Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22093 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20852-2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASQUALE RUSSO,

FRANCESCO PADOVANI, giusta procura speciale in foglio separato al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 25/10014, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente R.S. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 309/1/15, depositata il 26 gennaio 2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, per il pagamento di 609.716 Euro, comprensiva di interessi e sanzioni, notificata al contribuente a titolo di omesso o carente versamento Irpef (e relative addizionali regionali e comunali), per il periodo d’imposta 2005 a seguito di liquidazione automatica modello Unico 2006.

La CTR, in particolare, rilevato che l’invio della preventiva comunicazione di irregolarità è unicamente previsto per evitare il reiterarsi di errori da parte del contribuente, esigenza che non ricorreva nel caso di specie, avente ad oggetto l’omesso versamento di imposte dichiarate come dovute, ed inoltre che la riduzione delle sanzioni era comunque usufruibile dal contribuente nei 30 gg. successivi alla notifica della cartella, riteneva la legittimità della cartella notificata al contribuente.

Con l’unico, articolato, motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, D.Lgs. n. 462 del 1997, artt. 2 e 3 bis e art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la nullità della cartella esattoriale notificata al contribuente in conseguenza della mancata comunicazione del risultato del controllo effettuato dall’ufficio:

Rilevava che anche la Corte di Giustizia – nella sentenza 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè, aveva valorizzato il principio della partecipazione del contribuente ai procedimenti nei quali l’Amministrazione si proponeva di adottare atti incidenti sulla sua integrità patrimoniale, dovendo dunque ritenersi che, anche alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, l’obbligo della comunicazione previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e art. 54 bis, comma 3 rappresenta un obbligo indefettibile per l’Ufficio la cui inosservanza determinerebbe la nullità dell’iscrizione a ruolo.

Censurava infine la statuizione della CTR secondo cui la nullità dell’iscrizione a ruolo nel caso di specie sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle nullità (processuali) ex art. 156 c.p.c., comma 1.

Il motivo appare destituito di fondamento.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento.(Cass. 20431/2014).

Sulla scorta di tale consolidato principio è stato precisato che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, in forza di mera correzione di errori materiali o di calcolo ovvero sulla base dei dati forniti dal contribuente (Cass. 14070/2011; 11292/2016), situazione che, secondo quanto ritenuto dalla CTR e non specificamente contestato dal ricorrente, risulta ravvisabile nel caso di specie.

Ed invero, come questa Corte ha di recente affermato, il procedimento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non può essere utilizzato ove l’emissione della cartella postuli la risoluzione di questioni giuridiche o situazioni che non siano riconducibili al mero controllo cartolare, situazione che, secondo quanto accertato dalla CTR, non risulta configurabile nel caso di specie e la cui sussistenza non è stata invocata dal contribuente.(Cass. 11292/2016; 5318/2012).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 10.500,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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