Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2209 del 30/01/2010

Cassazione civile sez. III, 30/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 30/01/2010), n.2209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30075-2008 proposto da:

AZ MEDICA SRL, in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo

studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FRAT SRL, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO presso lo studio

dell’avvocato GARCEA FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GUADAGNI PAOLA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.C.I. CONSULTING SRL, (già Medica Consultino Italia Spa), in

persona del suo Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICI

MARCO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FRAT SRL, in persona dell’amministratore pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio

dell’avvocato GARCEA FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GUADAGNI PAOLA, giusta procura speciale a margine del controricorso

al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3034/2008 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI del

10/07/08, depositata il 02/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA MAURIZIO;

udito l’Avvocato Guadagni Pala, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 dicembre 2008 l’Az Medica S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 2 settembre 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale, l’aveva condannata a rivalere la Medical Consulting Italia della condanna a pagare Euro 18.000,00 in favore della Frat a titolo di risarcimento danni per il cattivo funzionamento della macchina per la tac appena fornita.

La M.C.I. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, mentre la Frat ha resistito ad entrambi i ricorsi con separati controricorsi.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I tre motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta violazione di legge per evidente contrasto tra le risultanze processuali, la motivazione e la parte dispositiva della sentenza circa un fatto controverso decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La titolazione del motivo si rivela confusa poichè denuncia una violazione di legge non specificata e con riferimento al solo art. 360 c.p.c., n. 5 e non anche al precedente n. 3.

Inoltre la censura viola l’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè si riferisce, tra l’altro, alla consulenza tecnica di cui non specifica la collocazione e che non produce in questa sede.

Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto.

Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Infine formula un quesito di diritto mediante il quale non postula l’enunciazione di un principio generalmente applicabile e, nel contempo, decisivo per il giudizio, ma sostanzialmente sollecita una verifica che presuppone esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di merito.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il quesito chiede alla Corte di stabilire se la norma indicata imponga al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, nonchè sulle relative eccezioni e se sia suo dovere pronunciarsi anche sul merito dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi opposti dal convenuto a fondamento della sua domanda di rigetto; inoltre chiede se l’omissione produca violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi nullità della sentenza e del procedimento. Il primo quesito (il secondo è solo l’esplicazione delle conseguenze dell’accoglimento del primo) risulta assolutamente astratto, poichè del tutto svincolato dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata, così non consentendo alla Corte di apprezzare la decisività della censura.

Con il terzo motivo viene ipotizzata nullità della sentenza per violazione delle regole imposte dall’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’ultrapetizione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il quesito (se il giudice di merito possa procedere alla valutazione equitativa del danno anche in mancanza di una precisa richiesta dell’istante e se, qualora ciò sia possibile, sia esonerato dal fornire una motivazione idonea ad evidenziare un ragionamento logico e corretto) pecca dell’astrattezza già evidenziata con riferimento al precedente motivo.

4. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale la M.C.I. denuncia violazione di legge per omissione e contraddittorietà tra le motivazioni della sentenza e le risultanze processuali circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente incidentale sottopone all’esame della Corte argomentazioni di merito e omette di formulare il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare l’asserito vizio di motivazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La AZ Medica e la Frat hanno presentato memorie e la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente principale con la memoria non sono condivisibili e non dimostrano l’assolvimento dell’onere processuale di cui è stata rilevata la mancanza.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che i ricorsi debbono perciò essere dichiarati inammissibili; spese compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, entrambe vanno condannate in solido a rimborsarle alla resistente;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate tra le ricorrenti, che condanna al pagamento in solido in favore della Frat delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2010

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