Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22090 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 13163-2013 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SGROI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO CONTI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MANUTENCOOP FACILITY MAMAGEMENT SPA, società soggetta all’attività

di direzione e coordinamento, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DONZELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO FREZZA giusta mandato

in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARCELLO

MATERA che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, di dichiarare la inammissibilità del ricorso, con le

determinazioni di legge;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI BARI, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex lege n. 92 del 2012, depositato il 12.5.2014 presso il Tribunale di Bologna (nel cui circondario si trova la sede legale della società), la Manutencoop Facility Management s.p.a. ha chiesto accertarsi la legittimità del licenziamento (determinato dal superamento del periodo di comporto) intimato al dipendente M.A. con lettera raccomandata del (OMISSIS); il lavoratore si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale con la quale ha impugnato il recesso datoriale.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 13.5.2014 presso il medesimo Tribunale, la società datrice ha chiesto, nelle forme del rito ordinario, nuovamente al giudice del lavoro l’accertamento della legittimità del recesso; si è costituito per resistere il lavoratore che ha spiegato nuovamente domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento.

Con ricorso ex lege n. 92 del 2012, depositato in data 20.6.2014 presso il Tribunale di Bari, il lavoratore ha impugnato il licenziamento per gli stessi motivi dedotti con le domande riconvenzionali spiegate nei giudizi instaurati dalla Manutencoop Facility Management s.p.a. presso il “Tribunale di Bologna.

Con ordinanza in data 30.6.2014 il giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha dichiarato la litispendenza tra il giudizio innanzi a sè pendente e quello promosso dalla società, ai sensi della L. n. 92 del 2012, davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Bologna. Il M. ha prestato acquiescenza alla pronunzia di litispendenza.

In data 5.11.2014 il giudice del Tribunale di Bologna, nel giudizio instaurato con il rito speciale, ha dichiarato inammissibile la domanda della società. Avverso la relativa ordinanza la società ha proposto reclamo ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 51.

Con ricorso ex lege n. 92 del 2012, depositato in data 12.11.2014, subito dopo la ordinanza di inammissibilità sopra richiamata, il M. ha impugnato nuovamente il licenziamento ribadendo le ragioni già spiegate nei precedenti giudizi ravvisabili, in sintesi, nell’assunto che dal periodo di comporto dovevano essere sottratti i giorni di malattia causata dalla condotta vessatoria della società datrice. La parte resistente, ribadita la legittimità del proprio operato, ha eccepito in via preliminare la inammissibilità della domanda per litispendenza o continenza con i giudizi introdotti da essa società presso il Giudice del lavoro di Bologna.

Il Giudice del lavoro di Bari, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla società, ha dichiarato la litispendenza tra il giudizio dinanzi a sè pendente e quello instaurato dalla società, ex lege n. 92 del 2012, davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Bologna ed ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza il M. dolendosi del mancato rilievo da parte del Giudice del lavoro di Bari, del ricorrere di un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., stante il rapporto di pregiudizialità intercorrente tra il procedimento in relazione al quale era stata dichiarata la litispendenza con quello dinanzi al Tribunale di Bologna instaurato da esso lavoratore, prima dell’intimazione del licenziamento, presso il Giudice del lavoro di Bari. In quest’ultimo giudizio, infatti, era stato chiesto l’annullamento di una serie di provvedimenti aziendali asseritamente lesivi della salute di esso lavoratore e la condanna della società al risarcimento di tutti i danni (biologico, esistenziale e morale); l’eventuale accertamento della responsabilità datoriale, comportando l’esclusione, al fine del computo del periodo di comporto, dei giorni di assenza per motivi di salute determinati dalla condotta della società, era quindi destinato ad influire sull’impugnativa di licenziamento la Manutencoop Facility Management s.p.a. ha depositato memoria.

Il PG. nella requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla stregua di principi ripetutamente affermati da questa Corte.

E’ da premettere che con il ricorso proposto il lavoratore si duole della mancata sospensione del giudizio in ragione dell’asserito rapporto di pregiudizialità con altro pendente tra le stesse parti; esclusivamente sotto questo profilo viene censurata la ordinanza impugnata, nulla parte ricorrente argomentando in ordine allo sussistenza o meno della litispendenza con il giudizio incardinato dalla società presso il Tribunale di Bologna.

La giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di cassazione ha affermato che il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l’ordinanza che dichiara, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del processo, e non contro il provvedimento che la neghi, poichè la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento sospensivo, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo, e non anche di quello denegatorio. (v. tra le altre, Cass. ordd. n. 17993 del 2016, n. 22784 del 2015, n. 12963 del 2012, n. 37 del 2001).

La scelta del legislatore si sottrae a censure di legittimità sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in quanto la proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre, nell’ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione, l’illegittimità del provvedimento può utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo e, ove ritenuta sussistente, determina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria (cfr. Cass. ord, n. 6174 del 2005).

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese sono regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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