Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22085 del 31/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1083/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentata e difesa dall’Avvocato

VINCENZO DI PALMA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

KELLY SERVICE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 266/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/01/2014, depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato TERESINA CESIRA SCANU, delega verbale Avvocato

MARESCA, difensore del ricorrente, che chiede l’estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20.1.2014, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da C.D. ed in riforma della decisione di primo grado, accertata la nullità e l’irregolarità del primo dei contratti di somministrazione di lavoro intercorsi tra Kelly Service spa e Poste Italiane s.p.a. e del contratto di lavoro intercorso tra la prima società e la C., per il periodo decorrente dal (OMISSIS) (“per le ragioni di carattere produttivo e organizzativo derivanti dall’implementazione di nuove soluzioni operative e gestionali nell’ambito degli Uffici Postali del sistema di Gestione Attese (code), volto al conseguimento dei livelli attesi di qualità del servizio erogato,… fornitura… finalizzata a garantire la piena operatività del sistema attraverso il potenziamento delle strutture organizzative interessate”), dichiarava l’intercorrenza tra società utilizzatrice e lavoratrice di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della Spa Poste Italiane al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro, nonchè al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dall’appellante dal (OMISSIS), oltre accessori di legge.

Evidenziava la Corte – per quel che rileva nel presente giudizio – che con riguardo al primo contratto, con riferimento alle ragioni dedotte, pur volendo ritenere specifica la clausola ivi contenuta riferita al “sistema gestione attese (code)”, la società doveva dimostrare che l’assunzione dell’appellante era legata con nesso di causalità al funzionamento o “implementazione” di tale sistema, che, a differenza di quel che era stato ritenuto dal Tribunale, non era stato dimostrato, poichè l’appellante era stata adibita alle normali di mansioni di sportellista, non connesse al sistema di gestione code, poichè tali mansioni non mutavano in caso di presenza o assenza dello stesso, non comprendendosi in che modo l’aumento del personale allo sportello si collegasse al miglior funzionamento del sistema.

Aggiungeva che dalla prova non era neanche emerso che la C. svolgesse mansioni proprie del progetto gestione code (programmazione del display con il computer, informazione ai clienti per l’uso del distributore dei biglietti, controllo del funzionamento dello stesso, modifiche della programmazione in corso per adattarlo alle esigenze del servizio) e che fosse quindi addetta ad uno di questi compiti, in connessione con la sua assunzione in relazione alla motivazione del contratto. Quanto alle conseguenze sanzionatorie della ritenuta illegittimità del contratto, riteneva inapplicabile la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la C..

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, nonchè verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, cui è seguito atto rinunzia notificato alla controparte.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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