Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22090 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7918-2018 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 29, presso lo studio dell’avvocato MARIO CHIBBARO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELE

CHIBBARO, MARIANNA FOGGETTI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dell’avvocato UMBERTO GAROFOLI;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TIZIANA PANE;

– controricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, AMA SPA;

– intimate –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4915/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria di Roma, con sentenza n. 25225/15 sez. 19, accoglieva il ricorso proposto da P.N. avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS) basata su 31 cartelle di pagamento relative ad imposte diverse (Irpef, Iciap, Tarsu, tasse automobilistiche) nonchè su 22 avvisi di intimazione ed un preavviso di fermo.

Avverso detta decisione il ricorrente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4915/2017, lo accoglieva parzialmente ritenendo l’avvenuta prescrizione di alcune delle pretese tributarie con esclusione di altre recanti tributi erariali.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione e Roma capitale hanno resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto ammissibile in appello la produzione documentale dell’Agenzia relativa alla notifica delle cartelle sottese al provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo deduce l’omessa motivazione sulla eccezione di nullità della notifica al portiere dello stabile.

Con il terzo motivo di ricorso la sentenza viene censurata sotto il profilo della violazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, per avere la CTR limitato il riconoscimento della prescrizione solo ad alcuni tributi.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che ” in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c. – Cass. n. 665/2014; Cass. n. 20109/2012; Cass. n. 18907/2011 -.

Inoltre, si è aggiunto che in materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado; – Cass. n. 7714/2013 -. (Cass. 21909/15).

In particolare si è ritenuto che la produzione di nuovi documenti in appello, generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto. (Cass. 8313/18; Cass. 27774/17).

Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato.

Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinarie e non quelle della L. n. 890 del 1982 – (Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario). Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)” (Cass. ord. n. 3254/16). (Cass. 29284/16).

In particolare si è affermato anche di recente che, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, (Cass. 10037/19).

Anche terzo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la sentenza ha riguardato crediti tributari tra loro diversi portati da distinte cartelle.

E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU 23397/16; Cass. 930/18; Cass. 11800/18).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve.

Nel caso di tributi erariali, come ad esempio l’Irpef, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4 – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007,) (Cass. 24322/14).

La Commissione regionale ha fatto buon uso di tali principi escludendo l’intervenuta prescrizione per i tributi erariali (Irpef ed Iciap) in ordine ai quali ha verificato non essere trascorso il termine decennale.

Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti costituite. Nulla per le spese quanto all’Agenzia delle Entrate che non ha svolto attività difensiva. Stante la peculiarità e la novità della questione relativa alla prescrizione, si compensano le spese di giudizio della fase di merito.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 11000,00 in favore di ciascuna delle parti costituite Agenzia delle Entrate – riscossione e Roma Capitale oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia e accessori per Roma Capitale; compensa le spese della fase di merito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Compensa le spese della fase di marito.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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