Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22092 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28178-2018 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MATTONATO

3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLO PICCININNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Potenza, con sentenza n. 30/16, sez. 1, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da G.D. avverso il pignoramento presso terzi eseguito dal concessionario per vari tributi in virtù della cartella di pagamento (OMISSIS).

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Basilicata, deducendo che la stessa afferiva in parte anche a tasse automobilistiche e che la cartella era affetta da nullità in quanto non era stata prodotta la raccomandata a.r sottoscritta dal destinatario.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 129/3/2018, dichiarata la propria carenza di giurisdizione in ordine ai ruoli di natura non tributaria, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate riscossione.

La causa, dopo un rinvio a nuovo ruolo per l’invio di una nuova proposta di decisione, è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione dell’art. 140 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2700 c.c. contestando di avere ricevuto la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata dà atto che il ricorrente ha ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito in data 11.03.14.

L’agenzia delle entrate ha incluso nel proprio controricorso la copia fotostatica della cartolina attestante la ricevuta della predetta informativa, a suo tempo prodotta nel giudizio di merito, con la sottoscrizione del destinatario odierno ricorrente in data 11.03.14.

Tale notifica risulta del tutto regolare alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto ripetutamente occasione di precisare che in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. 24780/18; Cass. 27479/16).

Nel caso di specie, come detto, l’avviso risulta ricevuto dallo stesso contribuente il quale si limita a contestare l’avvenuta ricezione senza però avere presentato querela di falso e sulla base di un mero disconoscimento della firma.

Da ciò risulta l’infondatezza del ricorso.

Come già affermato dalle sentenze appena citate, nel caso di specie, il disconoscimento della sottoscrizione deve necessariamente avvenire tramite querela di falso.

Tale principio è stato anche recentemente confermato da questa Corte laddove ha ribadito che qualora la notifica dell’atto impositivo sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica. (Cass. 29022/17). La relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono, infatti, oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (Cass. 4275/18 v. anche Cass. Sez. un. 9962/10).

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1500,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA