Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22087 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. un., 11/09/2018, (ud. 13/02/2018, dep. 11/09/2018), n.22087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Primo Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17204-2016 proposto da:

DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI BELLUNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO GAZ;

COMUNE DI SAPPADA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio

dell’avvocato RENZO CUONZO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO CANAL;

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso

lo studio dell’avvocato BRUNA D’AMARIO PALLOTTINO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIARA DRAGO, CECILIA

LIGABUE ed EZIO ZANON;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 95/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 5/04/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/02/2018 dal Consigliere RAFFAELE FRASCA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso; uditi gli Avvocati Giovanni Battista Conte, Bruna D’Amario

Pallottino e Renzo Cuonzo in proprio e per delega dell’avvocato

Stefano Gattamelata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. Dolomiti Derivazioni ha proposto ricorso per cassazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la Regione Veneto, la Provincia di Belluno ed il Comune di Sappada, indicando nella sua prima pagina come oggetto della richiesta di cassazione la sentenza n. 96 del 5 aprile 2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e precisando che essa aveva “respinto il ricorso n. 230 del ruolo dell’anno 2013 proposto dalla medesima Dolomiti Derivazioni” e ribadendo nella pagina nove del ricorso, in sede di formulazione delle conclusioni, la richiesta di cassazione di detta sentenza, dopo avere espressamente enunciato a pagina sei del ricorso, nel quadro di un’esposizione del fatto dalla quale emerge che la stessa ricorrente aveva proposto altro ricorso al TSAP deciso con la sentenza n. 95 del 2016, l’intenzione di voler impugnare con il ricorso solo la sentenza n. 96 del 2016, potendo, a suo dire, quella n. 95 del 2016 passare in cosa giudicata.

Unitamente al ricorso la ricorrente ha peraltro depositato, come emerge dal suo fascicolo, la sentenza del TSAP n. 95 del 2016, dalla quale si evince che essa decise sul ricorso iscritto al numero di ruolo 229 del 2013.

2. La vicenda cui il ricorso si riferisce ha tratto origine da un’istanza rivolta dal Comune di Sappada alla Regione Veneto il 6 aprile 1984 (prot. n. 1717), per richiedere la concessione di derivare acqua dal fiume (OMISSIS) in località (OMISSIS), da trasformare in energia elettrica con restituzione dell’acqua nel fiume (OMISSIS) in località (OMISSIS). L’istanza, cui non seguiva la presentazione di altre domande, veniva pubblicata sul Foglio Annunzi legali della Provincia di Belluno n. 60 del 27 luglio 1984 e nella Gazzetta Ufficiale n. 248 dell’8 settembre 1984, per poi rimanere in attesa di definizione per alcuni anni. Infatti, solo con nota del 23 aprile 2012, n. 188513, resa in ottemperanza alle disposizioni transitorie di cui alla DGRV n. 2100 del 7 dicembre 2011, la Regione richiedeva al Comune di Sappada di confermare il proprio interesse in merito alla conclusione del procedimento di cui all’istanza del 6 aprile 1984 ed essendo stato tale interesse ribadito dal Comune con deliberazione del 2 maggio 2012, n. 3405, la stessa Regione Veneto chiedeva al Comune una serie di aggiornamenti, precisazioni ed integrazioni degli elaborati progettuali, ritenendo, quindi, all’esito del loro esame, che l’istanza potesse ammettersi ad istruttoria e disponendo di conseguenza la relativa pubblicazione per le eventuali osservazioni ed opposizioni, nonchè la fissazione della visita di sopralluogo T.U. n. 1775 del 1933, ex art. 8 del per il giorno 8 gennaio 2013.

2.1. Alla visita presenziava fra gli altri un delegato della Dolomiti Power s.r.l. (divenuta successivamente Dolomiti Derivazioni s.r.l.) presentando, in relazione al progetto del Comune di Sappada, osservazioni scritte, allegate al verbale, di carattere tecnico e normativo. Ciò, in ragione dell’avvenuta pregressa presentazione, in data 29 ottobre 2012, da parte di quella società di una domanda di derivazione per lo stesso tratto di fiume, che risultava in conflitto con quella del Comune di Sappada, oggetto dell’istruttoria.

Alle dette osservazioni venivano presentate controdeduzioni dal Comune con nota del 25 gennaio 2013, n. 628.

2.2. Successivamente, la Commissione Tecnica competente emetteva il parere n. 7 del 14 marzo 2013 ed il Dirigente dell’Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, presone atto, con decreto del 19 luglio 2013, n. 135 stabiliva che “si (potesse) procedere nell’istruttoria” della domanda del Comune di Sappada, confermando in tal senso l’ammissione all’istruttoria della sola domanda dello stesso Comune già disposta con la precedente ordinanza regionale del 22 novembre 2012 n. 531655.

Il parere ed il decreto anzidetti, per quello che si evince dalla prodotta sentenza n. 95 del 2016, venivano impugnati dalla società con il ricorso al TSAP iscritto al n.r.g. 230/2013.

2.3. Con determinazione costitutiva del 12 agosto 2013 n. 1425 il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Belluno, facendo proprio l’ulteriore parere n. 11 dalla predetta Commissione tecnica nella medesima seduta del 14 marzo 2013 rigettava invece l’istanza della Dolomiti Derivazioni in quanto incompatibile con la domanda già presentata dal Comune di Sappada.

La Dolomiti Derivazioni s.r.l., deducendo molteplici profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche, lamentava l’illegittimità di detta Det. Dirig. e del connesso parere tecnico con il ricorso iscritto al n. 229 del 2013, sul quale è stata resa la prodotta sentenza n. 95 del 2016.

3. Il TSAP, nella prodotta sentenza n. 95 del 2016, ha ritenuto fondata l’eccezione – formulata dalla Regione Veneto – di inammissibilità del ricorso n. 229 del 2013 per tardività, enunciando la seguente motivazione:

“L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata. L’impugnato provvedimento di rigetto (n.1425/2013) dell’istanza di derivazione della Società ricorrente adottato dalla Provincia di Belluno (Settore Tecnico) in base al parere, anch’esso impugnato, n.11/2013, della Commissione tecnica, per incompatibilità con la preesistente domanda del Comune di Sappata, relativa allo stesso tratto di fiume, sono provvedimenti ed atti preceduti e conseguenti all’ordinanza 22.11.2012 dello Sportello Unico Demanio Idrico di Belluno, con la quale è stata ammessa ad istruttoria esclusivamente la sola domanda del Comune di Sappada fissando contestualmente la data del sopralluogo di cui al T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 8, comma 1 per il giorno 08.01.2013. Quest’ultima ordinanza è stata a sua volta pubblicata sul BURV n.99 del 30.11.2012, ma non risulta tra gli atti impugnati con il ricorso in esame, notificato in data 5.11.2013. Se si considera che la ricorrente si duole nella sostanza dell’esclusione della sua domanda di derivazione dall’istruttoria che, come già detto, ha riguardato soltanto la domanda del Comune di Sappada, è indubbio che dall’impugnazione proposta non può trarre alcun vantaggio venendo con essa investiti provvedimenti che a loro volta traggono ragione dalla scelta dell’Amministrazione già effettuata in precedenza, di escludere il confronto concorrenziale e sottoporre ad esame soltanto quest’ultima domanda di derivazione. La lesione lamentata non discende quindi dai provvedimenti impugnati bensì da provvedimenti non impugnati. L’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione viene invero messa in evidenza dalla circostanza che la Società ricorrente già con nota del 25.01.2013 ha ricevuto ex art. 10-bis I. n. 241/1990 il preavviso di rigetto della sua domanda per incompatibilità con quella presentata nel 1984 dal Comune di Sappada; ha partecipato al sopralluogo del giorno 08.01.2013, presentando osservazioni e rilievi all’unico progetto ammesso all’istruttoria, ed infine ha omesso d’impugnare la Dgr n.2100 del 7 dicembre 2011, pubblicata sul B.U.R.V. n.98 del 27.12.2011, nella quale è disciplinata la riattivazione dell’esame istruttorio delle domande di derivazione già presentate e pubblicate ma non definite al momento della sua entrata in vigore (“Disciplina della fase transitoria”), tra le quali quella del Comune di Sappada, escludendo al tempo stesso la possibilità di presentare una domanda nuova, quale certamente è, nell’ottica della determinazione regionale predetta, quella dalla Dolomiti Derivazione srl proposta.”.

4. Al ricorso per cassazione, che prospetta un unico motivo, hanno resistito con separati controricorsi la Regione Veneto, il Comune di Belluno e la Provincia di Belluno.

5. La ricorrente, il Comune di Sappada e la Provincia di Belluno hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 7. Violazione dell’art. 100 c.p.c.”.

2. In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalle resistenti e, comunque, al di là di esse, ci si deve interrogare d’ufficio su quale debba ritenersi la sentenza effettivamente impugnata con il ricorso stesso.

2.1. Il Comune di Sappada ha inteso il ricorso come proposto nei confronti della sentenza del TSAP n. 96 del 2016 e, rilevando che il primo motivo del ricorso n. 229 del 2016, deciso dalla sentenza n. 95 del 2016, faceva leva sulle stesse argomentazioni giuridiche riproposte con il motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 96 del 2016, ha sostenuto che il passaggio in giudicato della sentenza n. 95 del 2016, che la ricorrente avrebbe nel ricorso in esame espressamente riconosciuto assumendo di non volerla impugnare, integrerebbe – è questo il senso della prospettazione – cosa giudicata esterna sulla questione posta dal motivo di ricorso per cassazione, atteso che la sentenza n. 95 del 2016 riguarda la stessa sequenza procedimentale nella quale sono stati assunti i provvedimenti impugnati con il ricorso deciso dalla sentenza n. 96 del 2016.

2.2. A sua volta la Provincia di Belluno nel suo controricorso, dopo avere anch’essa inteso il ricorso come proposto contro la sentenza n. 96 del 2016 ed avere rilevato la formazione della cosa giudicata su di essa, ha sostenuto che la ricorrente non avrebbe alcun interesse al ricorso proposto, perchè dall’accoglimento dello stesso non potrebbe derivarle alcuna utilità, giacchè quella sentenza, avendo accertato l’incompatibilità della sua domanda con quella del Comune di Sappada comporterebbe il suo difetto di interesse a denunciare i vizi della procedura amministrativa oggetto del ricorso deciso con la sentenza n. 96 del 2016.

2.3. A sua volta la Regione Veneto, sempre nel presupposto che l’odierno ricorso abbi attinto la sentenza n. 96 e non quella n. 95, ha argomentato, con prospettazioni similari a quella delle altre due parti resistenti, la sua inammissibilità sia sostenendo il difetto di interesse sia l’esistenza del giudicato formatosi sulla seconda sentenza.

2.4. Alle eccezioni di inammissibilità formulate dalle resistenti parte ricorrente nella memoria ha replicato assumendo che, nonostante si sia indicata “più volte” come impugnata la sentenza n. 96 del 2016, in realtà l’oggetto del ricorso sarebbe stata la sentenza n. 95 del 2016.

3. Il Collegio, previo rilievo che, se il ricorso fosse da intendere proposto contro la sentenza n. 96 del 2016, si dovrebbe rilevare in via preliminare la sua improcedibilità perchè tale sentenza non è stata prodotta, essendolo stata la sentenza n. 95 del 2016, reputa che il ricorso, pur con qualche ambiguità, abbia fornito l’indicazione della sentenza impugnata in modo idoneo al raggiungimento dello scopo, con la conseguenza che nella specie è da reputare rispettato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 2.

Premesso che tale requisito, che, come tutti quelli della norma, si connota come requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione e, dunque, deve necessariamente risultare dal ricorso, si rileva che, se è vero che il ricorso sia nella prima pagina sia nelle conclusioni, come s’è già rilevato, indica come oggetto dell’impugnazione la sentenza del TSAP n. 96 del 2016, e se è vero che a pagina sei, come pure si è rilevato, assume espressamente che la sentenza n. 95 del 2016 “può passare in giudicato”, tali indicazioni formali non sono le sole con le quali si deve individuare nel ricorso l’oggetto dell’impugnazione, giacchè in esso sono presenti sia la riproduzione della motivazione della sentenza oggetto di ricorso sia l’indicazione dei provvedimenti sulla cui impugnazione il TSAP ebbe a decidere.

Ne segue che l’individuazione della sentenza impugnata agli effetti del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 2 non risulta affidata ai soli riferimenti formali alla sentenza n. 96 del 2016, ma è la risultante della loro combinazione con quelle ulteriori indicazioni contenutistiche.

Sicchè, chi legge il ricorso percepisce l’indicazione della sentenza impugnata come affidata sia agli uni che alle altre e dalla loro combinazione deve desumerla.

Queste le ragioni.

3.1. Nella parte dedicata espressamente allo “svolgimento processuale”, dopo che nel paragrafo n. 3 si è fatto riferimento all’invio con nota del 25 gennaio 2013 del preavviso di rigetto del progetto della ricorrente in quanto incompatibile con l’istanza del Comun di Sappada, nonchè alle osservazioni presentate dalla ricorrente ed alla richiesta di dichiarare improcedibile quell’istanza, nel paragrafo 4, alla pagina 5, si scrive quanto segue:

“Nel frattempo, in data 14 marzo 2013 la Commissione Tecnica per il parere su opposizioni, osservazioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 9 e di cui alla D.G.R. n. 3493 del 2010 ha dichiarato la procedibilità della domanda presentata dal Comune di Sappada, in tal modo dando seguito al procedimento istruttorio per la concessione. L’Amministrazione ha poi adottato il decreto 19 luglio 2013 (pubblicato sul BURV 23 luglio 2013 n. 62) con il quale ha preso atto del parere 7/2013 ed ha ritenuto di poter procedere nell’istruttoria dell’istanza del Comune di Sappada del 6 aprile 1984, successivamente integrata in data 4 luglio 2012 e intesa ad ottenere la concessione a derivare acqua pubblica a scopo idroelettrico dal fiume (OMISSIS).”.

Quindi si prosegue, nel paragrafo 5, enunciando che:

“5 – Contestualmente, la medesima Commissione Tecnica ha adottato il parere 11/2013 con il quale, “considerato che l’istanza presentata dalla società Dolomiti Power S.r.l. risulta incompatibile con la precedente istanza presentata dal Comune di Sappada (BL), la cui istruttoria è attualmente in itinere, respinge le osservazioni presentate dalla società Dolomiti Power S.r.l. e ritiene che sia possibile procedere con il rigetto dell’istanza in argomento”. Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso 230/2013 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il parere 11/2013 della Commissione Tecnica è stato poi ratificato dalla Provincia di Belluno che ha adottato la determinazione costitutiva 12 agosto 2013 n. 1452, con la quale ha “rigettato l’istanza di Dolomiti Power in quanto incompatibile con la precedente istanza del Comune di Sappada pubblicata sul foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Belluno n. 60 del 27.7.1984″. Anche il provvedimento della Provincia è stato impugnato con il ricorso 230/2013 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.”.

Si prosegue, poi, ulteriormente, enunciando che:

“Dei due distinti ricorsi che la Dolomiti Power ha presentato, l’uno volto all’annullamento degli atti con i quali le amministrazioni coinvolte hanno dato seguito all’istruttoria della domanda del 1984 del Comune di Sappada; l’altro diretto all’annullamento degli atti con i quali le amministrazioni hanno illegittimamente dichiarato l’improcedibilità della domanda della Dolomiti Power s.r.l., quest’ultima società intende coltivare, con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, solo quello rubricato sotto il numero 230/2013 del Tribunale Superiore che è stato deciso con la sentenza 96/2016, mentre la sentenza 95/16 del medesimo Tribunale Superiore può passare in giudicato.”.

Ancora di seguito, nel paragrafo 6, si scrive che:

“Con la sentenza impugnata, il Tribunale Superiore ha dichiarato inammissibile il ricorso perchè il provvedimento di rigetto dell’istanza della ricorrente ed il relativo provvedimento 11/2013 della Commissione tecnica conseguono all’ordinanza 22 novembre 2012 di ammissione ad istruttoria della domanda del Comune di Sappada; ordinanza che non è stata impugnata. Tale provvedimento autonomamente lesivo avrebbe dovuto essere impugnato e, pertanto, il ricorso sarebbe inammissibile. Afferma la sentenza a pag. 6 che “la ricorrente si duole nella sostanza dell’esclusione della domanda di derivazione dall’istruttoria che, come già detto, ha riguardato soltanto il Comune di Sappada, è indubbio che dall’impugnazione proposta non può trarre vantaggio venendo con essa investiti provvedimenti che a loro volta traggono ragione dalla scelta dell’Amministrazione già effettuata in precedenza, di escludere il confronto concorrenziale e sottoporre ad esame soltanto quest’ultima domanda di derivazione”. La lesione lamentata non discenderebbe dai provvedimenti impugnati ma da provvedimenti non impugnati. Si sarebbe poi omesso “d’impugnare la Delib. 7 dicembre 2011, n. 2100. pubblicata sul BURV n. 98 del 27.12.2011, nella quale è disciplinata la riattivazione dell’esame istruttorio delle domande di derivazione già presentate e pubblicate ma non definite…”. Nulla dice la sentenza in ordine alla lamentata violazione del principio delle istruttorie parallele discendente R.D. n. 1775 del 1993, ex art. 7.”.

3.2. Come si vede l’intero paragrafo 6, letto in relazione a quelli precedenti, sottende che la sentenza n. 96 del 2016, che si dichiara formalmente di voler impugnare, avrebbe il contenuto in esso discusso, sicchè l’oggetto dell’impugnazione e, dunque, della critica svolta con il motivo del ricorso risulta essere la sentenza indicata sì con il n. 96 ma in quanto avente quel contenuto.

3.3. Parte ricorrente ha, come s’è già detto, depositato non la sentenza del TSAP n. 96 del 2016, ma quella n. 95 del 2016.

La sua lettura evidenzia che il contenuto esposto nel suddetto paragrafo 6 è riferibile proprio ad essa e ciò sia quanto ai provvedimenti impugnati davanti al TSAP sia quanto alla motivazione riprodotta.

Ne segue che, sia il riferimento formale alla sentenza n. 96 nella prima pagina del ricorso, sia quello delle conclusioni, sia l’enunciazione di voler impugnare la medesima, una volta che si proceda all’esame del ricorso sulla base dell’esame della sentenza prodotta, risultano non riferibili a quest’ultima, mentre ad essa risultano riferibili i contenuti indicati nel paragrafo 6 sopra richiamato. La loro specificità, una volta rapportata al carattere meramente indicativo dei riferimenti formali al numero della sentenza, risulta allora, in sede di interpretazione, non tanto della volontà della ricorrente (che di per sè non potrebbe rilevare, atteso che nel processo civile, assume rilievo l’oggettività del contenuto dell’atto in relazione alle forme previste dalla legge), quanto di come essa risulta esternata formalmente nel ricorso, idonea a consentire di individuare come sentenza effettivamente impugnata la sentenza n. 95 del 2016. E ciò perchè il richiamo alla motivazione ed ai provvedimenti cui si riferiva il ricorso deciso con la sentenza del TSAP risulta esprimere con un’attività argomentativa e non soltanto indicativa (come i riferimenti ai numeri delle due sentenze) l’impugnazione di essa e non della sentenza n. 96 e presentano tale idoneità anche dal punto di vista delle parti resistenti. Esse, infatti, in ragione di quel richiamo, ben conoscendo la vicenda processuale decisa sia dalla sentenza n. 95 che dalla sentenza n. 96, non potevano che percepire come oggetto del ricorso la prima.

Alla luce delle considerazioni svolte può essere accolta la prospettazione della ricorrente dell’essere state le formali indicazione della sentenza n. 96 del 2016 e la stessa formale indicazione di non voler impugnare la n. 95 frutto di meri errores calami ininfluenti.

E così dicasi dell’indicazione dell’iscrizione a ruolo dinanzi al TSAP con il n. 230 del ricorso contro il parere n. 11 del 2013 e la determinazione costitutiva 12 agosto 2013 n. 1452, atteso che quel ricorso, per come emerge dalla sentenza n. 95 del 2016 fu iscritto invece al n. 229 del 2013.

4. Deve procedersi dunque all’esame del motivo di ricorso.

Esso è inammissibile perchè muove alla sentenza impugnata una censura con cui lamenta che essa non si sia occupata di una questione e lo fa non solo senza dedurre il vizio cui tale omesso esame avrebbe dovuto dare luogo, ma, inoltre, senza individuare che si trattasse di una questione prospettata al TSAP e di cui esso si dovesse occupare come ragione di impugnazione dei provvedimenti oggetto del ricorso iscritto al numero di ruolo 229 del 2013. Sotto tale secondo aspetto viola l’art. 366 c.p.c., n. 6.

4.1. L’illustrazione del motivo si articola, infatti, come segue:

“Come si evince dall’esposizione dei fatti, il Comune di Sappada è sin dal 1984 titolare di un’istanza di derivazione d’acqua pubblicata nei modi previsti dalla legge. Nonostante fosse presente tale istanza giacente da circa 30 anni la ricorrente ha ritenuto di voler proporre una propria ed autonoma domanda di derivazione d’acqua confidando che la precedente domanda del Comune di Sappada sarebbe stata poi respinta per una serie di motivi. La domanda basava la propria possibilità di essere istruita e poi successivamente accolta sul principio sopra riportato, in base al quale “dalla preesistenza della domanda incompatibile discende solamente un doveroso obbligo di informazione a carico della Regione e nei confronti della richiedente, accompagnato dalla adozione di misure meramente soprassessorie, nelle more dell’istruttoria di domande precedenti nel tempo, e non anche la legittimità di una radicale reiezione, che presuppone una valutazione, nel merito, dell’istanza proposta.” (Trib. Sup. Acque Pubbl. 3 aprile 2003 n. 43; si veda, nello stesso senso, Cass. S. U., 22 gennaio 1957 n. 195, cit.). Tale principio discende dal fatto che, considerato l’interesse pubblico allo sfruttamento idroelettrico delle acque, nel caso in cui la prima domanda sia respinta perchè inattuabile sarà comunque possibile esaminare il progetto, per così dire accantonato, e auspicabilmente trovare il modo di assentire una diversa concessione che renda possibile il raggiungimento dell’interesse pubblico alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Nel caso di specie l’utilità di tale principio si è dimostrata in quanto nel corso del giudizio Comune di Sappada si è visto recapitare un preavviso di rigetto della propria domanda.

6 – La lesione dell’interesse vantato dalla ricorrente è recata proprio da quei provvedimenti impugnati che non tengono conto dei principi sopra esposti. Viceversa (dal)la mancata impugnazione della quale il Tribunale Superiore fa discendere l’inammissibilità del ricorso deriva dall’impossibilità da parte di un soggetto che non era parte di quel procedimento concorrenziale di impugnare i provvedimenti conseguenti. Ma come si è esposto sopra con il ricorso oggetto della sentenza qui impugnata si è contestato il rigetto della domanda che doveva essere istruita anche se non in concorrenza con quella precedente. In tale ricorso nessuna rilevanza può avere l’omessa impugnazione dell’ordinanza di ammissione ad istruttoria relativa alla domanda del Comune di Sappada, perchè l’odierno ricorrente non ha mai chiesto di essere ammesso in concorrenza con quest’ultimo. Infatti con un primo ricorso ha chiesto il rigetto della domanda del Comune e, con quello la cui sentenza è oggi impugnata, ha chiesto di poter accedere ad un’istruttoria anche se in subordine alla domanda presentata nel 1984. La sentenza oggetto dell’attuale impugnazione, non solo non dispone alcunchè in merito alla lamentata violazione del principio delle istruttorie parallele discendente R.D. n. 1775 del 1993, ex art. 7 ma ritenendo inammissibile il secondo ricorso viola altresì le disposizioni di legge di cui in rubrica perchè l’interesse della ricorrente è immediato ed attuale anche se non ha impugnato l’ordinanza di ammissione ad istruttoria del Comune. Come si è avuto infatti modo di chiarire, l’Amministrazione non avrebbe dovuto respingere la domanda presentata dalla ricorrente ma avrebbe dovuto istruirla soltanto dopo la conclusione del procedimento relativo al Comune. L’interesse è tanto più attuale in quanto la normativa vigente vieta ai comuni di porre in essere attività imprenditoriali quali quelle di cui è causa e la domanda del Comune dovrà necessariamente essere respinta. Nessuna lesione è poi portata dalla Delib. n. 2100 del 2011 della Regione Veneto (ormai abrogata dalla successiva Delib. n. 694 del 2013 pubblicata sul BUR Veneto 17 maggio 2013 n. 42) la quale altro non ha fatto che dare impulso all’istruttoria di domande che comunque erano giacenti e sarebbero, quindi, in ogni caso essere oggetto di istruttoria.”.

4.2. La riprodotta illustrazione del motivo assume come presupposto le considerazioni che parte ricorrente ha svolto nelle pagine dalla seconda alla quarta del ricorso, prima dello svolgimento processuale, e si risolve nell’imputare alla sentenza impugnata di non avere considerato l’esegesi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 7 colà prospettata nel seguente senso:

“Il rigetto in prevenzione delle domande di concessione presentate richiede la sussistenza di condizioni tassative: per dirla con le parole del R.D. n. 1775 del 1933, art. 7, comma 8, la domanda può essere respinta prima ancora di espletare il procedimento istruttorio previsto dal teso unico solo se l’organo competente la ritenga “…senz’altro inammissibile… perchè inattuabile o contraria al buon regime delle acque ed altri interessi generali… “.L’ammissione a concorso (o alla gara) con altre proposte di utilizzo delle medesime acque chieste in concessione da altri soggetti è limitato(rectius: limitata) soltanto alle domande presentate entro il preciso termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel foglio annunzi legali della provincia competente. Deve essere peraltro chiaro che il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 7, comma 9 esclude la possibilità che si determini il concorso tra le domande incompatibili presentate, ma non giustifica affatto il rigetto delle eventuali domande tardive che devono restare in attesa del compimento del procedimento che sia in corso sulle domande tempestivamente presentate nel senso che, se il procedimento si concluderà con l’accoglimento di una delle istanze di concessione tempestivamente presentate, le domande tardive perderanno ogni possibilità di accoglimento, se il procedimento si concludesse, invece, con il rigetto di tutte le domande tempestive, sulle domande tardive dovrà effettuarsi il procedimento istruttoria fino alla sua conclusione.”.

A tali assunti, sempre nelle pagine predette, si fa seguire la riproduzione di un ampio brano della sentenza n. 195 del 1957 di questa Corte, poi evocata nell’illustrazione del motivo.

4.3. In pratica, il senso della prospettazione del motivo è che erroneamente il TSAP abbia fatto discendere dalla mancata impugnazione di provvedimenti antecedenti l’inammissibilità del ricorso, così determinando il consolidarsi della deliberazione di rigetto della domanda della ricorrente, anzichè censurare quest’ultimo perchè l’Amministrazione aveva omesso di tenerla – parrebbe di capire senza istruirla o anche istruendola – in sospeso e di provvedere su di essa, in quanto non in concorrenza con quella del Comune di Sappada, soltanto dopo la conclusione del procedimento relativo alla domanda del Comune.

5. Il motivo di ricorso è inammissibile là dove, assumendo che il TSAP si sarebbe disinteressato di una violazione del R.D. n. 1775 del 1993, art. 7 che sarebbe stata dedotta sotto il profilo indicato, cioè, in pratica, postulando l’illegittimità del rigetto della domanda perchè si sarebbe dovuto soprassedere su di essa, addebita al TSAP quella violazione anzichè censurare la sua decisione per avere omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso che ipoteticamente faceva valere detta ragione di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Censura che avrebbe dovuto proporsi sostenendo la violazione della norma del procedimento di cui all’art. 112 c.p.c. e non la violazione della norma di diritto sostanziale di cui al R.D. n. 1775 del 1993, art. 7.

5.1. In via gradata, se il motivo di ricorso si appezzasse, alla stregua di Cass., Sez. Un. n. 17931 del 2013, cioè, pur non avendola nominata, come deduttivo della violazione di quella norma, emergerebbe comunque una sua palese inammissibilità, in quanto in alcun modo, nè nell’illustrazione del motivo, nè in altra parte del ricorso si fornisce l’indicazione specifica del ricorso deciso dalla sentenza impugnata nella parte con cui si sarebbe dedotta la censura all’operato dell’Amministrazione nei suddetti termini. Tale indicazione specifica era necessaria ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 ed esigeva innanzitutto o la riproduzione diretta del motivo di ricorso al TSAP in cui la censura era stata prospettata o la sua riproduzione indiretta con l’indicazione della parte dell’atto, cioè del ricorso al TSAP, nella quale l’indiretta riproduzione trovava corrispondenza e ciò con la precisazione della pagina e dei righi di riferimento di tale corrispondenza. Viceversa, l’illustrazione del motivo e comunque il ricorso non ottemperano all’onere riproduttivo nè nell’uno nè nell’altro senso. Soltanto nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (e dunque in modo del tutto inidoneo: Cass. n. 6188 del 2014) si legge, peraltro in modo del tutto generico e dunque non ottemperante all’onere riproduttivo, che la prospettazione di cui al motivo di ricorso per cassazione sarebbe stata fatta valere con il primo motivo di ricorso al TSAP.

Il requisito dell’art. 366, n. 6, sotto tale profilo, è espressione del principio di chiarezza e di responsabilità della parte ricorrente in Cassazione nell’individuazione – come necessaria implicazione della spettanza esclusiva ad essa dell’onere della formulazione del motivo di ricorso e, quindi, di tutto quanto lo sorregge, e dunque dell’attività illustrativa di esso – di ciò che esprime, come requisito di contenuto-forma, il motivo di ricorso.

In secondo luogo – ma lo si osserva a questo punto superfluamente, bastando a violarlo l’omissione contenutistica – il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6 esigeva l’indicazione del se e dove l’atto fondante il motivo, cioè il ricorso al TSAP, sarebbe stato esaminabile in questa sede e dunque, giusta il diverso onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, per come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011 l’indicazione o della sua produzione in questa sede unitamente al ricorso o dell’intenzione di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio del TSAP: invece nel ricorso non si fornisce alcuna indicazione nè nell’uno nè nell’altro senso, non bastando ad integrare l’indicazione di una produzione diretta la generica indicazione in chiusura del ricorso della produzione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. del “fascicolo del giudizio di merito”, in quanto essa non è idonea ad evidenziare l’indicazione della produzione, inducendo soltanto a meramente suggerire un interrogativo sulla possibile presenza dell’atto in detto fascicolo, con una conseguente ricerca da parte di questa Corte senza una precisa indicazione fornita dalla ricorrente.

6. L’inammissibilità dell’unico motivo induce quella del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di ognuna delle parti resistente e si liquidano in dispositivo a sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione a favore di ognuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di ciascuna in Euro quattromilacinquecento, oltre duecento per esborsì, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 13 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA