Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22085 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. un., 11/09/2018, (ud. 30/01/2018, dep. 11/09/2018), n.22085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22894/2017 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE ALAGNA;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 10/07/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2018 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trapani assolse l’avvocato O.V. dall’addebito di aver violato gli artt. 2 e 20 del codice deontologico per aver usato, in scritti pubblici, espressioni offensive e sconvenienti nei confronti di un giudice del locale tribunale nonchè del Ministro della giustizia, ritenendo che gli scritti fossero espressione del diritto di critica dell’incolpato ed, in particolare, del suo diritto di satira.

2. La decisione, impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo, è stata riformata dal Consiglio Nazionale Forense che – ritenuto sussistente l’illecito deontologico per la gravità delle affermazioni contenute negli scritti e per le modalità della loro esternazione – ha inflitto all’avvocato O. la sanzione della censura.

3. La sentenza, depositata il 10.7.2017, è stata impugnata dal soccombente con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’avv. O., nel denunciare violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, deduce l'”anomalia” del procedimento disciplinare, promosso su segnalazione del Presidente della Corte d’appello di Palermo e perciò ad istanza di un soggetto non legittimato.

2. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che il C.N.F., travisando la prova, ha erroneamente ritenuto che egli avesse ammesso di essere l’autore degli scritti offensivi posti a fondamento dell’incolpazione.

3. Con il terzo motivo eccepisce, infine, la prescrizione dell’illecito, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51, applicabile ratione temporis.

4. Il ricorso, notificato in modalità telematica, è improcedibile.

4.1 Va rilevato al riguardo che, poichè il processo telematico non è stato esteso al giudizio di cassazione, il ricorso per cassazione può essere depositato nella cancelleria della Corte solo in modalità analogica (cartacea).

Ciò non esclude che il ricorrente possa notificare il ricorso con modalità telematiche: in questo caso – stante l’improcedibilità del ricorso per cassazione del quale sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata e non già l’originale (Cass., sez. un., 10 ottobre 1997, n. 9861) – è però necessario che la copia dell’atto depositata rechi l’attestazione di conformità all’originale sottoscritta dal difensore, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, comma 1, lett. g), convertito dalla L. n. 221 del 2012 (che ha modificato la L. n. 53 del 1994, art. 6, stabilendo che dal 1 gennaio 2013 “l’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’art. 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”) “; analogamente, la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso in via telematica va data mediante il deposito in formato cartaceo del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dal D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2, corredato dell’attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti (Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102, Cass. 28 luglio 2017, n. 18758).

4.2 Nel caso di specie le copie del ricorso, e dei documenti che dovrebbero provarne l’avvenuta notificazione in via telematica, depositate dal ricorrente sono prive della firma autografa e dell’attestazione del difensore della loro conformità agli originali.

4.3 La conformità delle copie agli originali non può, d’altro canto, trovare conferma nella mancata contestazione della parte cui il ricorso è stato notificato, che non si è costituita in giudizio.

4.4. Va pertanto rilevato d’ufficio il difetto della condizione di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.

Poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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