Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22087 del 31/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7463/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

AFFINI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA SACCO, GIUSEPPA

CANNIZZARO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2235/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

04/03/2014, depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato TERESINA CESIRA SCANU, giusta delega verbale

dell’Avvocato MARESCA, difensore del ricorrente, che chiede

l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20.3.2014, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la sussistenza tra Poste Italiane s.p.a. e M.G. di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla decorrenza del primo contratto di somministrazione in data (OMISSIS), condannando per l’effetto la società al ripristino del rapporto di lavoro ed alla corresponsione, in favore del lavoratore, delle retribuzioni omesse dal (OMISSIS), pari ad euro 1242,13 lordi mensili, oltre accessori di legge, nonchè al pagamento delle contribuzioni omesse.

Rilevava la Corte che il contratto di somministrazione stipulato tra Poste Italiane ed Obiettivo lavoro spa prevedeva la utilizzazione di lavoratori nel periodo dedotto “per ragioni di carattere organizzativo e produttivo derivanti dagli Accordi del 29.7.2004 e del 22.3.2005 in materia di Recapito e di Riequilibrio e sviluppo Occupazionale che individuano modalità e criteri finalizzati all’adeguamento del mix occupazionale e professionale, supportando le esigenze di business e di cambiamento in atto… finalizzata sia alla copertura di assenze non programmabili che in relazione ad assenze di carattere strutturale per l’ottimale copertura del servizio” e che l’appellante era stato addetto con contratto di lavoro a termine quale lavoratore somministrato con qualifica di Portalettere junior all’espletamento di mansioni di recapito presso l’Ufficio di (OMISSIS). Osservava che, per assolvere all’onere di specificazione delle ragioni legittimanti il ricorso alla somministrazione, le parti contraenti dovessero indicare le esigenze che nel caso concreto giustificassero il ricorso a tale tipo di assunzione, così da rendere controllabile dal giudice la reale sussistenza delle stesse, con precisa specificazione della causale nelle sue componenti identificative essenziali sia quanto al contenuto che alla portata spazio-temporale e più in generale circostanziale. Rilevava che nella specie il richiamo agli accordi aziendali suindicati non era sufficiente ai detti fini, poichè si trattava di negozi estranei ala sfera dell’appellante e da questi non conoscibili e che in ogni caso sarebbe stato necessario esplicitare e chiarire quale fosse, in termini organizzativi e produttivi, il senso dell’espressione adeguamento del mix occupazionale e professionale e quale fosse l’ottimale copertura del servizio di recapito, esigenza al cui soddisfacimento risultava finalizzata l’assunzione del lavoratore. Le ragioni indicate, nei termini generici in cui erano state formulate sembravano, invece, riferirsi ad esigenze organizzative stabili e peraltro difettava anche la temporaneità della causale.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie dell’accertata violazione, la Corte riteneva l’inapplicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, stante la previsione della costituzione di una rapporto giuridico tra parti diverse da quelle firmatarie del documento contrattuale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, il M..

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, nonchè verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, cui è seguito atto rinunzia notificato alla controparte.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA