Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22091 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20561/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ ARNALDO BRUNO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 728/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 16/12/2014, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

M.A. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 728/1/2015, depositata il 9/2/2015, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente, con rideterminazione del relativo reddito per l’anno (OMISSIS), in 66.068,00 Euro.

La CTR, in particolare, premesso che in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 (nella formulazione vigente ratione temporis) l’Ufficio ha il potere di determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di coefficienti presuntivi di reddito o maggior reddito dotati di efficacia presuntiva, affermava che l’Amministrazione finanziaria aveva accertato il reddito del contribuente per l’anno in esame sulla base di diversi elementi indicativi della capacità contributiva, dettagliatamente indicati, ritenendo che questi non avesse assolto all’onere di prova contraria.

La CTR affermava che, in relazione alla prova della concreta disponibilità di liquidità nell’anno oggetto di accertamento, dovevano ritenersi elementi inidonei sia il corrispettivo derivante da una vendita immobiliare perfezionata nell’anno (OMISSIS), che il compenso per una prestazione lavorativa occasionale effettuata nell’anno (OMISSIS).

Riteneva inoltre non provata la dedotta elargizione mensile di 4.500,00 Euro da parte dei genitori, anche in considerazione del fatto che si trattava di versamenti in contanti che nulla provavano in ordine alla loro provenienza.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censura la statuizione della CTR che ha attribuito efficacia presuntiva alle sole risultanze del redditometro, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente deducendo che, in conseguenza della natura meramente presuntiva del redditometro, gli elementi di accertamento da esso derivanti devono essere corredati da ulteriori dati idonei a sostenerne le risultanze.

Il motivo appare infondato.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (Cass. 9539/2013).

E’ stato al riguardo precisato che a seguito di accertamento del reddito con metodo sintetico grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, richiedendosi dunque espressamente al contribuente e non anche all’Agenzia delle Entrate una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto.

In tal senso va inteso lo specifico riferimento alla prova – risultante da idonea documentazione – dell’entità di tali ulteriori redditi e della durata del loro possesso, prova che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 25104/2014 e Cass. 14855/2015).

A tali principi risulta essersi conformata la CTR che, a fronte della corretta (e non contestata dal ricorrente) applicazione dei fattori-indice, ha escluso l’esistenza a carico dell’Amministrazione di un ulteriore onere di produzione documentale a supporto di tali elementi. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’invalidità della sentenza di appello per omesso esame circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5). Il motivo è inammissibile, in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando, in effetti, che la CTR non abbia valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, vale a dire la disponibilità di liquidità come indicata dal contribuente, ignorando in particolare le proprie doglianze in merito alla tracciabilità dei pagamenti.

La CTR, peraltro, ha specificamente esaminato la prova contraria dedotta dal contribuente, prendendo in considerazione tutti gli elementi reddituali da questi indicati, ritenendo, con valutazione di merito non sindacabile nel presente giudizio, l’inidoneità degli elementi suddetti.

Considerato che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva non deve provvedersi sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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