Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22089 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1539-2010 proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARTUCCELLI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato INDELLI

FILIPPO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 891/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

20.6.08, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carlo Martuccelli (per delega avv.

Filippo Indelli) che si riporta agli scritti, chiedendo la

trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) D.M., promissario acquirente dal 28 giugno 1990 di un fondo rustico, evocava in giudizio il promittente venditore I.M., per ottenere pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. asserendo di aver pagato 100 dei 240 milioni pattuiti quale corrispettivo; di aver scoperto l’esistenza di ipoteca giudiziale iscritta sul bene, pure oggetto di sequestro conservativo; di aver invano chiesto la stipula con sospensione del saldo fino alla eliminazione dei pesi sul bene.

1.1) Il tribunale di Ferrara il 6 maggio 2004 rigettava la domanda, rilevando, stando alla sentenza d’appello: a) che l’ipoteca di cui l’attore si doleva preesisteva al preliminare ed era comunque relativa a debito già estinto; b) che il sequestro che adduceva per giustificare la sospensione del pagamento era stato emesso contro la coop. PE.PO. e non contro il convenuto; c) che l’attore era inadempiente all’obbligo di stipulare nel tempo previsto.

Il tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale M., dichiarando risolto il contratto in forza del legittimo esercizio del recesso da parte del promittente venditore, autorizzato a trattenere la caparra.

1.2) L’appello proposto da D. veniva rigettato dalla Corte d’appello di Bologna il 13 luglio 2009, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c..

La Corte rilevava che l’appellante non aveva minimamente chiarito le ragioni – in fatto e in diritto – che militavano a proprio favore.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione, ritualmente notificato a mezzo posta il 9 gennaio 2010, con tre motivi.

M. è rimasto intimato.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

2) La relazione preliminare, che il Collegio condivide, ha osservato che il primo – e in ogni caso assorbente – motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente sostiene che l’atto di appello esponeva in maniera sintetica l’unico e fondamentale motivo, lamentando che non poteva essere configurato a suo carico un grave inadempimento contrattuale.

Riporta un brano della citazione di appello.

2.1) La Corte osserva che secondo l’orientamento preferibile (Cass. 2217/07) il principio della specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. per la individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico.

Inoltre, la verifica dell’osservanza dell’onere di specificazione non è direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, dacchè interpretare la domanda – e, dunque, anche la domanda di appello – è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito. Ciò perchè l’appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata.(SU 28498/05).

2.2) Nella specie, dal brano riportato dell’atto di appello non emerge affatto la sussistenza di una parte argomentativa dell’impugnazione, idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, parte che deve sempre accompagnarsi alla parte volitiva del gravame (23742/04).

Detta formulazione si rinviene ora nel secondo e terzo motivo di ricorso per cassazione, che sono rivolti a censurare con dovizia di argomenti la sentenza di tribunale, il che è ovviamente inammissibile in questa sede, atteso che la sentenza impugnata in sede di legittimità è quella d’appello, l’annullamento della quale può schiudere solo in sede di rinvio il riesame di censure incolpevolmente non esaminate dal giudice di secondo grado.

Significativamente però non risulta, nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso, che le censure qui articolate al secondo e terzo motivo abbiano fatto oggetto dell’atto di appello. Resta così ulteriormente confermata la valutazione di inammissibilità dell’appello resa dai giudici della Corte territoriale. Nulla in proposito adduce la memoria depositata ex art 380 bis c.p.c., atteso che essa si basa su riferimenti giurisprudenziali più risalenti rispetto a quelli confluiti nel citato insegnamento delle Sezioni Unite e che peraltro non corrispondono alla situazione concreta.

L’atto di appello svolgeva in fatto la critica in “diritto” con poche (dieci) righe apoditticamente affermative del buon diritto del D., senza misurarsi con le ragioni esposte dalla sentenza di primo grado nel dargli torto.

Ne è conferma vistosa, come ha rilevato la relazione, il testo del secondo e terzo motivo di ricorso per cassazione, che in realtà sviluppano la critica alla sentenza di primo grado, alla stregua di quanto si sarebbe dovuto fare in sede di appello, e si diffondono congruamente, cioè senza prolissità, in ben otto pagine.

3) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, al quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA