Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22088 del 22/09/2017

Cassazione civile, sez. un., 22/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8457/2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA;

– intimati –

sul ricorso 11294/2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 26/2017 per il ricorso r.g. n. 8457/2017 e la

sentenza n. 25/2017 per il ricorso r.g. n. 11294/2017, entrambe del

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA e depositate il 16/03/2017.

Udite le relazioni delle cause, svolte nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi gli Avvocati Enzo Giardiello per delega dell’avvocato Ulpiano

Morcavallo e Giacomo Aiello per l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 16 settembre 2012 la sezione disciplinare del C.S.M. dispose il trasferimento cautelare del Dott. M.M., magistrato del pubblico ministero in Siracusa, per i fatti in ordine ai quali era stata esercitata l’azione disciplinare in relazione all’incolpazione rubricata sub A). Per rispondere di essa fu tratto giudizio, ma fu successivamente assolto (Sez. disciplinare C.S.M. 24/03/2015, n. 95), con consequenziale caducazione della misura.

Sennonchè la pronunzia di assoluzione fu parzialmente cassata con rinvio dalle sezioni unite della Corte (Cass. Sez. U. 20/05/2016, n. 10502); nelle more la Corte di appello di Messina condannò, invece, il Musco per il reato di cui agli artt. 81 e 323 c.p., con pronunzia (App. Messina, 09/12/2015 – 03/03/2016, n. 1679) poi definitivamente confermata in sede di legittimità (Cass. pen. 23/02/2017, n. 38991).

Pertanto, adducendo la gravità degli addebiti e lo strepitus fori (COA-Siracusa, 05/05 2016), il 6 luglio 2016 il Ministro della giustizia ha chiesto nuovamente il trasferimento cautelare dell’incolpato sia per i fatti a lui ascritti al capo A), oggetto del rinvio da parte delle sezioni unite (ovverosia per aver omesso di astenersi in procedimenti ove era difensore l’avv. Piero Amara, socio della Geostudi s.r.l., dopo che questa aveva stipulato una locazione con la Panama s.r.l. partecipata dal magistrato in quota del 95 per cento), sia per quelli ascritti al capo C), per i quali il procedimento era ancora pendente dinanzi alla Procura Generale (ovverosia per l’anomala condotta processuale che aveva cagionato, in danno delle persone offese, la ingiustificata amplificazione dei tempi del giudizio a carico dei coimputati di A.G., padre dell’avv. A.P.).

Il procedimento cautelare globalmente incardinato sotto il n.r.g. 102/2012, lo stesso che contraddistingueva il giudizio di rinvio, è stato trattato e definito nella medesima udienza del 7 marzo 2017 con ordinanza n. 26 depositata il 16 marzo 2017 laddove la complanare sentenza ha assunto il n. 25 sempre del 16 marzo 2017.

2. Più in dettaglio, le sezioni unite, con sentenza n. 10502 del 20 maggio 2016, cassarono con rinvio l’assoluzione disciplinare del Dott. M.M., laddove questi, all’epoca magistrato del P.M. in Siracusa, aveva omesso di astenersi in procedimenti ove era difensore l’avv. A.P.. Quest’ultimo era socio della Geostudi s.r.I., che aveva stipulato una locazione con la Panama s.r.l. partecipata dal magistrato in quota del 95 per cento. A tal proposito i giudici di legittimità ritennero che – per la consumazione dell’illecito previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c) – non occorresse che il magistrato avesse uno specifico intento trasgressivo, ma fosse sufficiente che egli conoscesse le circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi.

Rilevarono che la fattispecie d’incolpazione sanzionava la “consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge” e, dunque, non solo non richiedeva, sotto il profilo soggettivo, uno specifico intento trasgressivo, ma neppure la finalizzazione a favorire o danneggiare una delle parti. Era sufficiente, infatti, la consapevolezza nell’agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l’ordinamento esigeva, al fine della tutela dell’immagine del singolo magistrato e dell’ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso si astenesse dal compiere un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare il sospetto di parzialità di chi lo compisse.

Ciò posto, le sezioni unite ritennero fondata la censura motivazionale, laddove essa denunciava la svalutazione della centralità della stipulazione del contratto di locazione, anche se le parti del rapporto erano costituite da due società aventi personalità giuridica autonoma, non essendo stata valorizzata, dal giudice di merito, la pur accertata intestazione del 95 per cento delle quote di una di esse in capo all’incolpato, nonostante l’esclusione dell’esercizio da parte di quest’ultimo delle funzioni di amministratore della società medesima. Il che rendeva necessaria una nuova valutazione della partecipazione ad una delle società del rapporto obbligatorio ai fini della configurabilità dell’interesse personale del magistrato.

3. La sezione disciplinare del C.S.M., pronunziando nuovamente sentenza questa volta come giudice di rinvio (sent. n. 25/2017), ha ritenuto la responsabilità dell’incolpato riguardo al comportamento tenuto in tre procedimenti penali, lo ha condannato alla sanzione della perdita di un anno di anzianità e ne ha disposto il trasferimento d’ufficio alla procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari.

Il giudice di merito ha fermato la sua attenzione su tre procedimenti trattati dal Dott. M. dopo il 30 maggio 2011, allorquando la soc. Panama, partecipata al 95 per cento dal Dott. M., aveva stipulato un contratto annuale di locazione per l’utilizzo fotovoltaico di un terreno da parte della soc. Geostudi, partecipata al 50 per cento dall’avv. A..

Era accaduto che nel settembre 2010 la moglie dell’ A. aveva ceduto ai figli del procuratore capo e del procuratore aggiunto di Siracusa le proprie quote pari al 40 per cento della soc. Gi.Da., che, amministrata di fatto dallo stesso A. (nel cui studio aveva lavorato pure uno dei cessionari), si occupava d’impianti fotovoltaici ed era stata pure “attenzionata” dagli inquirenti nei mesi successivi. Poi, nel dicembre 2011, la medesima venditrice, assieme ad altro soggetto, aveva acquistato le quote cedute nel settembre 2010.

Il giudice disciplinare ha osservato che: a) era stato lo stesso M., nell’udienza del 5 marzo 2015, ad aver ammesso che era stata una sua idea l’utilizzo fotovoltaico del terreno e che la soc. Panama era stata costituita allo scopo, non potendo egli assumere veste imprenditoriale in proprio e, quindi, fruire degli incentivi di legge; b) l’amministratore unico della soc. Panama era un praticante dello Studio A.; c) l’avv. A. era socio al 50 per cento della soc. Geostudi, conduttrice del suolo locato dalla soc. Panama; d) l’avv. A., da tempo in ottimi rapporti col M., era dominus della soc. Gi.Da. già operante nel settore fotovoltaico; e) il M. si era direttamente occupato di procedimenti che coinvolgevano soggetti assistiti dall’avv. A., ovverosia quelli n. 5183/09 (decr. cit. 27 giugno 2011), n. 5875/11 (iscr. 1 luglio 2011), n. 8434/11 (iscr. 10 ottobre 2011); f) il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa aveva denunciato il “grave disagio nell’ambiente giudiziario” per tali accadimenti.

Indi il collegio disciplinare, analizzato il contenuto della pronunzia di cassazione con rinvio e stigmatizzata l’irrilevanza deontologica dello schermo della persona giuridica e la non pertinenza di altri precedenti giurisprudenziali, ha rilevato come nel periodo oggetto dell’incolpazione non fosse controversa nè controvertibile la sussistenza di un obbligo di astensione in capo al magistrato del P.M. legato da contratto di locazione (risolto il 28 ottobre 2011) con un protagonista del procedimento, laddove detto obbligo presidiava non soltanto l’effettiva indipendenza del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, ma, non meno, la sua credibilità agli occhi del pubblico, che non era in grado di riconoscere la strutturazione e il corso dei pagamenti dei contratti in essere.

Pertanto, ritenuta la grave scorrettezza deontologica della condotta del M. e la sua negativa incidenza sul buon andamento della giurisdizione locale, la sezione consiliare ha applicato al M. la sanzione principale della perdita di un anno di anzianità e la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio alla procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari.

4. Inoltre la sezione disciplinare del C.S.M., pronunziando la coeva ordinanza n. 26/2017, nel disporre il trasferimento provvisorio dell’incolpato alla procura della Repubblica di Sassari, ha richiamato – e pedissequamente trascritto – il contenuto della complanare sentenza n. 25/2017.

Agli argomenti spesi dalla sentenza, la sezione disciplinare ha aggiunto altri rilievi riguardo al capo C). In particolare ha stigmatizzato l’anomala condotta del M. osservando: a) che egli aveva intrattenuto rapporti con il medesimo avv. A.P., già sottoposto alla misura della sospensione dall’esercizio della professione forense in processo penale per rivelazione di segreto d’ufficio e illecita intrusione nel sistema informatico conclusosi con sentenza di patteggiamento; b) che, nel proc. pen. n. 9134/07 a carico del padre dell’ A. e di altri, egli aveva più volte mutato la contestazione, prima all’udienza preliminare dinanzi al G.U.P. del tribunale di Siracusa con migrazione di parte del processo dinanzi al giudice di pace di Siracusa e poi dinanzi a quest’ultimo, con consequenziale ritorno del processo dinanzi al tribunale e complessiva ingiustificata dilatazione dei tempi del giudizio e pregiudizio per le parti civili costituite.

Pertanto, tenuto conto anche della nota del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa circa lo strepitus fori, la sezione disciplinare ha ritenuto indispensabile il trasferimento provvisorio a Sassari.

5. Per la cassazione dell’ordinanza cautelare n. 26/2017 il M. propone il ricorso n. 8457/2017, affidandosi a otto motivi, illustrati anche con memoria. Per la cassazione della sentenza n. 25/2017 il M. propone, inoltre, il ricorso n. 11294/2017, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche con memoria, laddove il Ministero della Giustizia resiste con memoria di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che i due giudizi di legittimità hanno oggetto sostanziale in gran parte comune e si presentano logicamente correlati; pertanto devono essere riuniti, riguardando decisioni cautelari e di merito adottate nel procedimento globalmente incardinato dinanzi alla sezione disciplinare del C.S.M. sotto lo stesso n.r.g. 102/2012.

Sul punto si ricorda che l’istituto della riunione di procedimenti, in quanto volto a garantire l’economia dei giudizi e la certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto dell’art. 111 Cost., cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia. Ciò è conforme proprio al ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. U. 13/09/2005, n. 18125; conf. Cass. 28/01/2015, n. 1561).

2. Il ricorso n. 11294/2017 non è fondato.

2.1. Con il primo motivo – formulato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e) e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4), 5) – il ricorrente censura la sentenza laddove, in violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 19, comma 2; art. 627 c.p.p., comma 3), il giudice di rinvio avrebbe eluso il tema d’indagine devoluto dalla pronuncia rescindente, essendosi limitata a ribadire solo l’entità della partecipazione del magistrato a una delle società coinvolte e, sempre in violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 2, lett. c); art. 36 c.p.p., comma 1, lett. a); art. 323 c.p., comma 1), il giudice di rinvio avrebbe trascurato di apprezzare l’esistenza o meno di un interesse del magistrato nei procedimenti trattati. Inoltre, il ricorrente censura la sentenza laddove non specificherebbe la fonte conoscitiva da cui risulterebbe che l’amministratore unico della soc. Panama fosse un praticante dello Studio A..

2.2 Con il secondo motivo – formulato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – il ricorrente censura la sentenza laddove non specifica o indica solo genericamente le fonti conoscitive del compimento, in pendenza di rapporto locativo, di atti istruttori riguardanti il proc. pen. n. 5875/11.

2.3 Con il terzo motivo – formulato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e), e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4), 5) – il ricorrente censura la sentenza laddove, pur in presenza di giudicato interno circa l’irrilevanza giuridica dei rapporti amicali, non distingue tra attività processuali incluse ed escluse dall’ambito temporale del rapporto locativo, per essere anteriori o successive; il che darebbe luogo anche ad incoerenza logica interna alla decisione.

2.4 Con il quarto motivo – formulato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e), e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4), 5) – il ricorrente censura la sentenza laddove (in violazione degli artt. 521,522,526 c.p.c.) prende in considerazione una nota del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa, che sarebbe estranea al compendio istruttorio ed estrapolata da altro contesto processuale; il che comporterebbe pure vizio di manifesta illogicità della motivazione.

3. Nell’esaminare unitariamente i quattro mezzi, va premesso che il ricorso per cassazione esperibile avverso la sentenza della sezione disciplinare del C.S.M. deve essere proposto – secondo il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 – nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale. Ne consegue il suo assoggettamento al principio di tipicità dei motivi di ricorso. Esso esige una duplice specificità del motivo proposto, onerando il ricorrente di argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge (Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430). Nella specie la tendenziale promiscuità nei motivi della formulazione delle varie censure avviluppa i vizi della motivazione, ma anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge disciplinare. Si tratta di mezzi d’impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata.

Inoltre, la denuncia del vizio di manifesta illogicità della decisione, in cui sarebbe ripetutamente incorsa la sezione disciplinare del C.S.M., può sollecitare la Suprema Corte esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione e abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell’opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive. Resta, invece, preclusa la possibilità di opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa loro ricostruzione (Cass. Sez. U., n. 14430/2017, cit.).

3.1 Tanto premesso, si osserva che secondo le regole del rito penale il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dalla Corte nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione (conf. Cass. pen. n. 26274/2004, n. 3572/2000, n. 2591/1998). In siffatta prospettiva, il giudice di rinvio è vincolato al divieto di fondare la decisione sugli stessi argomenti ritenuti carenti dalla Corte (conf. Cass. pen. n. 26274/2004, cit.), oltre che al rispetto dei principi regolativi contestualmente indicati.

3.2 In punto di diritto, nel cassare con rinvio la sentenza assolutoria del M., le sezioni unite hanno ritenuto che – ai fini della consumazione dell’illecito previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c) – la fattispecie d’incolpazione sanziona la “consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge”. Dunque, sotto il profilo soggettivo, non richiede nè uno specifico intento trasgressivo, nè la finalizzazione a favorire o danneggiare una delle parti. Basta, invece, la consapevolezza di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l’ordinamento esige che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie.

Indi, hanno ritenuto fondata la censura motivazionale laddove denunciava l’omesso rilievo della stipulazione del contratto di locazione, anche se le parti del rapporto erano costituite da due società di capitali, essendo stata trascurata la pacifica intestazione del 95 per cento delle quote di una di esse in capo all’incolpato. Il che rendeva necessaria la rivalutazione della vicenda alla luce della partecipazione ad una delle società del rapporto obbligatorio ai fini della configurabilità dell’interesse personale del magistrato nel rapporto stesso.

3.3 E’ appena il caso di ricordare che, anche in materia disciplinare, è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. U. 08/06/2016, n. 11708), indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (conf. Cass. pen., 07/10/2015 – 27/11/2015, n. 47204). Infatti gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (conf. Cass. Sez. U. pen. 24/09/2003 – 10/12/2003, n. 47289), pur dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 (conf. Cass. pen. 22/03/2006 – 10/04/2006, n. 12634).

Riguardo a quella manifesta illogicità della sentenza consiliare costituente il filo conduttore di gran parte del ricorso, non è fuori luogo rammentare che il giudizio di legittimità riguarda sì la coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo della decisione impugnata, ma la Corte non può portarsi a verificare se gli esiti dell’interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Anche in sede disciplinare applicandosi al giudizio dinanzi alle sezioni unite civili i parametri dettati nel codice di rito penale dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – il ruolo della Corte resta quello di verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione e abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime d’esperienza e criteri legali di valutazione, sì da offrire razionale spiegazione dell’opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive (Cass., sez. un., n. 11708/2016, cit.).

Consequenzialmente, ai fini della denuncia del vizio d’illogicità della motivazione disciplinare, il magistrato ricorrente deve dimostrare che il testo della decisione impugnata sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, non potendosi opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione stessa una diversa ricostruzione dei medesimi, pena lo sconfinamento nel perimetro degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (ult. cit.; conf. Cass. pen., 21/09/1999 – 04/11/1999, n. 12496). Il controllo di legittimità non mira, infatti, a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (ult. cit.; conf. Cass. pen., 02/12/2003 – 06/02/2004, n. 4842).

3.4. Orbene, la sezione disciplinare del C.S.M., pronunziando quale giudice di rinvio, non si discosta dal percorso già indicato dalle sezioni unite. Infatti è del tutto irrilevante sul piano logico e giuridico il fatto che l’avviso di chiusura delle indagini nel proc. n. 5875/11, iscritto il 1 luglio 2011, possa essere stato emesso l’11 aprile 2012, allorquando il rapporto locativo del 30 maggio 2011 si era risolto sin dal 28 ottobre 2011, essendo decisiva l’omessa astensione medio tempore in presenza, peraltro, di sicura attività d’indagine (misura reale, informazione di garanzia); nè il M. sostiene che non gli fosse nota la qualità di difensore in capo all’avv. A. per essere la sua nomina ipoteticamente sopravvenuta.

Altrettanto irrilevante sul piano logico e giuridico è il dato che il proc. n. 8434/11 sia stato iscritto il 10 ottobre 2011, ovverosia a ridosso della risoluzione contrattuale del 28 ottobre 2011. La sentenza, infatti, sottolinea come il proc. n. 8434/11 sia sorto a seguito di arresto, dal quale era seguita la richiesta di convalida e di contestuale applicazione di misura cautelare nei confronti di un assistito dell’avv. A.; il che comporta che le importantissime fasi iniziali si siano sviluppate anteriormente alla ridetta risoluzione contrattuale, laddove il M. non sostiene che non gli fosse nota la qualità di difensore in capo all’avv. A..

Così pure irrilevante sul piano logico e giuridico è il fatto che il proc. n. 5183/09 pendesse da tempo, prima ancora del rapporto locativo del 30 maggio 2011, laddove è pacifico che l’avv. A. vi svolgesse il ruolo di difensore di fiducia e che vi fosse stata inerente attività del magistrato culminata nel decreto di citazione del 27 giugno 2011, essendo decisiva l’omessa astensione medio tempore.

3.5. Del tutto inconsistente è poi il ripetuto rilievo secondo cui la sentenza sarebbe viziata per aver omesso d’indicare le fonti conoscitive endo-procedimentali circa l’evolversi dei tre procedimenti penali oggetto d’incolpazione e circa la carica di amministratore della soc. Panama, riconducibile alla posizione di socio dominante del M. (95 per cento), in capo a un praticante dello Studio A..

Il giudice di merito – a mente dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) – è tenuto solo alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sui cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa. Chiaro è, nel costrutto motivazionale della sentenza impugnata, il riferimento prioritario – ripetuto e quasi esclusivo – alla relazione dell’ispettorato generale del ministero quale fonte conoscitiva primaria per la ricostruzione dell’intera vicenda. Nè consta, in ragione del generico tenore delle censure del ricorrente, che la relazione ispettiva taccia sui punti in questione ovvero che vi siano in atti prove contrarie trascurate. Anzi, in via esemplificativa, nella nota del Capo dell’ispettorato generale (pag. 28) si riferisce che la sorella del M., amministratrice della soc. Panama sino al 16 luglio 2011, era stata “da tale data sostituita dal Dott. Mi.Se., praticante nello Studio A., con il quale il Dott. M. ha rivendicato di avere rapporti personali di amicizia (tanto da essere stato suo testimone di nozze)” e si richiamano (pag. 26) i contenuti della relazione ispettiva (p.5.3, p.5.4, p. 5.5) circa i tre procedimenti trattati dal Dott. M. dopo che con l’avv. A. cominciarono ad intercorrere rapporti economici tramite interposte società.

Infine, riguardo alla nota del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siracusa del 5 maggio 2016, circa lo strepitus fori, non rileva la sua asserita estraneità al compendio istruttorio poichè, in tesi generale, la tenuta del fascicolo personale e l’accesso al suo contenuto da parte del C.S.M. sono strumentali proprio all’adozione dei provvedimenti sullo stato dei magistrati, ivi compresi quelli disciplinari (Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430; conf. Cass. Sez. U. 08/11/1994, n. 9251), mentre, nella specie, il documento in questione era, addirittura, parte integrante dell’unitario incarto n. 102/2012, tant’è che dell’allarmata nota del locale ordine forense v’è traccia anche nella complanare ordinanza cautelare n. 26 del 16 marzo 2017 (p.6).

3.6 Tirando le file sparse del discorso sin qui condotto, i quattro motivi del ricorso n. 11294/2017, sopra unitariamente esaminati devono esse globalmente disattesi.

4. Il ricorso n. 8457/2017 non è fondato.

4.1 Col primo motivo il ricorrente, denunziando violazione di norme di diritto, si duole del fatto che la sezione disciplinare abbia provveduto anche in relazione ai fatti ascritti sub capo C) estranei al giudizio disciplinare per essere inerenti ad altro procedimento oggetto di separata attenzione da parte delle Procura Generale. Il motivo non è fondato perchè la trattazione unitaria – derivante dell’unicità della richiesta di misura cautelare e dall’unicità dell’indagine disciplinare sia pure con diversi filoni – ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale. Essa, infatti, attiene alla distribuzione interna dei procedimenti ed all’economia di giudizio della sezione disciplinare. Dunque non è impugnabile con ricorso per cassazione una siffatta trattazione unitaria, non potendo derivare, in seno all’organo consiliare, alcuna violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza, unica ad essere rilevante in materia di trattazione unitaria secondo il codice di rito penale (Cass. pen. 20/01/2014, n. 27958).

4.2 Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione di norme di diritto, si duole della reiterazione ingiustificata di una misura cautelare già revocata a seguito della sentenza assolutoria n. 95/2015 e, in estrema sintesi, invoca una sorta di ne bis in idem cautelare. Il motivo non è fondato atteso che, persino nel processo penale, l’art. 275 c.p.p., comma 1 bis – laddove consente, contestualmente alla sentenza di condanna, che il giudice verifichi se, a seguito di essa, sussistano esigenze cautelari, tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti – si applica anche quando la misura venga disposta all’esito dell’accertata colpevolezza, dopo essere stata, in precedenza, revocata per carenza d’indizi (Cass. pen. 14/07/2010 – 20/09/2010, n. 33896). Infatti la pronuncia di sentenza di condanna all’esito del vaglio dibattimentale garantito dal pieno contraddittorio delle parti costituisce di per se stessa fatto nuovo, idoneo a giustificare la nuova emissione del provvedimento cautelare (Cass. pen. 10/11/1998 – 16/12/1998, n. 5513), senza neppure la necessità di ulteriore valutazione critica dei fatti ascritti, la quale, successivamente all’emanazione della sentenza e per effetto di essa, deve ritenersi preclusa (Cass. pen. 14/12/2015 – 28/04/2016, n. 17620), non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica ma, anche, per tutte le circostanze del fatto, che non possono essere apprezzate in modo diverso in sede di cautela (Cass. pen. 06/05/2009 – 30/06/2009, n. 26636).

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole che, riguardo al capo A) della rubrica, l’ordinanza n. 26 del 7-16 marzo 2017 abbia provveduto sulla scorta testuale della complanare sentenza n. 25 del 7-16 marzo 2017. Il mezzo non è fondato, per le ragioni già espresse sub 4.2) riguardo al secondo motivo. Si aggiunga che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; c) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Cass. Sez. U. pen. 21/06/2000, n. 17; conf. Cass. pen. 19/10/2016, n. 4186). Nella specie il contenuto dell’ampia e motivata sentenza n. 25 del 7-16 marzo 2017, riguardante il medesimo magistrato e gli stessi fatti ascrittigli al capo A), è trascritto nell’ordinanza n. 26 del 7-16 marzo 2017; il che rende concretamente attuabile ogni facoltà di valutazione, critica e controllo.

4.4 n quarto e il quinto motivo di ricorso – comuni al nucleo centrale del complanare ricorso contro la coeva e presupposta sentenza disciplinare n. 25 del 7-16 marzo 2017 – sono inammissibili, dovendosi ribadire, come già fatto in chiusura dell’esame del secondo motivo sub 4.2), che successivamente all’emanazione della sentenza disciplinare – e per effetto di essa deve ritenersi preclusa ogni ulteriore valutazione critica non solo per quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica ma, anche, per tutte le circostanze del fatto, che non possono essere apprezzate in modo diverso in sede cautelare.

4.5 Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto e vizi motivazionali, censura l’ordinanza laddove, riguardo all’addebito sub capo C), considererebbe un fatto diverso da quello contestato, con ricadute anche sulle esigenze cautelari, e, addirittura, traviserebbe l’operato del Dott. M. dinanzi al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Siracusa e al giudice di pace di Augusta. Le tre doglianze sono correlate tra loro e vanno unitariamente disattese.

In primo luogo, sulla scorta delle stesse allegazioni difensive, appare evidente e ingiustificabile la violazione dell’art. 423c.p.p. e di altri disposizioni del codice di rito penale da parte del M. riguardo alla posizione di taluni coimputati del padre dell’avv. A., avendo egli malamente dedotto dinanzi al giudice dell’udienza preliminare che “Il P.M. altresì rileva l’incompetenza per materia del GUP c/o Trib. di SR in relazione ai delitti contestati agli imputati C.P., S.R. e So.Lu.” (verb. ud. 11/03/2009), eccezione poi accolta nella sentenza n. 140/09 laddove si afferma: “Nei confronti degli imputati C., S. e So. sono state elevate altrettante autonome imputazioni per il delitto di cui all’art. 595 c.p. per le quali, in assenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dai commi 3 e 4 dello stesso articolo di legge, sussiste la competenza del giudice di pace”. Indi, dinanzi al giudice di pace di Augusta, lo stesso M. chiese e ottenne la restituzione degli atti adducendo che gli stessi fatti ascritti agli imputati erano stati commessi in presenza dell’aggravante di cui all’art. 595 c.p., comma 3, circostanza aggravante che, già contenuta in fatto nel contesto narrativo nel capo d’accusa, ben avrebbe potuto essere oggetto d’immediata formale contestazione agli imputati nel corso dell’udienza preliminare, in disparte il rilievo che dal verbale dell’udienza preliminare il M. non chiese al giudice dell’udienza preliminare la trasmissione degli atti per procedere con decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale di Siracusa in composizione monocratica ai sensi degli artt. 33-sexies, 550 e 552 c.p.p.. In sintesi il M. avrebbe dovuto procedere subito a integrare il capo d’imputazione ai sensi dell’art. 423 c.p.p. e contestualmente chiedere la trasmissione degli atti per la citazione dinanzi al tribunale di Siracusa in composizione monocratica ai sensi dell’artt. 33-sexies c.p.p..

Invece, con grave e ingiustificabile condotta, eccepì quell’incompetenza per materia che – stante la mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 595 c.p., comma 3 – portò il giudizio prima dinanzi al giudice di pace di Augusta e poi, a seguito della correzione di rotta operata dallo stesso M. nell’udienza dibattimentale del 23 maggio 2011, dinanzi al tribunale di Siracusa con irragionevole prolungamento della vicenda processuale per circa due anni e indubbio pregiudizio sia per le persone offese, sia per l’immagine stessa della magistratura inquirente rappresentata dal M.. Di tale vicenda si è occupata la magistratura penale e ne è scaturita sentenza di condanna per il reato di abuso d’ufficio (App. Messina, 09/12/2015 – 03/03/2016. n. 1679) divenuta definitiva (Cass. pen. 23/02/2017, n. 38991) e, dunque, costituente giudicato esterno vincolante (ex art. 653 c.p.p., comma 1-bis) riguardo all’accertamento dei fatti nella loro materialità. Sicchè è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello del capo d’accusa della sentenza penale dibattimentale divenuta definitiva (Cass. Sez. U. 24/11/2010, n. 23778).

Nè può sostenersi che il fatto per il quale è stata emessa l’ordinanza cautelare sia diverso dall’addebito di cui al capo C), laddove l’esplicito riferimento in atti all’illecito disciplinare di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 (“Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni) – e dell’art. 2, lett. a), (“Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni… i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti”), lett. d) (“… i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori”) e lett. g), (“…la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”) appare del tutto omogeneo al nucleo centrale del costrutto motivazionale.

Esso è costituito dal cpv. del p.5.1 e dall’ultimo periodo dell’ultimo cpv. del medesimo p.5.1, mentre ogni altro riferimento alle inopportune frequentazioni del M. con l’avv. A., anche in epoca anteriore al ridetto contratto di locazione, assume connotazioni di sfondo e di carattere latamente ambientale, al fine precipuo di delineare, unitamente al precedente penale per effetto della conferma (Cass. pen. 23/02/2017, n. 38991) della condanna per abuso d’ufficio (App. Messina, 09/12/2015 – 03/03/2016, n. 1679), il profilo complessivo del magistrato incolpato e il locale strepitus fori (COA-Siracusa, 05/05/2016).

4.6 Tirando, quindi, le ulteriori fila del discorso sin qui condotto, anche i motivi del ricorso n. 8457/2017, sopra esaminati, devono essere integralmente disattesi. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza riguardo al solo ricorso n. 8457/2017, non avendo l’avvocatura erariale spiegato difese riguardo al riunito ricorso n. 11294/2017.

PQM

 

La Corte riunisce e rigetta i ricorsi n. 8457/2017 e n. 11294/2017. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese del solo giudizio di legittimità n. 8457/2017, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA