Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22092 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 11/09/2018), n.22092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17713/2017 R.G. proposto da:

TOSCANA LEGNAMI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, S.R., rappresentata e difesa, per procura speciale

a margine del ricorso, dall’avv. Loriano MACCARI, ed elettivamente

domiciliato in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo

studio del Dott. Gian Marco GREZ;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla viA dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/05/2017 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

– che in controversia relativa ad impugnazione di due provvedimenti di diniego di autotutela, emessi dall’Agenzia delle Entrate in data 8/10/2013 e 6/11/2013 su istanze avanzate dalla Toscana Legnami s.r.l. per ottenere l’annullamento dell’avviso di attribuzione di rendita catastale di due unità immobiliari, la predetta società contribuente ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che l’impugnazione del diniego di autotutela dell’atto impositivo che, come nel caso di specie, era divenuto definitivo, era ammissibile solo per vizi propri del provvedimento di rigetto e non poteva estendersi anche agli accertamenti oggetto dell’atto impositivo resosi definitivo per mancata impugnazione;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che è infondata e va rigettata l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per omessa specificazione dei poteri rappresentativi in capo al soggetto che aveva sottoscritto la procura al difensore della società ricorrente;

– che, invero, precisato che il soggetto che ha sottoscritto la procura ad litem (tale S.R.) è espressamente indicato, anche nel corpo del ricorso, quale legale rappresentante della società ricorrente, osserva il Collegio (sul punto richiamandosi quanto ribadito da Cass. n. 10009 del 2018) che, seppur sia vero che “il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicchè, in difetto, è esclusa la legittimatio ad processum del rappresentante e il relativo accertamento – attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale – può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto” (Cass. n. 16274 del 31/07/2015), tale rilievo ufficioso va però inteso, secondo il consolidato principio di diritto, nel senso che “la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, (…), poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa” (Sez. U, n. 20596 del 2007; Cass. n. 20563 del 30/09/2014);

– che sono infondati anche la seconda e la terza eccezione con cui la controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica in quanto effettuata presso l’ufficio periferico dell’amministrazione finanziaria;

– che al riguardo va ricordato che, in base al principio recentemente affermato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 2016, “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”;

– che nessuna delle due ipotesi formulate dal Supremo consesso ricorre nel caso di specie, in quanto l’attività di trasmissione è stata effettuata da un ufficiale giudiziario e la consegna del plico è avvenuta regolarmente; pertanto, va esclusa l’inesistenza della notifica che – come nel caso in esame – sia stata effettuata con le modalità disciplinate dal codice di procedura civile (artt. 137 e segg. c.p.c.), cui espressamente rinvia, pur con il limite della compatibilità, del citato D.Lgs. n. 546, art. 62, anche se ad un ufficio periferico dell’amministrazione finanziaria, ritenuta pacificamente ammissibile dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. n. 22889 del 2006, n. 26704 del 2014), con l’ulteriore precisazione che anche l’eventuale nullità che si volesse ravvisare in tale modalità di notificazione sarebbe comunque sanata dalla costituzione in giudizio della controricorrente;

– che, venendo al merito del ricorso, la ricorrente con il primo mezzo di cassazione deduce la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge e, segnatamente, degli “artt. 342,348 bis c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 329 c.p.c. e art. 2909 c.c.”, nonchè degli “artt. 99,112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione ai principi generali che governano la materia dell’autotutela (del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37)”; lamenta: a) l’omesso esame da parte del giudice di seconde cure delle ragioni di inammissibilità dell’appello agenziale per difetto di specificità dei motivi; b) la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione del capo della sentenza di merito che aveva qualificato come “rinnovatorio” il provvedimento dell’amministrazione finanziaria; c) l’omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla “natura del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”, emesso a seguito dell’istanza di autotutela, da ritenersi “atto di conferma avente una finalità conservativa (…) a carattere rinnovatorio”, costituente una “riedizione del potere di accertamento” in quanto l’amministrazione finanziaria, con il provvedimento di diniego del 6/11/2013, si era pronunciata “nel merito (…) dopo una nuova ponderazione degli interessi in gioco”;

– che la prima censura del motivo in esame è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto dell’atto di appello agenziale di cui lamenta il difetto di specificità (Cass. n. 22880 del 2017), così impedendo a questa corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza della stessa, che in ogni caso andava effettuato alla stregua del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, è soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (Cass. n. 9083 del 2017; v. anche Cass. n. 1200 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 4482 e n. 8248 del 2018);

– che è palesemente infondata la seconda censura posto che la questione della natura del provvedimento impugnato, se di autotutela o di rinnovazione della valutazione di merito della pretesa erariale sulla base di una “nuova ponderazione degli interessi in gioco” (così a pag. 16 del ricorso), costituisce il presupposto della pronuncia dei giudici di appello, che quella natura, che sembrerebbe essere stata riconosciuta dai primi giudici, ha invece chiaramente escluso;

– che anche la terza censura, con cui la ricorrente deduce l’omessa pronuncia del giudice di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla “natura” del provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’istanza di auto tutela della società contribuente, è inammissibile;

– che, al riguardo, va infatti ricordato il principio secondo cui “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (Cass. n. 15367 del 2014);

– che il motivo incorre in un altro profilo di inammissibilità consistente nell’erronea sussunzione del vizio denunciato, giacchè il motivo di ricorso maschera dietro lo schermo del dedotto error in procedendo un’istanza di rivalutazione della qualificazione del provvedimento impugnato, non riconducibile al vizio dedotto e, comunque, effettuata dal giudice di merito, che ha molto chiaramente ritenuto gli atti impugnati quali provvedimenti di diniego di autotutela inidonei a consentire una pronuncia sul merito della pretesa erariale oggetto di accertamento divenuto definitivo; circostanza, questa, che rende la censura anche palesemente infondata stante la sussistenza sub specie di una pronuncia, neppure tanto implicita, sulla questione dedotta nel motivo;

– che nel secondo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,artt. 24 e 113 Cost., nonchè dei principi generali in materia di autotutela, la ricorrente sostiene la tesi dell’impugnabilità del provvedimento adottato dall’amministrazione finanziaria su istanza di autotutela;

– che il motivo è palesemente inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale non si rinviene alcuna statuizione del tipo di quella censurata;

– che, conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente, in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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