Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22091 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. II, 25/10/2011, (ud. 26/06/2011, dep. 25/10/2011), n.22091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8037-2006 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore pro tempore sig. B.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo

studio dell’avvocato BONA STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATO EMILIO;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARLO DOSSI 45, presso lo studio dell’avvocato TABOSSI

MARIA ELISABETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ROCCO ALESSANDRI, RIGNANESE MATTEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1114/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato SALVATO Emilio, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti ed insiste;

udito l’Avvocato TABOSSI Maria Elisabetta, difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20.12.1997 il condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore, premesso che C.M., proprietaria di un fabbricato, ubicato alla via (OMISSIS), ricadente in zona B del PRO e costruito da molti anni sul confine della proprietà del condominio, dopo aver ottenuto concessione per interventi di ristrutturazione, risanamento e utilizzo di volumi interrati a parcheggio, con successiva variante, invece di attenersi al progetto, aveva demolito e ricostruito con aumento delle volumetrie e predisposizione per la sopraelevazione.

tanto che il Pretore di Foggia aveva disposto la sospensione dei lavori e dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito della rinunzia alla sopraelevazione, con termine per iniziare il giudizio di merito. chiedeva la demolizione del fabbricato non potendosi costruire sul confine ma a 5 metri, previe le declaratorie di legge, la condanna alla esecuzione del giunto tecnico ed alla rimozione di un vespaio.

La convenuta contestava la domanda, eccepiva che tra l’immobile del condominio ed il proprio si interponeva una striscia di circa metri 8 appartenente pro indiviso ad essa e ad altri.

Espletata ctu, il Tribunale di Foggia, con sentenza 2230/2002, rigettava la domanda e compensava le spese.

La decisione, gravata dal condominio, veniva confermata dalla Corte di appello di Bari che, con sentenza n. 1114/2005, respingeva l’impugnazione, osservando che: 1) i documenti prodotti non provavano che la fascia di terreno di m. 8 (p.lla n. 1233). interposta ai fabbricati delle parti e destinata a strada di accesso alla lottizzaZione fosse di proprietà esclusiva del condominio e comune ad altri; 2) secondo la c.t.u. l’intervento edilizio della convenuta doveva essere qualificato come ristrutturazione e non nuova costruzione e si sottraeva, quindi, alla normativa sulle distanze dettata per le nuove costruzioni dal N.T.A (lett. e) del P.R.G. del Comune di Bovino: 3) lo strumento urbanistico locale consentiva le costruzioni sul confine e la realizzazione di opere in elevazione ed allineamento di altezze preesistenti.

Il condominio è ricorso con due motivi per la cassazione della sentenza e la C. ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, lamentando col primo motivo l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in punto di proprietà comune della striscia di terreno interposta ai fabbricati, deduce che i titoli di acquisto, e in particolare. L’atto di divisione del 13 ottobre 1932, e ragioni logiche ne documentavano la proprietà esclusiva del condominio. I motivo è inammissibile.

Il giudice di primo grado si era pronunziato positivamente sulla questione della proprietà comune della fascia di terreno interposta ai fabbricati delle parti, sollevata dalla convenuta, e sulla conseguente distanza di otto metri dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio dal comune della proprietà esclusiva del condominio, e la pronuncia, censurata in secondo grado con il contrario assunto che la lascia era di pertinenza esclusiva del condominio per destinazione fattane dagli originari unici proprietari dei fondi con l’atto di divisione del 13 ottobre 1932. è stata ribadita dal giudice di appello sul rilievo che tale pertinenza esclusiva non risultava da nessuno dei documenti prodotti.

Rispetto a tale rilievo il motivo, da un lato, non assolve l’onere dell’autosufficienza mediante l’esposizione degli specifici argomenti posti a sostegno del gravame sul punto che non sarebbero stati esaminati o sarebbero stati valutati nella sentenza in modo illogico o insufficiente, e, dall’altro, sollecita, riportando parzialmente il tenore di alcuni documenti, un apprezzamento di fatto consentito al solo giudice di merito e fa sostanzialmente valere un vizio revocatomi avverso il diverso convincimento espresso dalla corte di appello.

Con il secondo motivo, denunciando una non specifica violazione di norme di diritti, si duole che i giudici abbiano qualificato l’intervento edilizio operato dalla convenuta come ristrutturazione e non nuova costruzione, benchè a causa del crollo avvenuto nulla residuasse della vecchia costruzione, ed abbiano escluso che il nuovo edificio dovesse rispettare la distanza di cinque metri dal confine.

L’esame del motivo è assorbito, nella sua prima parte, dall’infondatezza del primo motivo, essendo ad essa seguita la definitività dell’accertamento della distanza di otto metri tra i rispettivi fabbricati delle parti, ed inammissibile laddove sembra prospettare una questione del tutto nuova di violazione della costruzione della convenuta delle distanze dal confine della particella di proprietà comune e formula una contestazione del tutto generica del rilievo della sentenza che lo strumento urbanistico locale consentiva le nuove costruzioni sul confine. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200 di cui 3000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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