Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22085 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 25/10/2011), n.22085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19431-2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NEMORENSE 18, presso lo studio dell’avvocato RIZZELLI

GIUNIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ABATE SALVATORE giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

S.I. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), S.D. (OMISSIS), S.

G. (OMISSIS), C.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROIVEA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FINOCCHITO MAURO giusta mandato speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 305/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

12/02/2010, depositata il 15/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Giunio E. V. Rizzelli, (delega avvocto Salvatore

Abbate), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Finocchito Mauro, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’accoglimento principale ed incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo S.G..

Hanno resistito S.I., S.A., S.D. e Se.Gi. e C.M., proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che fosse da accogliere per manifesta fondatezza il ricorso principale e da rigettare per manifesta infondatezza l’incidentale.

I resistenti hanno depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale.

Osserva:

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. si legge quanto segue:

” Se.Gi. e S.F. convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Lecce S.G. per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria relativa.

ali unità abitativa, costituita da piano terra e primo piano, di cui erano comproprietari ciascuno per 1/3, chiedendo l’attribuzione dell’intero immobile, che non era comodamente divisibile.

Il convenuto dichiarava di essere disposto ad acquistare le quote di comproprietà degli attori.

Il tribunale escludeva che ricorressero i presupposti richiesti dall’ari. 720 cod. civ., provvedendo alla assegnazione di due porzioni dell’immobile in corrispondenza di due quote, l’una – primo piano – congiuntamente a favore degli attori, l’altra a favore del convenuto (piano terra) La sentenza era riformata in sede di gravame, in cui i Giudici – ritenuto l’immobile non comodamente divisibile – ne disponevano l’attribuzione congiunta agli attori, ovvero a Se.Gi. e agli eredi di S.F. nelle more del giudizio deceduto, che avevano la quota complessiva maggiore e ne avevano fatto richiesta, non ritenendo opportuno prendere in considerazione i dedotti e non comprovati aspetti soggettivi invocati dal convenuto.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo S.G..

Hanno resistito S.I., S.A. e S. G. proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

2. I ricorsi possono essere trattati in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente fondato quello principale e manifestamente infondato l’incidentale.

Ricorso Principale:

Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che, nello stabilire l’attribuzione dell’immobile preferibilmente al comproprietario titolare della quota maggiore, non debba tenersi conto e motivarsi in ordine alle ragioni che abbiano determinato tale scelta, non potendosi ritenere circoscritto siffatto obbligo soltanto al caso in cui il giudice intenda derogare al criterio di attribuzione a favore del quotista di maggioranza.

Nella specie, la sentenza – facendo un generico e non esaustivo riferimento a dedotti e non comprovati aspetti soggettivi – aveva omesso di motivare in ordine alle ragioni che avevano ispirato la scelta di attribuire l’intero immobile agli attori, quando il ricorrente aveva indicato una serie di concreti elementi – peraltro già considerati dal tribunale – che avrebbero dovuto essere presi in esame per la soluzione del conflitto fra i comproprietari.

Il motivo va accolto, non essendosi la sentenza uniformata all’ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), cfr. Cass. 11641/2010, in particolare in motivazione.

D’altra parte, non potrebbe obiettarsi che comunque la sentenza impugnata ha preso in considerazione le ragioni dedotte, non ritenendole fornite di prova, dovendo qui rilevarsi il denunciato difetto assoluto della motivazione, che è da considerasi meramente apparente, perchè non da conto dell’esame compiuto, non avendo indicato specificamente quali erano gli elementi in concreto offerti nè tanto meno le specifiche ragioni per le quali fossero da ritenersi non comprovate le situazioni invocate dal convenuto, Ricorso Incidentale:

Per effetto dell’accoglimento del ricorso principale va esaminato quello incidentale condizionato. Il primo motivo deduce che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il convenuto avesse formulato sin dal giudizio di primo grado domanda di attribuzione dell’intero immobile, essendosi fatta ingannare dalla formulazione di quella che in effetti doveva considerarsi una proposta transattiva e non una domanda giudiziale di attribuzione: in effetti, il convenuto aveva chiesto la divisione con assegnazione delle porzioni spettanti in natura.

Il secondo motivo deduce che erroneamente il convenuto aveva dedotto con la conclusionale di appello che la domanda di attribuzione può essere formulata per la prima volta in sede di gravame. Il terzo motivo deduce che, anche se fosse stata proposta in primo grado la domanda di attribuzione, la questione sarebbe stata da riproporre con appello incidentale, che non poteva ritenersi formulato con il generico riferimento contenuto soltanto nella narrativa della comparsa di costituzione.

Il primo e il terzo motivo, che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi.

Premesso che la sentenza impugnata ha precisato che con la comparsa di costituzione di primo grado era stata dal convenuto formulata domanda di attribuzione e che il medesimo aveva poi proposto appello incidentale, le doglianze si risolvono nella censura dell’interpretazione della volontà del convenuto: a) con riferimento alla domanda riconvenzionale di attribuzione proposta nel giudizio di primo grado , laddove i Giudici hanno attribuito tale significato alla dichiarazione “pronto fin d’ora ad acquistare le quote di comproprietà degli attori”; b) di proporre appello incidentale a stregua del tenore della comparsa di costituzione nel giudizio di gravame. Orbene, l’interpretazione della domanda ha ad oggetto un accertamento di fatto che, come tale, è riservato all’indagine del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss cod. civ. o per vizio di motivazione , che nella specie non sono stati in alcun modo dedotti, dovendo qui soltanto precisarsi che l’interpretazione degli atti processuali posti in essere dalla parte deve essere compiuta verificando – in base al complessivo contenuto dell’atto – l’intenzione effettiva perseguita dalla parte medesima.

Il secondo motivo è assorbito, avendo la sentenza ritenuto che la domanda di attribuzione era stata proposta dal convenuto sin dal giudizio di primo grado ed era stata oggetto dell’appello incidentale”.

In relazione al ricorso principale vanno ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione che il Collegio condivide, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dai resistenti con la memoria illustrativa. Qui occorre soltanto sottolinearsi che: a) la sentenza di appello, nel sostituirsi alla decisione di primo grado che, per effetto della riforma, è ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. immediatamente caducata (Cass. 5323/2009; 8745/2000), avrebbe dovuto motivare in merito alle ragioni dedotte dal convenuto a fondamento della richiesta di attribuzione, essendo per quel che si è detto del tutto irrilevanti le considerazioni al riguardo formulate dal tribunale, sicchè appare fuori luogo discutere in merito al giudizio e alla motivazione di cui alla decisione di primo grado; b) l’attribuzione dell’intero bene al quotista maggiore non è una scelta vincolata; c) in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, la sentenza impugnata avrebbe dovuto esaminare gli interessi delle parti tenendo conto dei concreti elementi di fatto in modo da consentire il necessario controllo sull’esercizio del potere del giudice di cui all’art. 720 cod. civ. (cfr. Cass. 1641/2010 in motivazione); e) tale indagine non è stata compiuta, tenuto conto dell’evidente inadeguatezza della motivazione “ritiene opportuno … di non prendere in considerazione i dedotti e non comprovati aspetti soggettivi (…)”.

Pertanto, il ricorso principale va accolto.

Va rigettato il ricorso incidentale sull’assorbente rilievo che in tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell’intero compendio immobiliare ai sensi dell’art. 720 cod. civ. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta anche in appello (Cass. 10624/2010; 14008/2008; 13654/2007).

Pertanto, in relazione al ricorso principale la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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