Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22091 del 02/08/2021

Cassazione civile sez. III, 02/08/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 02/08/2021), n.22091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10528-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, VIA DEI GRACCHI

n. 128, presso lo studio dell’avvocato EMILIO TRUCCO e rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO DAVI’;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

TASSONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ISABELLA TASSONI;

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO CAR, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO GIOVANNELLI, presso lo studio del quale è

elettivamente domiciliato, in PESARO, VIA ARDIZI n. 14;

CONS COOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALINA IANNI, presso lo

studio della quale è elettivamente domiciliato, in BOLOGNA,

GALLERIA MARCONI n. 2;

– controricorrenti –

e contro

ARTEMIDE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. convenne in giudizio il Comune di Siracusa, il CONS.COOP – Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro e la Artemide s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni (quantificati in oltre 167.000,00 Euro) provocati alla sua attività commerciale da lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale che erano stati realizzati nella strada in cui si affacciava il proprio esercizio e che ne avevano impedito l’accesso e la visibilità da parte della clientela;

costituitisi in giudizio tutti i convenuti, il CONS.COOP (aggiudicatario dei lavori) chiamò in causa il Consorzio Artigiano Romagnolo – C.A.R. (impresa assegnataria dei lavori), mentre la Artemide sr.l. (impresa esecutrice) chiamò in manieva la propria assicuratrice Milano Assicurazioni s.p.a.;

il Tribunale di Siracusa, dichiarati il difetto di legittimazione passiva del CONS.COOP e del C.A.R. e la cessazione della materia del contendere tra l’attore e il Comune (per espressa rinuncia alla domanda da parte del B.), rigettò la domanda per difetto di prova del danno, non risultando prodotti in causa elementi documentali inerenti all’attività dell’attore; condannò, inoltre, il B. al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e dei terzi chiamati;

pronunciando sull’impugnazione del B., la Corte di Appello di Catania ha accolto parzialmente il gravame, disponendo la compensazione per metà delle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell’Artemide e della Milano Assicurazioni; ha inoltre condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore del CONS.COOP e del C.A.R. e ha compensato per metà le spese nei confronti della Artemide e della Milano Assicurazioni;

ha proposto ricorso per cassazione il B., affidandosi a cinque motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, il CONS.COOP Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa, il C.A.R. – Consorzio Artigiani Romagnolo Società Cooperativa e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni);

con ordinanza interlocutoria n. 5024/20, depositata il 25.2.2020, questa Corte ha osservato che:

“la Artemide s.r.l. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio;

il ricorso per cassazione del B. risulta notificato alla Artemide presso l’avv. Giuseppe Cro, indicato -nella relata- come suo procuratore costituito;

tuttavia, dalla sentenza impugnata non risulta che la Artemide si fosse costituita nel giudizio di appello e che lo avesse fatto a ministero dell’avv. Cro: l’intestazione della sentenza non indica la Artemide fra le parti del giudizio e neppure dalla motivazione è dato evincere se la società fosse presente nella fase di gravame; per di più, il quinto motivo del ricorso è basato proprio sull’assunto che la Artemide sia rimasta contumace in appello;

non sussistendo quindi la certezza che l’avv. Cro sia stato il difensore della Artemide nel giudizio di appello, difettano elementi certi nel senso della ritualità della notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell’Artemide;

in una siffatta situazione di dubbio, deve pertanto disporsi che il ricorrente provveda a documentare l’eventuale costituzione della Artemide in grado di appello o -in difetto- a rinnovare la notificazione del ricorso personalmente alla Artemide, alla luce del principio secondo cui “la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.

(Cass., S.U. n. 10817/2008; cfr. anche Cass. n. 16952/2006 e Cass. n. 11485/2018)”;

tanto considerato, questa Corte ha disposto che il ricorrente provvedesse, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a comprovare l’eventuale costituzione della Artemide s.r.l. nel giudizio di appello o, in difetto, a rinnovare la notificazione del ricorso alla predetta parte personalmente;

con nota del 14.10.2020, il difensore del B. ha depositato il ricorso notificato alla legale rappresentante della Artemide s.r.l. in data 18.6.2020 (ai sensi dell’art. 140 c.p.c.);

fissata, per la nuova trattazione del ricorso, l’adunanza del 12.2.21, hanno depositato memoria il Cons. Coop – Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro e la UnipolSai Assicurazioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è improcedibile, in quanto l’atto notificato alla Artemide personalmente, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria che disponeva la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.c., non è stato depositato presso la Cancelleria della Corte entro il termine di 20 giorni previsto dall’art. 371 bis c.p.c.;

deve infatti trovare applicazione il principio secondo cui “nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. (Cass. n. 1930/2017; conformi Cass. n. 26141/13 e Cass. n. 9097/2019);

nel caso in esame, il termine è stato ampiamente superato giacché il ricorso notificato è stato depositato ben oltre i 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato (da collocarsi alla data del 18.6.2020, tenuto conto della comunicazione dell’ordinanza effettuata il 25.2.2020 e della sospensione “emergenziale” dei termini processuali dal 9 marzo all’11.5.2020) e addirittura dopo più di due mesi (al netto della sospensione feriale dei termini) dall’avvenuta notificazione;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per compensi, in Euro 4.000,00 ciascuno in favore di Cons. Coop. e di UnipolSai Assicurazioni e in Euro 3.000,00 in favore di CAR, il tutto oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2021

 

 

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