Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo (da esaminare prioritariamente rispetto al terzo per ragioni di ordine logico), atteso che, seppure stringata e generica, la Ctr ha rappresentato una motivazione sul punto che non può essere ritenuta apparente.

E’ viceversa fondato il terzo motivo. Ed infatti, la Ctr, premesso che i costi e ricavi di prestazioni pubblicitarie rese a cavallo dell’esercizio precedente e quello successivo all’esercizio verificato avevano comportato anticipo di fatturazione dei ricavi e di contabilizzazione dei costi, ha argomentato che la società aveva fornito valida ed esauriente giustificazione dei motivi per cui aveva inserito alcuni costi e ricavi nella dichiarazione dei redditi dell’anno, evidenziando che, se rinviati ad altri esercizi, sarebbe stato impossibile portarli in deduzione.

Ora, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la circostanza che il contribuente non abbia correttamente imputato all’esercizio di competenza i corrispettivi incassati per lavori ripartiti in più anni è di per sè sufficiente a giustificare l’accertamento del reddito con metodo induttivo, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, a nulla rilevando che tutti i suddetti corrispettivi siano stati comunque contabilizzati e dichiarati negli anni precedenti (Cass., n. 1938 del 28.1.2008).

Nel caso concreto, dalla stessa motivazione della sentenza s’evince che la Ctr ha ritenuto di non applicare il principio di competenza, adducendo l’impossibilità della deduzione dei costi sostenuti se inseriti nella dichiarazione di esercizi diversi da quello determinato dal suddetto principio.

Tale pronuncia viola l’art. 109 Tuir, le cui norme, in tema di principio di competenza, attengono alla corretta formazione della base imponibile di ciascun esercizio e, di conseguenza, al corretto accertamento dell’obbligazione tributaria.

Pertanto, non coglie nel segno l’eccezione del contribuente secondo cui l’inserimento dei costi in diversi esercizi d’imposta sarebbe fiscalmente neutrale, per la mancanza di danni all’Erario, in quanto questi fisiologicamente discendono dalla violazione tributaria; nè il contribuente ha fornito, o semplicemente dedotto, argomenti in senso contrario.

Per di più, è anche irrilevante il rilievo del giudice d’appello secondo cui sarebbe stato impossibile per il contribuente avvalersi della deduzione dei costi, se fosse stato applicato il principio di competenza, in quanto tale deduzione deve essere effettuata nell’osservanza del predetto art. 109 Tuir, salve eccezioni espressamente stabilite dalla legge (che non ricorrono nella fattispecie).

Il quinto motivo è, infine, infondato.

La Ctr ha affermato sul punto che se l’utilizzo dell’oggetto compravenduto è stato effettuato in Italia, l’iva non corrisposta dovrà essere pretesa da chi ha effettuato l’operazione in Italia e non da chi ha venduto ad operatore estero; tale prospettazione è stata censurata con la configurazione di una ipotesi di abuso del diritto non riscontrata dal giudice del merito, il cui eventuale accertamento comporterebbe, inevitabilmente, un’indagine in fatto non consentita nella sede di legittimità.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, rinviando per un nuovo giudizio alla Ctr della Lombardia, che dovrà decidere sulla base dei principi sopra delineati, e procedere alla liquidazione delle spese.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, rinviando alla Ctr della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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