Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22092 del 17/10/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 22092 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 14866-2013 proposto da:

FIORAVANTI FEDERICO FRVFRC55P08G513S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TITO OMBON1 142, presso lo studio
dell’avvocato FERRARA SANTAMARIA DIEGO, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 17/10/2014

e difende unitamente all’avvocato MONACELLI MARIO, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

(9

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– control -Icon-ente avverso il decreto nel procedimento R.G. 234/2012 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’i 1/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Federico FIORAVANTI ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un
unico motivo, nei confronti del Ministero della giustizia avverso il decreto
depositato in data 18 dicembre 2012, con il quale la Corte di appello di
Firenze, condannata l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente
della somma di E. 3.000,00, oltre agli interessi dalla domanda, ha compensato
per l’intero le spese di lite per non essersi l’Amministrazione opposta al
riconoscimento dell’indennizzo.
L’Amministrazione ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 della legge

D’APPELLO di FIRENZE del 26.10.2012, depositato il 18/12/2012;

n. 89 del 2001 e 6, par. 1, della Convenzione EDU, nonché degli artt. 91,
comma l e 92 c.p.c., dell’art. 9 della legge n. 1 del 2012 e del D.M. n. 140 del
2012 per essere completamente errata la motivazione posta a base della
compensazione delle spese di lite, consistita nel non essersi l’Amministrazione
opposta al riconoscimento dell’indennizzo.
Il ricorso è da accogliere.

Ric. 2013 n. 14866 sez. M2 – ud. 11-04-2014
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(vAd-

Per effetto del richiamo operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, nel
giudizio per l’equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole
durata del processo trovano applicazione le norme del codice di rito (Cass. n.
23789 del 2004; Cass. n. 14053 del 2007) e a norma dell’art. 92 c.p.c. il giudice
può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi è

esplicitamente indicate in motivazione.
Nella specie, la Corte di merito ha motivato la compensazione delle spese
processuali, facendo riferimento alla posizione difensiva assunta da parte
dell’Amministrazione e detta argomentazione non può giustificare la esposta
regolazione, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della
controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo
della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Cass. n. 5598 del 2010).
Conclusivamente, il ricorso va accolto e conseguentemente il decreto
impugnato va cassato limitatamente al capo relativo alle spese del giudizio.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere
decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., procedendosi ad eliminare la
statuizione di compensazione delle spese, con liquidazione delle spese del
giudizio di merito, sulla base della nota spese prodotta dalla parte, ed operata
la riduzione del 50% degli onorari, normativamente affermata dal d.m. n. 140
del 2012, il quale, appunto, all’art. 9 prevede che i compensi spettanti ai
difensori siano, con riferimento alle controversie di cui alla legge n. 89 del
2001, ridotti della metà, in €. 465,00(di cui €. 415,00 per compensi ed €. 50,00
per esborsi, liquidati per fasi, con esclusione della fase istruttoria e sulla base
del valore minino, come imposto dallo stesso d.m. cit.), oltre alle spese
forfettarie e agli accessori di legge; il Ministero della giustizia deve quindi
essere condannato al pagamento della predetta somma in favore della
ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo sulla

Ric. 2013 n. 14866 sez. M2 – ud. 11-04-2014
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soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni,

base del d.m. n. 55 del 2014 entrato in vigore il 3 aprile 2014, vengono poste a
carico dello stesso Ministero della giustizia.

P.Q.M.

cassa il decreto impugnato in relazione al capo relativo alle spese processuali e
decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in
favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in €. 465,00
(di cui €. 415,00 per compensi ed €. 50,00 per esborsi), oltre alle spese
forfettarie e agli accessori di legge;
condanna altresì il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €. 500,00, di cui €. 100,00 per
esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile,
1’11 aprile 2014.

La Corte, accoglie il ricorso;

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