Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22089 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7540-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE PRATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 439/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con sentenza n. 251/16, sez. 1, rigettava il ricorso proposto dalla P.D. quale “settlor” del trust autodichiarato avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per imposta di registro e successioni 2013 relativa all’atto costitutivo del trust in questione.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Marche che, con sentenza 439/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente contesta il mancato riconoscimento della imposizione dell’8% prevista per le donazioni sostenendo che il trust in questione comporti un trasferimento di beni.

Il motivo è manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha espresso l’ormai consolidato orientamento secondo cu il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poichè non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass. 975/18; Cass. 21614/16, Cass. 25478/15).

Tale principio è stato anche molto di recente riconfermato da questa Corte che ha statuito che in tema di “trust”, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. 19167/19).

Alla luce della detta giurisprudenza non appare corretta l’affermazione della Agenzia ricorrente secondo cui, poichè nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo.Come, infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Si compensano le spese dell’intero giudizio, stante il preesistente non univoco orientamento della giurisprudenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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