Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22091 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9097-2018 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALOMBINI 49, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA MARIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO ALBANESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7573/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 6711/16, sez. 9, accoglieva il ricorso proposto da S.V. avverso il diniego di rimborso Irpef 2008.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 7523/27/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il contribuente ha eccepito l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito con la L. n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, ed altresì degli artt. 1334 e 2967 c.c..

Sostiene il ricorrente che, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale di cui alla normativa citata, era sufficiente che la cessazione del rapporto di lavoro fosse stata successiva all’entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006 purchè ciò fosse avvenuto non solo in attuazione di accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006, ma anche che ciò fosse avvenuto in attuazione di atti, sempre antecedenti a tale data, quali, ad esempio, i piani di esodo predisposti dal datore di lavoro, come avvenuto nel caso di specie.

In particolare il ricorrente deduce che il proprio esodo, avvenuto successivamente al 4 luglio 2006, traeva comunque origine dal Comunicato al personale n. 16 del 2.7.1999 dell’Enel spa.

Il motivo è inammissibile prima che infondato.

Invero, la sentenza impugnata ha negato la spettanza del beneficio fiscale sulla considerazione che il contribuente non aveva fornito idonea documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti per usufruire del detto beneficio.

In particolare, il giudice di seconde cure, ha osservato che il Comunicato al personale n. 16 del 2.7.99 non poteva essere ricollegato alla risoluzione del rapporto di lavoro dello S. poichè esso prevedeva che i lavoratori dovevano cessare dal rapporto di lavoro entro al massimo il 31.12.01.

Il giudice di seconde cure ha poi rilevato che il secondo documento, relativo al piano di incentivo all’esodo per il periodo temporale dic. 2006 – dic. 2011, doveva essere anteriore o prossimo al dicembre 2006.

Mentre il terzo documento doveva essere ancora successivo costituendo proroga del secondo.

Da ciò si evince che la Commissione regionale ha dato per acquisita la circostanza che il beneficio fiscale potesse essere accordato anche in virtù di un atto del datore di lavoro quale un piano di esodo, ma ha osservato che lo S. non aveva fornito prova che i detti piani avessero data anteriore al 4 luglio 2006.

Quanto al primo, ha ritenuto che lo stesso non potesse riferirsi al contribuente posto che l’esodo doveva avvenire entro il 31.12.01, circostanza nella fattispecie non avvenuta. Mentre per i restanti due piani non era stata fornita alcuna prova della loro data di emanazione e comunque la stessa risultava prossima al dicembre 2006 e quindi successiva al 4.7.06.

Il ricorso non contiene alcuna censura nei confronti di tale motivazione, limitandosi a sostenere che il beneficio poteva essere ottenuto anche in presenza di atti del datore di lavoro anzichè di accordi, senza contestare che i piani di esodo riportati in motivazione della sentenza erano ad esso applicabili catione temporis o per qualunque altra ragione.

Va da ultimo aggiunto che il ricorrente chiede comunque una rivalutazione dei documenti della fase di merito non proponibile in sede di legittimità.

Il ricorso va in conclusione di chiarato inammissibile. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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