Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22089 del 02/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/08/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 02/08/2021), n.22089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6561-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO NAVACH;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1820/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/11/2018 R.G.N. 785/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

Mario, visto la D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1820 del 2018, ha rigettato il gravame svolto da S.S. avverso la decisione con la quale il tribunale di Trani, per quanto in questa sede rileva, aveva compensato le spese di lite tra le parti, dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna dell’INPS, al pagamento dell’indennità di accompagnamento, proposta dall’assistito, all’esito dell’accertamento del requisito sanitario con decreto di omologa (del 13 luglio 2015), per il vano decorso del termine legale di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa (ricorso ordinario depositato il 2 febbraio 2016; prestazione liquidata, dall’INPS, il 22 febbraio 2016).

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 445-bis c.p.c., per l’erogazione della prestazione all’esito dell’omologa del requisito sanitario, non decorresse dal deposito del provvedimento in questione o dalla notifica, ma dal momento successivo di trasmissione, all’Istituto, della documentazione per il riscontro delle condizioni socio economiche necessarie per l’erogazione della prestazione, con la conseguenza che, in considerazione della necessaria collaborazione dell’assistibile nel fornire gli ulteriori requisiti utili alla prestazione (reddito, incollocabilità, contribuzione, non ricovero), non era addebitabile all’Inps alcun ritardo nell’erogazione della prestazione, nella specie avvenuta nel rispetto del termine legale di 120 giorni (l’assistito ha trasmesso all’INPS il modello AP70 il 1 dicembre 2015 e l’INPS ha liquidato la prestazione, in data 22 febbraio 2016, mediante modello TE08); in definitiva, non riteneva errata la statuizione di compensazione delle spese.

3. Avverso tale sentenza S.S. ha proposto ricorso, affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l’Inps.

4. All’esito della trattazione camerale, la sesta sezione della Corte ha richiesto un intervento nomofilattico sulla seguente questione: se in sede di accertamento tecnico preventivo, di cui all’art. 445-bis c.p.c., il termine di 120 giorni posto per il pagamento della prestazione debba decorrere dal momento della notifica del decreto di omologa o dal compimento di altri adempimenti il cui onere incombe sull’assistito, con esclusione di responsabilità dell’Inps per il ritardo eventuale nella erogazione della prestazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis c.p.c., comma 5 e art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato le spese del giudizio all’esito di un’erronea individuazione della decorrenza del termine di giorni 120, per il pagamento della prestazione conseguente alla omologa del requisito sanitario, dall’invio del modello AP70 autocertificativo da parte dell’assistito.

6. Il ricorso è da rigettare.

7. La Corte territoriale ha ritenuto rispettato, nella specie, il termine legale per l’erogazione della prestazione, all’esito dell’omologa del requisito sanitario e, dunque, infondata la pretesa coltivata al fine di una diversa regolazione delle spese, nel giudizio di primo grado, in base alla regola della soccombenza.

8. Deve ribadirsi che continua a restare estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni.

9. La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

10. La Corte di merito ha correttamente provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado, con chiara esplicitazione delle ragioni specificamente riferite alla statuizione di compensazione, argomentando in ordine alla maturazione del diritto dell’assistibile e all’inadempimento colpevole dell’INPS all’esito dell’accertamento del requisito sanitario (in sede di omologa, ex art. 445-bis, comma 5, prima parte o con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, alla stregua del sesto e comma 7).

11. I giudici del gravame, premesso il contenuto meramente descrittivo dell’art. 445-bis c.p.c. quanto alla notifica del decreto di omologa “agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni” (comma 5, seconda parte), hanno rimarcato che nell’interlocuzione, in sede amministrativa, fra l’assistibile e l’INPS, la verifica della maturazione del diritto e dell’inadempimento colpevole dell’INPS postula, dopo la comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l’esigibile collaborazione dell’assistibile, mediante il sollecito inoltro all’ente previdenziale gestore, nelle forme da quest’ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del D.P.R. n. 445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta.

12. Detta collaborazione è stata dispiegata dall’assistibile, come da valutazione di fatto della Corte di merito, incensurabile in questa sede, solo in data 1 dicembre 2015, con l’invio del Modello AP70.

13. Tenuto conto, pertanto, della condivisibile interpretazione della Corte territoriale, non vi era stata soccombenza virtuale, nel giudizio di primo grado, in ragione della quale reclamare la refusione delle spese, né si appalesano conferenti le doglianze in ordine ad un uso scorretto e distorto della normativa di decertificazione nei rapporti tra PA e cittadini o un abuso o arbitrio della funzione giurisdizionale tale da inficiare, come enunciato in ricorso, il dictum della sentenza.

14. In conclusione, risulta immune da censure la sentenza impugnata.

15. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2021

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