Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22091 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19542/2015 proposto da:

F.L., rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA MAURO;

– ricorrente –

contro

P.G., Z.I., rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCA ROMANA GORI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 932/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato MAURO Rosa, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GORI Francesca Romana, difensore dei resistenti che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – F.L. convenne in giudizio P.G. e Z.I., al fine di sentir dichiarare essere intervenuta tra le parti la compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS) da lei abitato ovvero in subordine – previa declaratoria della natura di contratto preliminare di compravendita del preteso accordo concluso con i convenuti – sentir pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo del contratto definitivo di compravendita non ancora stipulato.

I convenuti resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto sull’assunto che nessun contratto fosse stato stipulato tra le parti; chiesero, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni loro derivati dalla trascrizione della domanda giudiziale nonchè, in subordine, l’immediata cancellazione della trascrizione della domanda dal registro immobiliare.

Il Tribunale di Bologna rigettò tutte le domande.

2. – Sui gravami proposti in via principale dall’attrice e in via incidentale dai convenuti, la Corte di Appello di Bologna confermò la pronuncia di primo grado.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ritenne che nessun contratto fosse stato stipulato tra le parti, giacchè alla proposta di vendita inoltrata dai coniugi P. (con lettera raccomandata pervenuta alla F. il 22/12/2005) non era seguita l’accettazione pura e semplice da parte dell’attrice, ma una controproposta (inoltrata a mezzo di raccomandata pervenuta ai coniugi P. il 6/2/2006), che modificava i termini dell’accordo (con particolare riferimento al regolamento degli oneri condominiali e al corrispettivo per l’occupazione dell’immobile), non seguita poi da accettazione da parte dei proprietari.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso F.L. sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso P.G. e Z.I..

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la risposta della F. alla proposta di vendita a lei inoltrata dai coniugi P. non fosse una accettazione piena, ma equivalesse ad una controproposta, non accettata poi dai detti coniugi.

La censura è infondata.

Come si è detto, la Corte territoriale ha ritenuto che alla proposta di vendita inoltrata dai coniugi P. alla F., con lettera raccomandata a quest’ultima pervenuta il 22/12/2005, non fosse seguita l’accettazione pura e semplice da parte dell’attrice, ma una controproposta (inoltrata a mezzo di raccomandata pervenuta ai coniugi P. il 6/2/2006), che modificava i termini dell’accordo (con particolare riferimento al regolamento degli oneri condominiali e al corrispettivo per l’occupazione dell’immobile), non seguita poi da accettazione da parte dei proprietari.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che i coniugi P., nella loro proposta, non si erano limitati ad indicare il prezzo preteso per il trasferimento della proprietà dell’immobile, ma avevano richiamato l’obbligo della F. di pagare sia un corrispettivo per l’occupazione dell’immobile (pari ad Euro 491,80 al mese a decorrere dal 1/2/2005) sia le spese condominiali relative all’anno 2005.

I giudici di appello hanno ritenuto che tali pretese non fossero indipendenti dalla proposta di vendita ed autonome rispetto ad essa, ma costituissero parte integrante della proposta stessa. Ed hanno ritenuto che tale proposta non fosse stata accettata dalla F., perchè quest’ultima aveva inviato ai P. una lettera di risposta contenente una espressione (“Riscontro ed accetto detta proposta in ordine alla misura del corrispettivo indicato in Euro 175.000,00”) che manifestava la sua volontà di limitare l’accettazione al pagamento del prezzo, con esclusione del pagamento delle somme pretese per l’occupazione dell’immobile e per oneri condominiali (alle quali la F. non faceva cenno alcuno).

Trattasi di interpretazione coerente, che non viola i canoni interpretativi dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg. e che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010).

Conforme a diritto è poi la conclusione della Corte territoriale secondo cui la risposta della F., non essendo coincidente alla proposta, ha dato luogo ad una controproposta, che necessitava – a sua volta – dell’accettazione dei destinatari.

Infatti, ai sensi dell’art. 1326 c.c., il contratto si considera concluso, col correlativo sorgere del vincolo giuridico, nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, che, nei contratti per i quali sia richiesta la forma scritta, deve avvenire per iscritto come la stessa proposta. Quando, però, l’accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato l’originaria proposta con modifiche abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell’accettazione della sua controproposta da parte della originaria proponente.

Nella specie, non essendo intervenuta alcuna accettazione della controproposta della F., esattamente la Corte territoriale ha escluso la conclusione del contratto.

2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., artt. 1387,1392 e 1393 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale tenuto conto della comunicazione a mezzo fax del 31/6/2006, anteriore alla raccomandata inviata dalla F., con la quale l’avv. Gori (difensore dei coniugi P.), pur senza essere munito di apposita procura a vendere, aveva specificato come il pagamento delle somme dovute per l’occupazione dell’immobile e per oneri condominiali “fosse condizione imprescindibile” della proposta di vendita.

Anche questa censura non è fondata.

E’ ben vero che l’avvocato che non è munito di apposita procura ad negotia non può avanzare proposte contrattuali in luogo dei suoi clienti. Nella specie, tuttavia, il difensore dei P. non avanzò alcuna proposta contrattuale, ma si limitò, quale nuncius dei predetti coniugi, a fornire l’interpretazione autentica della proposta di vendita.

La comunicazione del legale non modificò, nè integrò, la proposta di vendita, ma chiarì il significato della stessa. Legittimamente la Corte territoriale ha considerato tale interpretazione al fine di intendere la volontà manifestata dalla F. nella successiva risposta alla proposta di vendita a lei inoltrata dai P..

3. – Il terzo motivo rimane assorbito nel rigetto delle precedenti censure.

4. – In definitiva, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

5. – Parte ricorrente è tenuta a versare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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