Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22088 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5950-2018 proposto da:

UNICREDIT LEASING SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 322,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE GIORDANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO FUMAROLA;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 4127/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 8030/16, sez. 4, accoglieva il ricorso proposto da Unicredit leasing spa avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS).

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 4127/1/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente lamenta la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non essendosi la sentenza impugnata conformata ai principi stabiliti da detta norma nel valutare se la motivazione dell’avviso di accertamento fosse adeguata o meno, tenendo conto in particolare della mancanza di riferimenti fattuali giustificativi del riclassamento e del mutato apprezzamento della microzona nonchè della mancanza di raffronto con le unità immobiliari similari.

Con il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 339, perchè i provvedimenti amministrativi con cui sono state rideterminate le microzone avrebbero adottato delle modalità di calcolo illegittime.

Con il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto che le unità oggetto del provvedimento erano state riclassate molto di recente.

I tre motivi, tra loro connessi possono essere trattati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente fondati. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta, peraltro, ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto – anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770 del 08/04/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

In tale contesto questa Corte ha altresì precisato che la motivazione della sentenza impugnata deve anche dare conto della incongruità del classamento dell’immobile rispetto a fabbricati similari.

In questa ipotesi l’atto impositivo è tenuto ad indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.(Cass. 25037/17). Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai dianzi indicati principi affermando che l’avviso di accertamento era basato sugli interventi di riqualificazione urbana di cui alla L. n. 311 del 2004 e che la motivazione era adeguatamente argomentata in base alla predetta normativa volta al riallineamento delle microzone comunali senza la necessità di indicare le specifiche caratteristiche dell’immobile.

In tale contesto nessuna valutazione è stata fatta sulla correttezza dei provvedimenti generali adottati dal comune di Roma sulle microzone nonchè sulle caratteristiche delle unità immobiliari riclassificate e sul fatto che le stesse erano state già di recente oggetto di una riclassificazione.

11 ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente. Si compensano le spese dell’intero giudizio stante la novità delle questioni.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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