Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22090 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7012-2010 proposto da:

SENZA NOME SRL (OMISSIS) – già Business Innovation Centre

Salerno Srl – in acronimo BIC Salerno Srl in persona

dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. SPADAFORA

UMBERTO, giusta procura a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

S.S. (OMISSIS), S.C.

(OMISSIS), S.G. (OMISSIS), A.

V. (OMISSIS), S.A. (OMISSIS),

SO.CR. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), S.F. (OMISSIS),

S.E. (OMISSIS), SO.GI.

(OMISSIS), SO.AN. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso

lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentati e

difesi dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO, giusta mandato a margine

della memoria;

– resistenti –

e contro

UNICREDIT BANCA SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, LLOYD’S OF LONDON

(Rappresentanza Generale per l’Italia), T.G., SAN PAOLO

BANCO DI NAPOLI SPA, FALLIMENTO DELLA CERAMICA VIETRI MARE DEI F.LLI

SOLIMENE e dei sigg. S.V., A., F.,

GE. e AN., MAIOR SRL, MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA (per

conto della Banca Monte dei Paschi di Siena);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 4333/04 del TRIBUNALE di SALERNO del 28.12.09,

depositata il 31/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella, camera di consiglio del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

per i resistenti è solo presente l’Avvocato Gianfranco Mobilio.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) E’ impugnato il provvedimento reso il 31 dicembre 2009 dal tribunale di Salerno, con il quale, dopo aver reso sentenza parziale nel medesimo procedimento, il giudice istruttore ha disposto la sospensione del giudizio n. 4333/04 RG, in attesa della definizione della causa recante inizialmente il n. 1487/97 sempre del tribunale di Salerno.

Ha precisato che si dovrà attendere la definizione di ogni domanda svolta in quel giudizio, ivi compreso il gravame avverso la sentenza non definitiva già resa e appellata.

Senza Nome srl, già BIC Salerno srl, il 27 gennaio 2010 ha notificato ricorso per regolamento di competenza, denunciando insussistenza della pregiudizialità tra le due cause.

Gli eredi di S.V. (nato nel (OMISSIS)) hanno resistito con memoria ex art. 47 c.p.c..

Il consigliere relatore ha avviato il ricorso a decisione secondo il prescritto rito camerale.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

2) Senza Nome srl ha esposto che la causa 1487/97 era stata proposta da S.V. (nato nel (OMISSIS), dante causa di A. V. + 10) nei confronti degli eredi dei suoi germani A. e F., per chiedere il riconoscimento di una scrittura transattiva del 1994 e il trasferimento in proprio favore dei beni in essa individuati (non ancora intestati alla società, si apprende dalla memoria ex art. 47), quale corrispettivo del proprio recesso dalla Ceramica Vietri sul mare dei fratelli Solimene snc, successivamente fallita; che nell’ambito della causa 1487/97 era stata pronunciata sentenza non definitiva n. 975/04, appellata dal Fallimento della srl Ceramica con richiesta di scioglimento ex art. 72, L. Fall. della scrittura privata con cui era state a suo tempo concordato transattivamente il recesso di V. dalla società stessa; che la domanda ex art. 72 era stata respinta dalla Corte di appello di Salerno e che pendeva ricorso per cassazione.

3) Senza Nome srl, già BIC Salerno srl, ha premesso che essa si era resa assegnataria del lotto A, composto da un immobile in (OMISSIS), nell’ambito della esecuzione forzata sui beni della Ceramica Vietri Mare snc dei f.lli Solimene, pignorati dal Banco di Napoli.

Quanto alla causa 4333/04, la società istante ha esposto che gli eredi di S.V. avevano con essa agito contro le banche indicate in epigrafe, la BIC srl, la Maior srl, il Fallimento della snc Ceramica e i soci illimitatamente responsabili S. F., An., A., V., Ge., proponendo due domande:

Con la prima avevano chiesto di ricondurre alla comunione ordinaria dei germani S., signori V. ((OMISSIS)), A. ((OMISSIS)) e F. ((OMISSIS)), i beni oggetto della procedura espropriativa n. 299/99.

Con la seconda avevano agito per far dichiarare nulli tutti gli atti di detta procedura.

Il ricorso riferisce anche che il 31 dicembre 2009 il tribunale di Salerno aveva reso nel giudizio 4333/04 sentenza non definitiva 2804/09, con la quale aveva dichiarato improponibile la prima domanda degli eredi S.V..

3.1) Quanto alla seconda domanda, mirante a porre nel nulla la procedura espropriativa, il giudice aveva disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., oggetto di impugnazione.

3.2) Con l’unico motivo di ricorso la istante deduce che non vi sarebbe stretta necessità ma solo opportunità della sospensione del giudizio.

La parte resistente ha eccepito il difetto di autosufficienza del ricorso e ha riportato il passo decisivo della sentenza non definitiva 2804/09 in cui il tribunale ha indicato le ragioni della sospensione, motivazione alla quale il tribunale ha fatto poi riferimento nella ordinanza oggi impugnata.

4) Il ricorso è infondato.

Il tribunale ha nella sentenza 2804/09, richiamata nel provvedimento impugnato, ha rilevato che, ove il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che ha deciso sulla richiesta di scioglimento ex art. 72, L. Fall, fosse accolto, si verificherebbe lo scioglimento del contratto di transazione tra i germani S. e i beni rimarrebbero in comunione. Verrebbe così travolta la posizione degli eredi S., attori nella causa 4333/04, relativamente alla domanda di nullità della esecuzione intrapresa anche su quei beni.

Invero gli eredi di S.V. hanno interesse ad ottenerne la divisione e l’assegnazione della quota, sottraendola alla esecuzione forzata, comprendendo in essa proprio i beni individuati nell’accordo transattivo già riconosciuto valido nel primo giudizio, salva la questione posta ex art. 72. L’esecuzione intrapresa dai creditori della società, nell’ambito della quale la odierna istante si è resa assegnataria, comporta invece il pignoramento della quota indivisa di due terzi dei beni facenti parte dell’originario compendio S., senza identificazione e senza salvaguardia per quanto sancito nella transazione.

4.1) In questo senso si è ben espresso (pag. 19 penultimo periodo) il tribunale di Salerno nella sentenza 2804/09 e questa argomentazione vale a respingere le argomentazioni della memoria inerenti il giudicato sulla sussistenza iniziale di una comunione ereditaria tra i S..

Si configura l’obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre quando la definizione di una delle controversie costituisca l’indispensabile antecedente logico- giuridico dell’altra, l’accertamento della quale debba avvenire con efficacia di cosa giudicata.

Dalla decisione di scioglimento del contratto scaturirebbe infatti immancabilmente, con vincolo di giudicato, la confusione dei beni nella comunione, senza possibilità per i S. di far valere la nullità della esecuzione (oggetto della causa sospesa) in relazione ai beni ad essi attribuiti.

Per contro, ove fosse confermato l’esito del giudizio di appello (che ha rigettato la domanda ex art. 72, L. Fall.), gli attori (che hanno tempestivamente trascritto la domanda relativa alla causa de qua, cfr ricorso pag. 7) potrebbero ottenere proprio i beni suddetti, dei quali si vuole quindi evitare che siano “malamente staggiti e venduti all’incanto” (pag. 19 sentenza) .

Mette conto osservare che non può venire qui in risalto la diversità di soggetti tra le due controversie, poichè in quella pregiudicata i soggetti che si aggiungono ai due gruppi contendenti S. e alla società – parti anche del giudizio n. 1487/97 – sono i creditori di costoro e l’aggiudicataria, che ne ripetono la posizione e non possono vantare diritti poziori rispetto agli esecutati.

Giova in proposito ricordare che l’acquisto di un bene da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, in quanto da ricollegarsi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (Cass. 20037/10).

E’ quindi evidente la logicità e coerenza del provvedimento impugnato.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in favore dei consorti A. – S..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, in favore dei resistenti costituiti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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