Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22086 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. un., 11/09/2018, (ud. 13/02/2018, dep. 11/09/2018), n.22086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7348/2013 proposto da:

L’UCCELLIERA S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA, in persona delle legali

rappresentanti pro tempore S.M. e C.V., che si

costituiscono anche in proprio, elettivamente domiciliate in ROMA,

via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERDINANDO BIONDI;

– ricorrenti –

contro

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA, REGIONE TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/25/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 23/01/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/02/2018 dal Consigliere BIAGIO VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Uccelliera s.r.l. società agricola, in persona delle legali rappresentanti S.M. e C.V., e queste ultime in proprio, proposero ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso il provvedimento del dicembre 2007 con il quale il Circondario Empolese Valdelsa aveva rigettato le richieste, dalle stesse presentate, di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99; chiesero anche la “declaratoria di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie” usufruite nel 2005 in sede di registrazione dell’atto di acquisto per conferimento di un complesso immobiliare rurale da costituire in compendio unico.

La Commissione adita dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice tributario e l’appello proposto dalle ricorrenti è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale, con sentenza depositata il 23 gennaio 2012, ha osservato che “non è stato impugnato nessun atto avente natura tributaria autonoma, ma un provvedimento di natura amministrativa”, poichè l’ente che lo ha emesso “ha solo il compito di valutare se le caratteristiche dell’impresa agricola rispondono a determinati standard; tali determinazioni possono avere anche, ma non solo, ricadute sul campo fiscale e tributario”.

2. Avverso tale sentenza L’Uccelliera s.r.l. società agricola, S.M. e C.V. propongono ricorso per cassazione.

Gli intimati Circondario Empolese Valdelsa e Regione Toscana non svolgono attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, insistendo nella tesi dell’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice tributario: sostengono che essa ha natura sostanzialmente tributaria, in ragione dell’inscindibile connessione tra la richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e la domanda di mantenimento delle conseguenti agevolazioni fiscali (previste nel D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, comma 2), delle quali avevano già fruito in sede di registrazione dell’atto di acquisto sopra menzionato.

2. Il motivo è infondato.

Va innanzitutto ribadito che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae; essa comprende (oltre al contenzioso catastale, nei limiti precisati da Cass., Sez. U., 16/2/2016, n. 2950; 18/4/2016, n. 7665; 23/7/2018, n. 19524) le controversie aventi ad oggetto “tributi di ogni genere e specie comunque denominati”: occorre, da un lato, che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali, e, dall’altro, che alla controversia non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, il quale non è configurabile in assenza di un soggetto investito, in senso lato, di potestas impositiva (tra le recenti, Cass., Sez. U., nn. 26/3/2013, n. 7526; 18/2/2014, n. 3773; 20/9/2016, n. 18396; 3/11/2017, n. 26149).

Nella fattispecie, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, del 12 dicembre 2017, con il quale il Circondario Empolese Valdelsa ha respinto la richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), presentata, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, dalla s.r.l. L’Uccelliera, società agricola, in persona delle amministratrici e legali rappresentanti S.M. e C.V., nonchè da queste ultime in proprio.

Appare evidente, come correttamente rilevato dal giudice a quo, che l’oggetto principale del giudizio riguarda l’accertamento dell’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per ottenere la qualifica in questione; a fronte di ciò, la domanda (sulla quale le ricorrenti particolarmente basano la loro tesi) di “declaratoria di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie” è del tutto inidonea a radicare la giurisdizione tributaria, non essendo configurabile nella controversia in esame, per quanto detto sopra, alcun rapporto di natura tributaria, nè sul piano oggettivo, poichè la domanda citata concerne un effetto dell’ottenimento della qualifica anzidetta (e cioè un aspetto successivo alla richiesta di questa), nè sul piano soggettivo, in assenza di un soggetto dotato di potestas impositiva.

3. La giurisdizione deve, invece, ritenersi devoluta al giudice ordinario, poichè, come detto, l’oggetto del giudizio è costituito dall’accertamento, in capo alle ricorrenti, dei requisiti stabiliti dalla legge per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale; la pretesa attiene, pertanto, a una posizione di diritto soggettivo, senza che ne risultino coinvolti provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità.

Risulta, pertanto, assorbito il secondo motivo di ricorso, col quale le ricorrenti lamentano l’omessa indicazione, da parte di entrambi i giudici di merito, ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, del giudice ritenuto munito della giurisdizione.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

5. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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