Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22087 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3752-2018 proposto da:

P.F., TRUST LUMA, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALBERTO BORREA;

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4291/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 1366/14, sez. 4, accoglieva il ricorso proposto da P.F., quale “settlor” del trust denominato “Trust Luma”, avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per imposta ipotecaria ed altro per l’anno 2012 relativa all’atto costitutivo del predetto “Trust Luma” con riferimento ai beni immobili conferiti.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio, sez. dist. Latina, che, con sentenza 4291/18/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione P.F., in qualità di costitutore, sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo e, comunque, la motivazione apparente della sentenza.

Con il secondo motivo lamenta la violazione del principio dispositivo delle prove per non avere l’Ufficio prodotto l’atto Notaio D.S. quale presupposto per la pretesa dell’Erario.

Con il terzo motivo, sostiene che l’Erario ha erroneamente applicato all’atto di costituzione del trust l’imposta di registro in misura proporzionale mentre doveva essere applicata in misura fissa poichè non vi era stato alcun trasferimento di proprietà in quanto tra esso disponente e la trustee P.C. non era intercorso alcun trasferimento di proprietà di beni essendo la trustee tenuta soltanto ad amministrare gli stessi nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

Il primo motivo appare infondato potendosi individuare nella motivazione un adeguato contenuto minimo di carattere decisorio.

Anche il secondo motivo appare infondato, non essendo comunque oggetto di contrasto il contenuto dell’atto notar D.S. costitutivo del trust.

Il terzo motivo è, invece, manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha espresso il consolidato orientamento secondo cu il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, a vantaggio di individuati beneficiari avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poichè non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass. 16699/19; Cass. 975/18; Cass. 21614/16; Cass. 25478/15).

Alla luce della detta giurisprudenza non appare corretta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, poichè nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo. Come, infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Il motivo va, quindi, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio.

Si compensano le spese dell’intero giudizio, stante il preesistente non univoco orientamento della giurisprudenza.

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA