Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2209 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2030-2021 proposto da:

Q.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE SANCTIS

N. 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in

ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 presso lo studio dell’avvocato DI

LUCCIO MARINA che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11245/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 31/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI

MARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: ” Q.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 11245 del 31. 7. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento emessa per un’infrazione al C.d.S., dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre 30 giorni dalla data di acquisizione dell’estratto di ruolo; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva;

l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,100 e 112 c.p.c., art. 2948 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., assume che la statuizione impugnata è errata, non avendo considerato che la parte, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento fosse nulla o inesistente, aveva eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che può essere fatta valere senza termine;

il motivo è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell’affermare che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì

avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 c.p.c., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 198, art. 28, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o della cartella di pagamento) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell’art. 615 c.p.c.;

la decisione impugnata, laddove ha implicitamente ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, precludesse altresì di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione che l’opponente assumeva maturata dopo la formazione del verbale, per essere stata la notifica della cartella nulla o inesistente e quindi inidonea ad interrompere la prescrizione, non appare conforme al predetto orientamento”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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