Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2209 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15120/2015 proposto da:

HELIOS S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TEVERE 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO INTISO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 430/2014 della CORTE D’APPELLO Di bari, emessa

il 21/03/2014 e depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: ” R.R., premesso che aveva promesso in vendita alla società Helios srl con contratto del (OMISSIS), un fondo rustico, che gli accordi intervenuti in ordine al pagamento del prezzo successivamente, consensualmente, modificati, non erano stati rispettati dalla promissaria acquirente, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Lucera, la detta società per sentire accertare la sussistenza dei presupposti della diffida ad adempiere e, dunque, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento della promissaria acquirente e accertare il suo diritto a trattenere la somma di Euro 16.00,00 versata a titolo di caparra confermativa.

Si costituiva la società Helios contestando la domanda della quale invocava il rigetto e deducendo di aver soddisfatto le obbligazioni derivanti dalle scritture intercorse fra le parti e attribuendo all’attore condotta inadempiente, costituita dalla mancata riduzione e cancellazione del mutuo a fronte degli acconti percepiti.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 384 del 2007, in accoglimento della domanda dichiarava risolto il contratto preliminare di vendita del (OMISSIS), per inadempimento della convenuta che condannava alla restituzione del fondo, rigettava la domanda di accertamento del diritto di ritenzione della somma di Euro 16.000,00 e poneva le spese del giudizio a carico della convenuta.

La Corte di appello di Bari, pronunciandosi su appello della società Helios, e su appello incidentale proposto da R.R. in ordine al rigetto della domanda di accertamento del diritto di trattenere la caparra confirmatoria, con sentenza n. 430 del 2014, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale compensava per metà le spese del giudizio e poneva l’altra metà a carico della società Helios. Secondo al Corte di Bari posto che la società Helios, con la scrittura del 3 luglio 2003, si era impegnata alla cancellazione del mutuo entro e non oltre la fine di dicembre del corrente anno, l’inadempienza dell’obbligo di cancellazione equivaleva al mancato pagamento del detto importo (importo pari all’importo necessario per estinguere il mutuo). Tale inadempienza era grave, perchè penalizzava il promittente venditore vanificava sempre più la possibilità di acquisire i benefici economici derivanti dall’estinzione del mutuo senza che ciò pregiudicasse la promissaria acquirente avendo avuto il possesso anticipato del bene. L’appello incidentale andava rigettato perchè vi era incompatibilità tra azione di risoluzione (costitutiva o dichiarativa) e domanda di ritenzione della caparra confirmatoria, essendo quest’ultima funzionale alla domanda di recesso.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Helios con ricorso affidato ad un motivo. R.R., in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- Con l’unico motivo di ricorso la società Helios lamenta la violazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere grave l’inadempimento rappresentata dalla mancata estinzione del mutò (obbligo assunto con scrittura del 3 luglio 2003) da parte della società Helios perchè non avrebbe considerato che la mancata estinzione del mutuo aveva comportato a carico di R. l’esborso di un rata semestrale del mutuo pari ad Euro 1.448,34, nè avrebbe tenuto conto del complessivo assetto degli interessi delle parti così come risultava regolata dal contratto preliminare del (OMISSIS) ed in particolare, che la cessione del possesso del fondo in favore dell’acquirente non era stato previsto come contropartita del versamento di altra rata di prezzo. Piuttosto la Corte distrettuale avrebbe dovuto individuare il peso concreto dell’inadempimento in modo da offrire dimostrazione che il pagamento dei ratei del mutuo cui era stato in tal modo costretto il R. comportavano quello squilibrio nell’ambito del sinallagma tanto da far ritenere di non scarsa importanza l’inadempimento stesso.

1.1.- Il motivo è infondato, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione della Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto, perchè la Corte distrettuale ha ampiamente chiarito le ragioni che hanno determinato il giudizio di gravità dell’inadempimento nel rispetto dei criteri legali.

Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale “(…) l’inadempimento (la mancata estinzione del mutuo) non può ritenersi poco significativo come sostenuto dall’appellante per la modestia degli importi dovuti in via di anticipazione dal R. per il pagamento delle rate del mutuo, posto che l’accertata inottemperanza all’impegno da ultimo assunto, vanificava sempre più col maturare dei ratei i benefici economici dell’operazione senza in alcun modo pregiudicarne il godimento del fondo (…)”. In verità a fronte delle valutazioni della Corte distrettuale la ricorrente contrappone, le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative. Per questi motivi si propone il rigetto del ricorso”.

Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti.

Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che R.R. intimato in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, attesta che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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