Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22088 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26825/2009 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VINCENZO TIBERIO 64, presso lo studio dell’avvocato TADDEI

ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINEIS LUCA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VERZUOLO, GEC SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 678/09 del GIUDICE DI PACE di SALUZZO,

depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.F. con atto 23 settembre 2009 proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/81 e 204 bis CdS avverso due verbali di accertamento di infrazioni stradali, recanti i numeri (OMISSIS), emessi dal Comune di Verzuolo.

Con lo stesso atto si opponeva al preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 13 luglio 2009 presso l’abitazione materna.

Il giudice di pace di Saluzzo il 30 settembre 2009 dichiarava con ordinanza inaudita altera parte l’inammissibilità del ricorso del S..

Il giudice di pace rilevava la tardività dell’opposizione a sanzione amministrativa concernente i due verbali e la inammissibilità dell’opposizione al fermo amministrativo, perchè da proporre con opposizione “agli atti esecutivi” entro cinque giorni e dunque perchè anche essa era tardiva.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.

Il Comune di Verzuolo e la G.E.C. spa, concessionaria per la riscossione, sono rimasti intimati.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Il ricorso appare ammissibile e manifestamente fondato.

Quanto all’ammissibilità, giova chiarire che il provvedimento impugnato non solo è sostanzialmente emesso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che prevede un provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione (Cass. 28147/08), ma contiene esplicito avvertimento alla parte che “la presente ordinanza è ricorribile per cassazione”. Per il principio dell’apparenza (SU 402/11) è quindi in ogni sua parte non impugnabile con l’appello, ma con ricorso per cassazione.

Il ricorrente ha rilevato fondatamente che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell’atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario. Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (art. 204 bis C.d.S.) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07).

Altrettanto fondatamente il ricorrente rileva che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non aveva natura di atto di opposizione all’esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti. La deduzione collima con l’insegnamento delle Sezioni Unite (SU 11087/10), secondo le quali l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità’ sostanziale della pretesa.

In quella circostanza le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 6, spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacchè sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all’opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all’opposizione stessa.

Dunque nella fattispecie odierna si tratta del rito di cui alla legge 689/81, come integrato, in materia di violazioni all’art. 204 bis C.d.S., che prevede il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, pienamente rispettato dall’istante, tenendo conto, come è d’uopo, della sospensione feriale dei termini.

In tal modo il Collegio conferma quanto già esposto nella relazione preliminare. Discende da quanto sopra l’accoglimento del ricorso.

La ordinanza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Saluzzo per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Saluzzo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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