Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22090 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 04/09/2019), n.22090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 1275/’18) proposto da:

ING. C.G.P., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti

Vincenzo Colalillo e Maurizio Giannattasio ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Carlo Enea,

n. 4;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, (C.F.: (OMISSIS)) in persona del

Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Teresa Gigliotti ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via degli

Scipioni, n. 265;

– controricorrente –

e

INGG. D.C.A., (C.F.: (OMISSIS)), M.A.

(C.F.: (OMISSIS)), P.G. (C.F.: (OMISSIS)) e

V.P. (C.F.: (OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi, in virtù di

procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv.

Giacomo Papa e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria della

Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– altri controricorrenti –

nonchè

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI

ISERNIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

ISERNIA, ING. CI.DO., ING. MO.FR., ING.

CU.GI., ING. VA.MA., ING. PA.AR., ING.

R.N., ING. G.A.;

– intimati –

avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n.

12/2017, depositata il 1 dicembre 2017;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

aprile 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi l’Avv. Massimo di Nezza (per delega) nell’interesse del

ricorrente, l’Avv. Teresa Gigliotti per il controricorrente

Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l’Avv. Adriano Iannaccone (per

delega) nell’interesse degli altri controricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 22 luglio 2017 gli ingg. D.C.A., M.A., P.G. e V.P. proponevano reclamo elettorale, dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia al fine di contestare la procedura elettorale relativa al rinnovo di detto Consiglio per il quadriennio 2017-2021. A sostegno della formulata impugnazione i ricorrenti deducevano la violazione del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 3, la violazione e falsa applicazione della circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 25 del 2017 nonchè la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4, relativamente alla posizione dell’ing. C.G.P., già consigliere dell’Ordine dal 1999 e Presidente dal 2001.

Nella costituzione dell’ing. C., il quale resisteva alla proposta domanda, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con decisione n. 12/2017, dichiarava l’ineleggibilità del suddetto ing. C.G.P. al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia per il mandato 2017-2021 e, per l’effetto, ne pronunciava la decadenza; proclamava, di conseguenza, l’elezione dell’Ing. M.A., primo avente diritto sulla base dei risultati elettorali, ed ordinava al Consigliere più anziano iscritto all’albo di procedere alla convocazione del predetto Consiglio dell’Ordine, nella composizione come corretta, in adunanza da tenersi entro venti giorni dalla notificazione della decisione stessa, al fine di procedere ad ogni adempimento resosi necessario. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ing. C.G.P., articolato in otto motivi, al quale hanno resistito, con un unico controricorso, gli ingg. D.C.A., M.A., P.G. e V.P., nonchè, con autonomo controricorso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di omessa pronuncia, di difetto assoluto di motivazione in ordine alle eccezioni dallo stesso sollevate nel procedimento di reclamo, con particolare riferimento al prospettato difetto di giurisdizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in favore del giudice ordinario.

1.2. Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione dello stesso Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per effetto della ritenuta violazione del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 6, secondo la cui interpretazione le questioni riguardanti il contenzioso inerente il diritto di elettorato passivo dovrebbero spettare alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

1.3. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato la violazione del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15 e dei principi in materia di gerarchia delle fonti, congiuntamente alla violazione degli artt. 51 e 70 Cost. e dell’art. 15 preleggi. In particolare, la difesa dell’ing. C. ha inteso sostenere che, dovendosi riconoscere natura regolamentare al D.P.R. n. 169 del 2005 (nella parte in cui pone limitazioni al diritto alla rielezione in seno ai Consigli degli Ordini professionali), lo stesso si porrebbe in contrasto con l’art. 51 Cost., che riserva alla sola legge la possibilità di disporre in materia, con la conseguente disapplicazione dello stesso D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 5 e art. 3, comma 20, avuto riguardo all’asserita violazione del principio di competenza con riguardo all’adozione, con l’impugnata decisione, delle determinazioni conseguenti alla dichiarazione di ineleggibilità di esso ricorrente.

1.5. Con la quinta censura il ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 6, in ordine all’assunta intempestività della proposizione del reclamo, sull’asserito presupposto che – dovendosi valutare la tempestività del reclamo (da proporsi entro 10 giorni) con riferimento alla data del suo deposito e non a quella di spedizione – nella fattispecie il reclamo si sarebbe dovuto ritenere formulato tardivamente.

1.6. Con il sesto mezzo il ricorrente ha denunciato la violazione del R.D. n. 2537 del 1925, artt. 28,35 e 42, avuto riguardo alla parte in cui, con l’impugnata decisione, era stata disposta la convocazione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia nella composizione così corretta in dipendenza della dichiarazione di ineleggibilità di esso ricorrente.

1.7. Con il settimo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dei principi generali in materia, del R.D. n. 2537 del 1925, art. 17 e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 22, contestando l’immediata esecutività dell’impugnata decisione.

1.8. Con l’ottavo ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 4-septies, come convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui il C.N.I., nella decisione oggetto di ricorso, non aveva ritenuto che – per effetto della denunciata violazione di legge – il computo dei tre mandati dovesse avere efficacia e, quindi, calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta Legge di Conversione n. 10 del 2011.

2. Rileva il collegio, in via pregiudiziale, che il ricorso – così come proposto nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – è da dichiarare inammissibile, non essendo prevista normativamente alcuna sua legittimazione (siccome non portatore di alcun interesse ad agire o resistere in giudizio) e non potendo essere altrimenti per effetto della natura di organo giurisdizionale speciale (terzo ed imparziale) deputato proprio a pronunciare sui reclami in tema di procedimenti elettorali e dei relativi risultati dei singoli Consigli degli Ordini, la cui decisione è, per l’appunto, suscettibile di ricorso per cassazione (cfr., per idonei riferimenti, Cass. S.U. n. 16993/2017 e Cass. n. 2695/2019).

3. Ciò premesso, ritiene il collegio che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente (in quanto attinenti al medesimo profilo della giurisdizione), sono infondati e vanno, perciò, rigettati.

Occorre, innanzitutto, premettere che la questione di giurisdizione posta con i motivi in discorso (spettante, di regola, alla cognizione delle Sezioni unite) può essere esaminata da questa Sezione trovando applicazione il disposto dell’art. 374 c.p.c., comma 1, dal momento che – per quanto si dirà subito in appresso – la questione stessa è stata già sottoposta al vaglio delle Sezioni unite ed univocamente risolta.

Ed infatti queste ultime (specificamente con l’ordinanza n. 23209/2009, ma in senso più generale già con le pronunce di Cass. S.U. n. 1283/1996, Cass. S.U. n. 1444/1998 e Cass. S.U. n. 9296/2003) hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del predetto Consiglio Nazionale, così ravvisando la legittimità della tutelabilità giurisdizionale della domanda di impugnazione delle questioni attinenti ai procedimenti elettorali e ai correlati risultati dinanzi al giudice speciale rappresentato dall’indicato Consiglio Nazionale (precisandosi, altresì, che il relativo procedimento ha natura propriamente giurisdizionale ed è soggetto ai principi generali che connotato il processo civile), che è stata ritenuta implicitamente sussistente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella fattispecie, il quale ha deciso, infatti, sul merito del proposto reclamo.

E’ stato, invero, condivisibilmente stabilito che, in materia di contenzioso elettorale riguardante i Consigli degli Ordini professionali, il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 6, deve essere estensivamente interpretato nel senso che ai Consigli nazionali di alcuni Ordini spetta la giurisdizione in ordine alle situazioni conflittuali riguardanti la struttura stessa degli Ordini, comprensiva anche delle controversie concernenti la fase di convocazione dell’assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, atteso che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici e che il legislatore ha voluto salvaguardare, con l’istituzione della giurisdizione professionale, l’autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali, la quale verrebbe, invece, menomata ove si accedesse ad una interpretazione restrittiva della norma sopra richiamata (cfr. la citata ordinanza n. 23209/2009 delle S.U., con la quale è stato anche escluso che possa trovare applicazione al riguardo la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di elezione degli organi degli enti locali, posto che i Consigli degli Ordini professionali hanno natura diversa da detti enti, essendo qualificabili come enti pubblici non economici a carattere associativo, rispondendo, inoltre, a criteri di evidente razionalità la concentrazione presso uno stesso giudice dell’intera gamma delle controversie elettorali).

E’ appena il caso, inoltre, di sottolineare come le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 6102/1987) abbiano anche precisato che, in tema di questioni relative al contenzioso elettorale inerenti gli albi professionali degli ingegneri, il ricorso al Consiglio Nazionale degli ingegneri, avverso le deliberazioni del locale Consiglio dell’Ordine, e poi il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, contro le pronunce di detto Consiglio Nazionale, integrano un sistema di adeguata tutela dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non in contrasto (soprattutto) con gli artt. 3,24,102,111 e 113 Cost., proprio in considerazione del fatto che il Consiglio nazionale configura un organo giurisdizionale speciale, istituito prima dell’entrata in vigore della Costituzione medesima (quindi escluso dal divieto di cui all’art. 102, comma 2, di essa, e legittimamente operante fino a quando non venga attuata la revisione contemplata dalla sesta disposizione transitoria: in quest’ultimo senso v., in particolare, Corte Cost. n. 284/1986).

4. Rileva il collegio che, a questo punto, debba essere esaminato – sul piano della preliminarità logico-giuridica (siccome, se accolto, sarebbe preclusivo della valutazione delle altre censure) – il quinto motivo che attiene all’assunta tardività della proposizione del reclamo sul quale ha statuito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con l’impugnata decisione, siccome ritenuto depositato oltre il decimo giorno (precisamente l’undicesimo) dalla proclamazione degli eletti (imposto dal D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 6), intervenuta 14 luglio 2017.

Anche questa doglianza non coglie nel segno e va respinta.

Infatti, nel caso di specie, è riscontrabile che il reclamo risulta essere stato proposto a mezzo pec nel termine di 8 giorni (il 22 luglio 2017) dalla suddetta proclamazione (che costituisce a tal proposito il “dies a quo”), attività alla quale ha fatto contestualmente seguito la spedizione della raccomandata per via postale che – per il principio generale (derivante fin da Corte Cost. n. 477/2002) della scissione degli effetti tra notificante e notificatario – deve ritenersi che è avvenuta tempestivamente, dovendosi, per l’appunto, aver riguardo per il notificante al momento della spedizione.

5. Superato, in senso negativo, il profilo pregiudiziale involto dalla quinta censura, si può ritornare all’esame degli altri motivi nell’ordine in cui risultano avanzati e, quindi, ripartendo dal terzo.

Pure questo motivo è privo di fondamento e deve essere respinto.

Osserva il collegio che, a prescindere dalla natura regolamentare o meno del D.P.R. n. 169 del 2005, occorre porre in risalto che, in effetti, la relativa materia è stata interamente “legificata” dal sopravvenuto D.L. n. 225 del 2010, come convertito, con modif., dalla L. n. 10 del 2011, ragion per cui deve ritenersi che non si sia venuta a configurare alcuna violazione del principio della riserva di legge.

In termini più puntuali (come già, peraltro, rilevato con la recente sentenza di questa Sezione n. 10347/2019) – ripercorrendo il quadro normativo in materia – deve evidenziarsi che il D.P.R. n. 169 del 2005, adottato in base alla previsione della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, prevedeva originariamente che i consiglieri restassero in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e che, a far data dall’entrata in vigore del regolamento, non potessero essere eletti per più di due volte consecutive. Successivamente la L. n. 10 del 2011, art. 1, comma 1, con cui è stato convertito il D.L. n. 225 del 2010, ha introdotto dell’art. 2, il comma 4-septies, sancendo che “le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 169 del 2005, trovano applicazione per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi (ciascuno dei quali di durata quadriennale).

Pertanto, la previsione del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4, è stata superata dalla fonte primaria successiva (il D.L. n. 225/2010, convertito con la L. n. 10 del 2011), che ha legificato la materia dell’elettorato passivo per i consiglieri degli Ordini degli ingegneri, in forme idonee a derogare anche al D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15.

L’adozione del limite di tre mandati consecutivi mediante la Legge di conVersione del D.L. n. 225 del 2010 non viola – quindi – la riserva di legge prevista dall’art. 51 Cost., poichè quest’ultima può essere attuata anche mediante atti aventi forza di legge (quali i decreti legge e i decreti legislativi), come accade in riferimento a tutte le riserve contenute in altre norme costituzionali, anche se relative ai diritti fondamentali (v. Corte Cost. n. 134/2003; Corte Cost. n. 282/1990; Corte Cost. n. 113/1972; Corte Cost. n. 26/1966), fatte salve solo quelle che richiedono atti di autorizzazione o di approvazione del Parlamento.

Tali atti-fonte sono equiparati, a tali effetti, alla legge parlamentare poichè nel relativo procedimento di formazione è assicurata la partecipazione dell’organo rappresentativo (cfr. Corte Cost. n. 10/2015), mentre è da escludere che, per le elezioni dei Consigli degli ordini professionali, possa operare il limite di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 15, comma 2, lett. b).

6. Il quarto motivo è palesemente infondato poichè l’accoglimento del reclamo “contro il risultato dell’elezione” comportava – dal punto di vista logico-giuridico (anche al fine di garantire la piena satisfattività dell’esito del reclamo) – l’adozione delle pronunce consequenziali circa la nuova composizione legittima del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Isernia con l’inserimento del primo dei non eletti in sostituzione dell’odierno ricorrente, siccome illegittimamente eletto (come puntualmente statuito con l’impugnata decisione del C.N.I.) per effetto della sua accertata incandidabilità.

Deve, a tal proposito, trovare conferma il principio – già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 24812/2011) – secondo cui, nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perchè rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poichè l’elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, “tamquam non esset”, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 15, comma 3, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell’art. 14 preleggi.

E’, quindi, legittima la statuizione accessoria adottata nel caso di specie dal Consiglio Nazionale degli ingegneri, in quanto consequenziale alla declaratoria di ineleggibilità dell’ing. C.G.P., con la sua derivante decadenza.

7. Il sesto motivo è, altresì, infondato sulla scorta del combinato disposto del R.D. n. 2537 del 1925, artt. 28 e 38, alla stregua del quale deve ritenersi attribuita al “Consigliere anziano” la responsabilità di presiedere le riunioni consiliari in assenza delle cariche collegiali e, dunque, anche ogni volta che si celebri una votazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine prima della nomina a ricoprire le cariche stesse; da ciò consegue che la suddetta legittimazione sussiste anche qualora sia necessario – a seguito della celebrazione delle elezioni, il cui esito sia stato fatto oggetto di reclamo dinanzi al C.N.I. – riprocedere alla convocazione dello specifico Consiglio dell’Ordine per consentire l’ottemperanza ad una decisione giudiziale comportante la ricostituzione della sua composizione così corretta per il successivo legittimo assolvimento delle sue attribuzioni.

8. Pure il settimo motivo va disatteso dovendosi osservare che l’esecutività immediata dell’impugnata decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

(organo speciale – come già evidenziato – propriamente giurisdizionale) discende dalla sua adozione in un unico grado e dalla proponibilità dell’istanza ex art. 373 c.p.c., che, per l’appunto, presuppone l’esecutività della decisione (cfr. Cass. S.U. n. 4112/2007 e Cass. S.U. n. 14503/2013), mancando, peraltro, nella normativa di settore, una disposizione derogativa di tale disciplina (solo nell’ordinamento professionale forense – sempre sul presupposto dell’esecutività immediata delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense – è conferito, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 6, alle Sezioni unite di questa Corte, dopo la proposizione del relativo ricorso per cassazione, il potere di sospendere la predetta esecutività: v. Cass. SU n. 6967/2017), non potendo, peraltro, trovare applicazione il D.Lgs. n. 105 del 2011, art. 22, che si riferisce alle elezioni degli enti locali.

9. L’ottavo ed ultimo motivo è anch’esso immeritevole di accoglimento.

E’ stato già evidenziato che il D.P.R. n. 169 del 2005, adottato in base alla previsione della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, prevedeva originariamente che i consiglieri restassero in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e che, a far data dall’entrata in vigore del regolamento, non potessero essere eletti per più di due volte consecutive.

Si è, pure, sottolineato come successivamente sia intervenuto la L. n. 10 del 2011, art. 1, comma 1, con cui è stato convertito il D.L. n. 225 del 2010, che ha introdotto il comma 4-septies nel corpo dell’art. 2, stabilendo che “le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 169 del 2005, trovano applicazione per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi (ciascuno dei quali di durata quadriennale).

Orbene, alla stregua di tale inquadramento normativo, risulta decisivo rilevare che il ricorrente è stato eletto alla carica di componente del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Isernia per il quadriennio 2017-2021, dopo aver ricoperto la carica per (almeno) tre mandati consecutivi (nel caso di specie è rimasto riscontrato che egli era rimasto in carica per sei consiliature ininterrottamente dal 1999), ed era, quindi, in carica alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 10 del 2011, tant’è che il Consiglio nazionale ne ha correttamente dichiarato la decadenza ai sensi del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4 septies (v., di recente, in tema, Cass. n. 10347/2019).

Va, in altri termini, osservato che il D.L. n. 225 del 2010, aveva ad oggetto (in via generale) la “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e famiglie”, ragion per cui l’elemento unificante delle materie disciplinate dal citato decreto-legge era, per l’appunto, quello di prorogare termini di prossima scadenza, ivi compresi quelli relativi ai Consigli degli Ordini professionali, sui quali è intervenuta anche la disposizione introdotta con la richiamata Legge di Conversione n. 10 del 2011, per l’appunto aggiungendo il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 4-septies, che, proprio incidendo sul D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4, ha previsto che tale ultima disposizione si applicava anche per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. n. 225 del 2010, con il limite massimo (invero già superato dall’ing. C.) di durata corrispondente a tre mandati consecutivi, e ciò al fine di consentire, prima che si procedesse al rinnovo dei Consigli degli Ordini professionali, in via transitoria ai candidati che avevano maturato due mandati di potersi presentare anche per essere eletti per un terzo mandato consecutivo.

10. In definitiva, alla stregua di tutte le argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei riguardi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed integralmente respinto nei riguardi degli altri controricorrenti, con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore – distintamente – del controricorrente C.N.I. e degli altri controricorrenti (costituiti congiuntamente), nella misura indicata in dispositivo.

Va, invece, dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese relativamente al rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e lo rigetta integralmente nei riguardi degli altri controricorrenti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate – in favore del controricorrente Consiglio Nazionale degli Ingegneri in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (iva e cap) come per legge, e – in favore degli altri controricorrenti in via congiunta – in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (iva e cap) come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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