Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22088 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4995/2015 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. RAMUSIO, 6,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO TINARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA TARIDDI;

– ricorrente –

contro

CENTRO COMMERCIALIZZAZIONE INTERCOMM SOC COOP ARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 303/2013 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il

25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.R. propone ricorso per cassazione contro il Centro di Commercializzazione Intercomm soc. coop. a r.l., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 24.6.2013, che ha rigettato l’opposizione a D.I. n. 281 del 2010; ciò a seguito della ordinanza della Corte di appello di L’Aquila n. 164 di inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e ter c.p.c., del 18.11.2014, comunicata via pec il 12.12.2014.

Il Tribunale, rispetto alle censure di illeggibilità della firma apposta in calce alla procura per il ricorso per D.I., di inidoneità delle fatture e di non tenutezza al pagamento degli oneri condominiali relativi al lotto n. 4, posto che non era stato mai stipulato un contratto di locazione, ha statuito che in sede di costituzione era stata colmata la lacunosità della procura, che la fattura è titolo idoneo per l’emissione del d.i. ma nel giudizio di cognizione l’opposto deve dare prova del credito e non era contestata la materiale detenzione dell’immobile di cui al lotto n. 4 per effetto di un comodato gratuito per il quale l’opponente aveva pagato i relativi importi.

Il ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 2697 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, erronea ricostruzione del fatto in conseguenza di omesso esame di fatti decisivi perchè unicamente la deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione delle spese costituisce titolo di credito del condominio per la riscossione degli oneri condominiali e nella specie si è in presenza di documenti indeterminati, vaghi ed astratti; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 113,115,116634 c.p.c., art. 1123 c.c., comma 2, art. 1135 c.c., art. 63 disp. att. c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, ribadendo che la deliberazione condominiale è titolo per l’esistenza del credito e nella specie è inesistente il contratto locativo invero mai prodotto.

Le promiscue censure sono inammissibili.

In ordine alla prima va osservato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dell’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

In particolare, poi, in relazione ad entrambe le censure, ne va rilevata la sostanziale novità perchè, in sede di opposizione a D.I., a parte i profili formali sopra riferiti, nel merito l’opponente ha asserito che gli oneri condominiali per il lotto n. 4 non erano dovuti perchè in relazione a tal unità non era mai stato stipulato un contratto di locazione e la sentenza ha replicato che non era contestata la materiale detenzione per effetto di un contratto verbale di comodato gratuito fino al 2007, che la Intercomm aveva emesso fatture per gli anni 2004-2005 regolarmente pagate anche per il lotto n. 4 nella misura deliberata dall’assemblea dei soci della Intercomm.

Questa ratio decidendi non risulta congruamente attaccata. Donde l’inammissibilità del ricorso senza pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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