Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22086 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 25/10/2011), n.22086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19794-2010 proposto da:

G.G. (OMISSIS), G.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso

lo studio dell’avvocato SGROMO GIOVAMBATTISTA, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE LUCA ANNA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AUTOUNO SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESPUCCI 34,

presso lo studio dell’avvocato CECERE ENRICO che lo rappresenta e

difende giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MITSUBISHI MOTORS AUTOMOBILI ITALIA SRL (OMISSIS), (già

MITSUBISHI MOTORS AUTOMOBILI ITALIA SRL), (d’ora in poi per brevità

MMAI),in persona del suo legale rappresentante l’Amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato ALLOCCA GIORGIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BULLO CLAUDIO, MAGGIAR ERIC ANTONIO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA del FALLIMENTO della DISALCAR SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 166/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

2/03/2010, depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Allocca Giorgio, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

Avverso la decisione indicata in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi G.G. e G. S..

Hanno resistito con separati controricorsi Mitsubishi Motors Automobili Italia s.p.a. (già Mitsubishi Motors Automobili Italia s.r.l.) e Autouno s.r.l.;

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa pervenuta il 14-6- 2011, cioè fuori termine.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Osserva:

Preliminarmente non possono esaminarsi i rilievi compiuti con la memoria illustrativa, in quanto depositata fuori termine, assumendo rilievo il momento in cui è pervenuta all’Ufficio e non quello della spedizione (Cass. 182/2011; 17726/2006).

Nella relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. si legge quanto segue:

“1. G.C., premesso di avere acquistato presso la DIS.ALCAR. s.r.l una autovettura Mitsubishi e di non avere avuto i documenti necessari per la circolazione del veicolo, conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Barcellona P.G. la Mitsubishi Motors Automobili Italia s.r.l. chiedendone la condanna alla consegna dei predetti documenti e al risarcimento dei danni. La convenuta eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva , sul rilievo che aveva importato il veicolo che aveva rivenduto alla Autouno s.r.l. che poi lo aveva consegnato alla la DIS.AL.CAR. s.r.l. in conto esposizione.

Il G.I. ordinava, ex art. 107 cod. proc. civ., la chiamata in causa delle predette che si costituivano, deducendo la Autouno s.r.l. che la DIS.ALCAR. s.r.l. non le aveva corrisposto il prezzo; la curatela del Fallimento DIS.ALCAR. s.r.l., l’improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti.

Il tribunale rigettava le domande proposte dall’attore che condannava a restituire il mezzo alla Autouno s.r.l. che era dichiarata esclusiva proprietaria dell’autoveicolo; la sentenza era confermata in sede di gravame, in cui i Giudici rilevavano che non sussistevano i presupposti di cui all’art. 1153 cod. civ. per l’acquisto a non domino da parte dell’attore (e dei suoi eredi al medesimo subentrati nel corso del giudizio).

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi G. G. e G.S..

Hanno resistito Mitsubishi Motors Automobili Italia s.r.l. e Autouno s.r.l..

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Il primo motivo censura la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della chiamata in causa dei terzi, tenuto conto che la chiamata in causa non poteva non ritenersi avvenuta se non a titolo di garanzia quando la stessa era inammissibile, essendosi la convenuta costituita tardivamente.

Il motivo va disatteso.

Il giudici hanno chiarito che l’ordine di chiamata in causa era stato disposto dal G.I. ai sensi dell’art. 107 cod. proc civ. in virtù del potere discrezionale del giudice di merito, dovendo qui ricordarsi che la chiamata in causa di un terzo ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l’opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l’esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità (Cass. 22419/2008).

Il secondo motivo censura la decisione gravata che aveva ritenuto insussistenti i presupposti di cui all’art. 1153 cod. civ., quando sarebbe stato onere dei convenuti fornire la prova delle circostanze serie e concrete in ordine alla malafede dell’acquirente, il quale è assistito dalla presunzione di cui all’art. 1147 cod. civ. che non è esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per l’utilizzazione del veicolo. La Corte aveva ritenuto proprietaria dell’auto la Autouno s.r. l. la quale aveva corrisposto alla convenuta il prezzo della vendita con riserva di proprietà soltanto successivamente al trasferimento del possesso dell’autovettura all’attore, il quale non poteva subire gli effetti dei contratti intercorsi fra le predette e fra la Autouno e la DIS.ALCAR ai quali era estraneo; ancora i Giudici avevano trascurato gli elementi fattuali dai quali era risultato che il G. aveva fatto ragionevolmente affidamento nella convinzione di stipulare il contratto con la Mitsubishi Motors Automobili attraverso la DIS.ALCAR.; dalla documentazione in atti, era emerso che, al momento dell’acquisto operato dall’attore, i documenti erano ancora in possesso della Mitsubishi Motors Automobili che era legittimata alla consegna dei documenti oggetto della domanda dell’attore.

Il terzo motivo censura la sentenza laddove aveva escluso la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo dimostrato dalla fattura e dagli assegni emessi, sulla base di circostanze che, non essendo state contestate dalle controparti, dovevano essere ritenute pacifiche e che non potevano essere rilevate d’ufficio e in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa il valore della quietanza e degli oneri della prova del pagamento in caso di emissione di assegni I motivi, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi. In relazione all’oggetto della domanda e alla eccezione della convenuta, la sentenza ha dovuto esaminare i contratti intercorsi fra la Mitsubishi s.r.l e la Autouno s.r.l. e la Autouno s.r.l. e la DIS.ALCAR., essendo necessario verificare la proprietà del veicolo in testa all’attore e, quindi, la posizione della società che glielo aveva venduto: ha rilevato fra l’altro che la DIS.AL.CAR.- la quale non era concessionaria della Mitsubishi s.r.l. – aveva ricevuto il veicolo in esposizione dalla Autouno s.r.l, senza provvedere ad acquistarlo da quest’ultima che successivamente, cioè al momento del versamento del prezzo alla Mitsubishi s.r.l, ne era divenuta proprietaria. In tal modo ha accertato che l’attore aveva acquistato a non domino e, nell’escludere la sussistenza dei presupposti sananti di cui all’art. 1153 cod. civ., ha operato in proposito la valutazione delle circostanze di fatto emerse, alla stregua delle quali ha evidenziato una serie di elementi seri e concreti – e non mere supposizioni come sostenuto dai ricorrenti – che inducevano a ritenere superata la presunzione di cui all’art. 1147 cod. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto ancora dedotto dai ricorrenti, i Giudici non hanno affatto basato il proprio convincimento sulla mancanza dei documenti necessari per la circolazione, avendo evidenziato che l’attore aveva acquistato da un soggetto che non era concessionario della Mitsubishi s.r.l. e non vi erano elementi idonei a farlo apparire tale, atteso che – pur avendo la compravendita ad oggetto un mezzo di un certo valore economico – l’attore non aveva accertato il titolo di acquisto della cedente; non aveva richiesto neppure la stesura di un contratto con le indicazioni relative al mezzo; aveva ricevuto la consegna del mezzo munito di targa di prova.

In presenza di tali presupposti che escludevano la validità dell’acquisto operato a non domino, l’attore non era legittimato a chiedere i documenti di circolazione, essendo del tutto irrilevante la circostanza che, al momento dell’acquisto operato dall’attore, la Mitsubishi avesse i documenti di proprietà del mezzo di cui all’epoca era legittimamente proprietario.

Per quanto poi, riguarda il pagamento del prezzo versato dall’attore alla DIS.AL.CAR,,di cui la sentenza ha escluso che fosse stata raggiunta la prova, occorre in primo luogo rilevare che nessun rilievo poteva assumere il comportamento processuale della Mitsubishi e della Autouno s.r.l, trattandosi di circostanza inerente al rapporto G. – DIS.AL.CAR., al quale le predette erano del tutto estranee mentre il Fallimento DIS.AL.CAR. sì è limitato a eccepire l’improcedibilità della domanda nei suoi confronti proposta; la sentenza ha implicitamente escluso che la fattura fosse quietanzata (la giurisprudenza richiamata in materia è del tutto inconferente) mentre per quanto riguarda gli assegni, ha innanzitutto ritenuto che gli stessi, non recando la data di emissione, non potevano riferirsi con certezza alla cessione in oggetto, con motivazione – quest’ultima – assorbente di per sè di ogni altra:

peraltro, va osservato che trattasi di circostanze che, secondo quanto si è detto sopra – non sono state determinanti del convincimento che ha portato i Giudici correttamente ad escludere la buonafede dell’acquirente.

In effetti, le doglianze si risolvono nella censura degli accertamenti riservati al giudice di merito, formulando i ricorrenti una difforme ricostruzione dei fatti, il cui esame è evidentemente sottratto al sindacato di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione da cui la sentenza impugnata è immune, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che va verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine, come si è accennato, rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso”. Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, dovendo rilevarsi quanto segue.

a) Ha natura iuris tantum la presunzione di cui all’art. 1147 cod. civ., che può essere vinta dalla prova contraria anche attraverso presunzioni semplici o indizi ai quali il giudice può ricorrere (Cass. 13424/2003; 6648/2000; 1484/1997), come è per l’appunto avvenuto nella specie,in cui la sentenza ha accertato una pluralità di circostanze serie e concrete da cui, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha escluso la buona fede degli acquirenti;

al riguardo occorre ribadirsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 67394/2010); nella specie, le doglianze si risolvono nella censura della valutazione del valore probatorio degli elementi presuntivi in base ai quali i ricorrenti formulano una ricostruzione di fatti difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata; b) ribadite, altresì, le considerazioni del relatore a proposito del pagamento del prezzo, è appena il caso di ricordare che l’eccezione di pagamento non rientra tra quelle non rilevabili d’ufficio, atteso che il giudice è tenuto ad accertare l’avvenuta estinzione del debito, ove sia provata, anche in assenza di una richiesta da parte del debitore (Cass. 6350/2010; 12174/2004;

1154/1997)) Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti e a favore di ciascuna delle resistenti.

PQM

Rigettai ricorso;

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di ciascuna delle resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA