Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22086 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2548-2018 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI

55, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ORAZIO RUSSO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, REGIONE LAZIO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3798/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 3420/16, sez. 48, rigettava i ricorsi riuniti proposti da R.N. avverso l’invito al pagamento (OMISSIS) per Irpef 2007 ed il preavviso di fermo amministrativo (OMISSIS) per tassa auto 2009.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 3798/17, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione nonchè per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in ordine alla prospettata nullità della notifica dell’avviso di accertamento (OMISSIS) notificato a mezzo raccomandata postale e relativo a compensi per prestazioni professionali dichiarati in misura inferiore al dovuto a cui ha fatto seguito l’intimazione al pagamento oggetto dell’impugnazione.

Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativo alla contestazione che la notifica non sarebbe avvenuta a mani proprie di esso ricorrente.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c. poichè la cartolina attestante la notifica reca solo la dizione “il ricevente” e non quella di “destinatario” e quindi erroneamente la Commissione regionale ha ritenuto che la consegna fosse avvenuta a mani di esso ricorrente.

Con il quarto motivo prospetta le medesime censure di cui sopra in relazione alla notifica della cartella di pagamento effettuata attraverso il servizio postale di Verona relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica la cui cartolina a suo dire reca la medesima firma dell’atto di cui agli altri motivi e la sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine a tale identità.

I primi tre motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono manifestamente infondati.

La Commissione provinciale ha fornito adeguata motivazione della propria decisione, facendo anche riferimento a precedenti giurisprudenziali, rilevando che il disconoscimento della propria firma doveva necessariamente avvenire tramite querela di falso e non poteva essere proposta in sede di impugnazione degli atti notificati e che, in assenza di ciò, risultando l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento notificati regolarmente, gli atti stessi erano ormai divenuti definitivi.

La sentenza ancorchè ne abbia dato atto, non si è soffermata sulla questione proposta della impossibilità di procedere alla notifica degli atti direttamente a mezzo del servizio postale, ma tale questione, della cui esistenza la sentenza dà atto, deve ritenersi implicitamente rigettata.

A tale proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. (Cass. 25509/14; Cass. 8294/11)

Deve infatti ritenersi che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'”iter” seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata.(Cass. 8294/11).

Ritenuto insussistente il vizio motivazione si osserva che le ulteriori censure poste con i tre motivi non sono suscettibili di accoglimento.

Quanto alla riproposta censura di impossibilità di far ricorso alla notifica degli atti impositivi tramite servizio postale, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.(da ultimo ex plurimis.(Cass. 29642/19).

Riguardo poi alla dedotta mancata consegna della raccomandata a mani proprie, la questione, posto che il ricorrente non contesta in ogni caso che la notifica sia avvenuta presso il proprio domicilio, è priva di ogni rilevanza alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.(Cass. 29642/19; Cass. n. 8293 /2018; Cass. n. 19795/2017Cass. 15315/2014; Cass. n. 14501 /2016).

Alla luce di siffatta giurisprudenza deve ritenersi che non rilevi la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica purchè questa sia avvenuta presso il domicilio del destinatario e che non è necessario l’invio di una seconda raccomandata di avviso di avvenuta consegna.

Ogni questione quindi sul ricevimento o meno della raccomandata da parte del destinatario a mani proprie o di altro soggetto è priva di ogni rilevanza.

Venendo all’esame del quarto motivo si osserva che questo, ancorchè nella rubrica appaia riproporre in un unico contesto le questioni contenute nei primi tre motivi, in realtà ripropone la questione della omessa motivazione per non avere la sentenza spiegato a quale soggetto era stata consegnata la cartella.

Tale questione è priva di ogni fondamento alla luce di quanto già in precedenza argomentato e cioè che, essendo pacifico, in quanto riconosciuto nello stesso ricorso, che la notifica della cartella era avvenuta a mezzo del servizio postale e non essendo contestato che la stessa fosse pervenuta presso il domicilio del ricorrente, non era necessaria alcuna annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui era stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo.

Il motivo solleva anche una eccezione di prescrizione del credito per la tassa automobilistica.

Tale eccezione è peraltro inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.

Si osserva, ancorchè del tutto superfluamente, che la stessa sarebbe comunque manifestamente infondata poichè per il credito erariale Irpef del 2007 il termine di prescrizione è decennale e la notifica dell’avviso di accertamento del 2012 ha interrotto il termine prescrizionale, altrettanto deve dirsi per la tassa automobilistica del 2009 sottoposta a prescrizione triennale interrotta dalla notifica della cartella esattoriale del 2012.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1500,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA