Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22091 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 11/09/2018), n.22091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12242/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.S., N.R. nonchè P.A. e

P.M., quali eredi di P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3509/33/2016 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

– che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, con riferimento all’anno d’imposta 1997 per maggiori redditi di partecipazione di A.S. nella Trading Food di P.G. & C. s.a.s., a seguito di integrazione del contraddittorio conseguente all’annullamento con rinvio della sentenza della CTR n. 48/48/2007, disposta da questa Corte con ordinanza n. 26506 del 2010, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui non replicano gli intimati, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che lo stesso non aveva mai ricevuto il processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. all’esito della verifica effettuata a carico della società, con conseguente violazione da parte dell’amministrazione finanziaria dell’obbligo posto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7; sosteneva, inoltre, che il contribuente non era socio della società verificata, nè aveva mai partecipato all’attività gesrionale della stessa;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato:

– che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione, proposta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, di inammissibilità delle censure rivolte all’avviso di accertamento, dedotte per la prima volta nelle memorie depositate nel corso del giudizio di primo grado e ribadite nell’atto di riassunzione al giudice del rinvio;

– che il motivo è inammissibile perchè in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la sussistenza del vizio di omessa pronuncia su questione puramente processuale, configurandosi tale vizio esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito e potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., (Cass. n. 22860 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 6174 del 2018), ovvero della norma processuale violata, che è oggetto del secondo motivo di ricorso;

– che con tale secondo motivo, infatti, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24,32 e 63, sostenendo che i giudici di appello avevano pronunciato su eccezioni, quali l’omessa comunicazione del p.v.c. della G.d.F. al contribuente e l’omessa allegazione dello stesso all’avviso di accertamento al medesimo notificato, sollevate tardivamente, soltanto con le memorie illustrative depositate in primo grado e riproposte in sede di riassunzione del giudizio;

– che il motivo è fondato e va accolto; invero, dal contenuto del ricorso introduttivo, trascritto nel ricorso (pag. 3) in ottemperanza all’onere di autosufficienza del medesimo, si evince chiaramente che i profili di invalidità dell’atto impositivo su cui ha pronunciato la CTIZ non erano stati dedotti dal contribuente con il ricorso introduttivo, ma introdotti solo successivamente, con le memorie illustrative di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, e, quindi, ribadite nell’atto di riassunzione al giudice del rinvio; orbene, è noto che nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (Cass., Sez. 5, n. 15051 del 02/07/2014; Sez. 5, n. 23326 del 15/10/2013; v. anche Cass. n. 13934 del 2011; n. 15051 del 2014 nonchè, in caso analogo, Cass., Sez. 6 – 5, ord. n. 9637 del 2017) e non può quindi pronunciare sui motivi di impugnazione che il contribuente abbia dedotto per la prima volta in atti processuali diversi dal ricorso introduttivo in assenza, come nel caso di specie, delle condizioni per la proposizione dei c.d. “motivi aggiunti”;

– che l’accoglimento del motivo di ricorso appena sopra esaminato assorbe il terzo, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento notificato al contribuente, che rendeva del tutto superfluo la comunicazione al medesimo o l’allegazione del p.v.c. all’atto impositivo;

– che è fondato e va accolto anche il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la qualità di socio, anche occulto, del contribuente nella società verificata e la sua partecipazione all’attività gestionale della stessa;

– che, com’è noto, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 2017, nonchè Cass. n. 23940 del 2017 su motivazione resa in violazione del “minimo costituzionale” ex art. 111 Cost.); orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata non rende palese gli elementi da cui il decidente ha tratto il convincimento che il contribuente non era socio, neppure occulto, della società verificata, nè si era intromesso nella gestione della stessa, non costituendo, peraltro, una contraddizione il fatto che nel p.v.c. l’Alfieri viene indicato quale socio occulto e nell’avviso di accertamento quale socio nella misura del 20%, ben potendo essere questa la quota di partecipazione alla società quale socio occulto;

– che, conclusivamente, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, vanno accolti il secondo ed il quarto motivo, assorbito il terzo, e la sentenza va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il quarto motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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