Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22087 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8060/2015 proposto da:

I.S., A.L., S.G.D.,

C.R., SA.VI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VALADIER 36, presso lo studio dell’avvocato IOLANDA PICCININI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI CIOTTA;

– ricorrenti –

e contro

s.m.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 196/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 321 del 2007, accolse parzialmente la domanda proposta da s.m. nei confronti di S.G.D., C.R., Sa.Vi., A.L. e I.S. e, per l’effetto, dichiarò che i convenuti avevano venduto all’attrice beni parzialmente altrui (specificamente, le porzioni di area retrostante l’edificio nel quale si trovavano le due unità immobiliari acquistate dall’attrice con atto del 3 gennaio 1997), e li condannò in solido a versare all’attrice l’importo di Euro 16,796,22 oltre interessi, a titolo di riduzione del prezzo. Rigettò la pretesa risarcitoria dell’attrice.

2. La Corte d’appello di Palermo, previa rinnovazione della CTU, con sentenza depositata in data 11 febbraio 2014, ha accolto l’appello proposto dagli originari convenuti limitatamente alla quantificazione della riduzione del prezzo, che ha liquidato nella minor somma di Euro 14.507,27 oltre interessi, recependo sul punto una delle due CTU disposte nel giudizio di primo grado.

3. Ricorrono per la cassazione della sentenza proposto ricorso S.G.D., C.R., Sa.Vi., A.L. e S. sulla base di tre motivi, anche illustrati da memoria. Non ha svolto difese s.m..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1480 c.c., anche in riferimento agli artt. 113-116 c.p.c. e si contesta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la vicenda in esame come vendita di cosa parzialmente altrui, accordando prevalenza alle risultanze catastali anzichè a quelle dell’atto di vendita. I ricorrenti avevano alienato, in realtà, quanto loro pervenuto sulla scorta di precedenti atti pubblici, come dimostrava l’esame dei titoli di proprietà svolto dalla stessa Corte d’appello, nel parallelo procedimento conclusosi con sentenza che era stata confermata da Cassazione n. 9225 del 2014, e di cui non si era tenuto conto nella sentenza oggi impugnata, nonostante la questione avesse costituito oggetto di discussione tra le parti.

1.1. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti, la sussunzione della fattispecie concreta nella vendita di cosa parzialmente altrui è basata sull’esame dei titoli di proprietà, oltre che sugli accertamenti svolti dai diversi CTU nominati nel corso della causa, sul punto convergenti. Per contro, la contestazione dei ricorrenti risulta oltremodo generica, in carenza di precise indicazioni riguardo al contenuto dei titoli che pure si invocano, e senza censure specifiche agli accertamenti peritali, laddove nessuna rilevanza, nel senso preteso dai ricorrenti, può essere riconosciuta alla sentenza n. 486 del 2007, resa dalla stessa Corte d’appello nel giudizio intercorso tra gli odierni ricorrenti ed altri soggetti ai quali era stato venduto un appartamento comprensivo di area cortile e ulteriore spazio con annesso passaggio comune. La sentenza indicata ha accertato, infatti, che gli odierni ricorrenti erano proprietari dei beni venduti ai consorti s.g. e M.A. con atto pubblico in data 3 gennaio 1997, e quindi ha confermato il rigetto della domanda di riduzione del prezzo della compravendita proposta dai consorti s. – M.. Ripetutamente invocato dai ricorrenti, l’accertamento contenuto nella predetta sentenza non può spiegare efficacia nel presente giudizio, essendo res inter alios, e neppure costituisce argomento per contestare quanto accertato nella sentenza qui impugnata.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,113,116 c.p.c., art. 1480 c.c., anche in relazione all’art. 1484 c.c., ed alla quantificazione della riduzione del prezzo. I ricorrenti assumono che, anche a voler ritenere astrattamente configurabile la fattispecie di cui all’art. 1480 c.c., la riduzione del prezzo presupponeva la verifica della condizione soggettiva del compratore (se ignorasse o non la situazione/giuridica del bene) e del venditore (se in buona fede o non), nonchè l’esatta determinazione della parte di terreno asseritamente appartenente a terzi. Tali riscontri sarebbero mancati nella specie, ed inoltre la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione per aver fatto proprie le conclusioni della CTU disposta nel giudizio di primo grado, a firma ing. Mi..

2.1. Il motivo è inammissibile. Non è configurabile ultrapetizione con riferimento all’apprezzamento degli accertamenti peritali svolti in corso di causa, trattandosi di valutazione interamente rimessa al giudice di merito, sindacabile soltanto nei limiti del vizio di motivazione, nella specie neppure dedotto.

Per il resto, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello ha confermato l’accoglimento della domanda di riduzione del prezzo della compravendita dopo avere accertato che gli odierni ricorrenti non erano proprietari dell’area evidenziata in parte in rosso e in parte in giallo nell’allegato A dell’atto pubblico 3 gennaio 1997, con il quale avevano venduto a s.m. gli immobili corrispondenti al mappale (OMISSIS).

Non era necessaria pertanto l’indagine sulla condizione soggettiva dei contraenti, che rileva ai fini della risoluzione del contratto, neppure domandata dall’attrice, ovvero del risarcimento del danno, che nella specie non è stato riconosciuto.

Come insegna la costante giurisprudenza di questa Corte, l’obbligazione del venditore di restituire parte del prezzo, conseguente all’accoglimento dell’actio quanti minoris ex art. 1480 c.c., ha natura di rimborso a favore dell’acquirente che, in sè, non inerisce ad un’obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto dell’accertamento della parziale alienità della cosa, della causa dell’obbligazione di pagamento dell’intero prezzo (ex plurimis, Cass. 20/01/2013, n. 2060; Cass. 29/03/1996, n. 2892; Cass. 26/06/1984, n. 3736).

3. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. I ricorrenti precisano che il gravame da essi proposto verteva, innanzitutto, sulla nullità della CTU disposta in primo grado a firma ing. V., ed quindi lamentano che le relative questioni non siano state esaminate dalla Corte d’appello. Si lamenta, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe motivato il giudizio espresso sulla configurazione dei luoghi, ricavato dall’esame delle fotografie prodotte e allegate alla CTU, e non aveva preso in considerazione la “parallela” sentenza n. 486 del 2007 della stessa Corte, che escludeva la parziale alienità dell’area in contestazione.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Ribadita l’irrilevanza nel presente giudizio della sentenza della Corte d’appello n. 486 del 2007, che non costituisce giudicato esterno in assenza del presupposto indispensabile dell’identità di parti (ex plurimis, Cass. 05/10/2018, n. 24523; Cass. 24/03/2014, n. 6830), il vizio di motivazione è dedotto al di fuori del paradigma configurato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalla giurisprudenza costante di questa Corte, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. L’omesso esame deve riguardare un fatto storico – non un punto o un profilo giuridico – che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Nel caso di specie, invece, si contesta il mancato esame di eccezioni processuali o comunque di profili giuridici, che non è sussumibile nel vizio indicato, senza dire che non è neppure chiarita la decisività delle asserite omissioni.

4.2. Inammissibile risulta anche la doglianza con cui si contesta la carenza di motivazione sulla valutazione della documentazione fotografica. Non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ciò che si verifica in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà (per tutte, si veda la già citata pronuncia delle Sezioni Unite). Nella fattispecie in esame, in cui palesemente la motivazione esiste ed è comprensibile, la doglianza che investe il modo nel quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze istruttorie, si risolve in censura di merito, come tale non proponibile in questa sede.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, tali essendo risultati tutti i motivi, e non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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