Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2209 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 05/07/2010, dep. 31/01/2011), n.2209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34062/2006 proposto da:

Z.F., T.I., elettivamente domiciliati in ROMA

PIAZZA S PIETRO IN VINCOLI 40, presso lo studio dell’avvocato

BRAMONTI MACRO GIULIANA, rappresentati e difesi dagli avvocati DI

PIRRO Ugo, DRAGONE FRANCESCO, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/07/2010 dal Presidente e Rei. Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DRAGONE FRANCESCO, che ha chiesto

l’accoglimento e produce avviso di ricevimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ufficio delle Imposte dirette di Lecce notificò a T.I. e Z.F. un avviso n. 3371013756 di accertamento di maggior reddito per il 1994. I contribuenti proposero ricorso e la loro opposizione venne respinta sia dalla Commissione tributaria provinciale sia dalla Commissione tributaria regionale tranne che per una voce.

Contro quest’ultima pronunzia T.I. e Z.F. hanno proposto ricorso prospettando sette motivi di censura.

Agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23, 24 e 25, nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione.

Il motivo lamenta in realtà che la sentenza di primo grado abbia considerato il libro inventario come libro da tenere ai fini IVA e quindi incluso nell’invito ad esibire documentazione intimato dalla Guardia di finanza.

La censura è irrilevante. L’invito in questione viene richiamato dalla sentenza impugnata non già per il suo contenuto ma come dimostrazione del fatto che i contribuenti erano stati resi edotti dell’inizio di un procedimento di accertamento tributario nei loro confronti.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli articoli 39 e 42 del D.P.R. 600 del 1973, degli artt. 115 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 24 Cost., nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione. La successiva illustrazione della doglianza non è idonea a far comprendere quali siano le interpretazioni applicative delle norme invocate che vengono ascritte alla sentenza impugnata e quali siano le ragioni per le quali i ricorrenti le considerano errate nè se ed in qual modo la pronunzia, secondo i ricorrenti, abbia omesso di osservare le norme stesse. Infine non viene specificato quale sia il fatto del cui accertamento si denunzia la carenza di motivazione. L’illustrazione del motivo, in effetti, si traduce in una disordinata enumerazione di critiche alla pronunzia della Commissione tributaria regionale, alcune delle quali non risulta – come invece dovrebbe in base al principio dell’autosufficienza – che siano state prospettate alla Commissione tributaria regionale. Così è ad esempio per il rilievo che l’accertamento avrebbe determinato una rettifica superiore a quella portata dal p.v.c. della Guardia di finanza, rilievo sul quale il motivo prospetta una omessa denunzia da parte della sentenza impugnata. Da quest’ultima si ricava che i ricorrenti avevano denunziato in quella sede soltanto: a) la nullità dell’accertamento per violazione della legge 241 del 1990 in ragione dell’omesso avviso di inizio del procedimento; b) la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione e per mancata allegazione del p.v.c.; c) la infondatezza nel merito della pretesa tributaria. Il ricorso non ha denunziato la erroneità di tale individuazione del contenuto dell’atto di appello da parte del giudice di secondo grado e quindi le altre censure qui prospettate debbono ritenersi nuove e comunque inammissibili.

Per quanto riguarda la mancata allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento la sentenza impugnata ha rilevato che dall’avviso stesso risultava che il p.v.c. era stato notificato ai contribuenti. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso non risulta che i ricorrenti stessi abbiano contestato la verità di tale circostanza e del resto neppure in questa sede essi negano la notifica ma si limitano a dire che l’affermazione contenuta nell’avviso di accertamento era sfornita di prova. Si tratta di una deduzione che, oltre ad essere nuova, è contraria al principio di lealtà processuale che impone di prendere posizione in modo preciso sui fatti di causa.

L’illustrazione del motivo contiene anche alcuni rilievi circa l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della non retroattività della L. n. 212 del 2000, ma si tratta di deduzioni irrilevanti oltre che generiche e infondate, dato che anche sotto il vigore di tale legge non è necessario allegare all’avviso di accertamento atti in esso richiamati dei quali il contribuente abbia ricevuto in precedenza la notifica.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, degli artt. 115 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione. La censura – che anche in questo caso è inammissibile perchè non specifica quali siano le interpretazioni normative impugnate e quale sia il fatto il cui accertamento sarebbe stato mal motivato, riguarda in realtà l’affermata sussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo.

Il motivo non può essere preso in esame per quanto riguarda la denunziata violazione di legge, in quanto tale denunzia non è specificata. Con riferimento al vizio di motivazione la sentenza impugnata da analiticamente conto, con chiarezza e precisione esemplari, delle ragioni giuridiche e degli elementi di fatto accertati dalla Guardia di finanza e tale esposizione che costituisce motivazione circa la sussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo e per la rettifica operata, non essendo inficiata da alcun errore o irragionevolezza, non può essere sindacata in cassazione.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7 e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione al mancato avviso dell’inizio del procedimento. Il riferimento alle norme del codice di rito è incomprensibile. Quanto al mancato avviso dell’inizio del procedimento la sentenza impugnata è motivata in modo esauriente e pienamente conforme alla giurisprudenza in materia e ai fatti di causa. Posto che il ricorso non replica alla ratio decidendi sul punto espressa dalla sentenza impugnata il motivo non deve essere preso in esame.

Con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione. Il motivo è inammissibile poichè non specifica quali siano le statuizioni giuridico interpretative espresse dalla sentenza impugnata o da essa implicitamente applicate che vengono impugnate con la censura di violazione delle norme indicate, nè specifica quale sia il fatto il cui accertamento si lamenta essere stato inadeguatamente motivato. La sentenza impugnata ha stabilito che era fondato l’appello dei contribuenti con riferimento alla mancata esclusione dalla base imponibile del contributo diretto lavorativo nonchè della quota di reddito spettante al collaboratore familiare.

Il sesto e il settimo motivo si riferiscono a doglianze che, dal ricorso e dalla sentenza impugnata, non risultano essere state sottoposte all’esame dei giudici di merito e sono quindi inammissibili.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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