Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22085 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1559/2018 R.G. proposto da:

FIGLI di G.M. s.r.l., p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, OMC di B. s.r.l. –

p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, UTENSILERIA ROMAGNOLA di R.M. & C. s.n.c. –

p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, VERNI & FIDA s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese in

virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Bruno

Guaraldi ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Giuseppe

Avezzana, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Matteo Acciari.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto n. 1498 dei 15.2/11.5.2017 della corte d’appello

di Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Ancona depositato in data 10.9.2012 la “Figli di G.M.” s.r.l., la “OMC di B.” s.r.l., la “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e la “Verni & Fida” s.r.l. si dolevano per l’eccessiva durata del fallimento della “(OMISSIS)” s.p.a., fallimento dichiarato dal tribunale di Rimini con sentenza dei 4/26.11.1982 (chiuso con decreto del 31.8.2017) ed al cui passivo erano state ammesse, rispettivamente, in data 27.2.1983 per il credito di Euro 847,27, in data 4.2.1983 per il credito di Euro 4.577,98, in data 31.1.1983 per il credito di Euro 4.995,87 ed in data 18.1.1983 per il credito di Euro 206,09.

Chiedevano condannarsi il Ministero della Giustizia a corrisponder loro per l’irragionevole durata del fallimento “presupposto” un equo indennizzo da determinarsi – per ciascuna – in Euro 23.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia; con il favore delle spese di lite.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto dei 3.7/25.11.2013 la corte d’appello di Ancona accoglieva parzialmente il ricorso.

Con sentenza n. 3341/2016 questa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, concernente la ragionevole durata del processo fallimentare, cassava il decreto dei 3.7/25.11.2013.

Con decreto n. 1498 dei 15.2/11.5.2017, all’esito del giudizio di rinvio, la corte d’appello di Ancona condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla “Figli di G.M.” s.r.l., alla “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. ed alla “Verni & Fida” s.r.l. la somma, ciascuna, di Euro 3.400,00 nonchè a pagare alla “OMC di B.” s.r.l. la somma di Euro 10.560,00, con gli interessi legali dal 10.9.2012 al saldo, limitatamente alle somme già liquidate con il decreto dei 3.7/25.11.2013, e dal 23.3.2016, di del deposito del ricorso in riassunzione, al saldo, limitatamente alle somme liquidate in eccedenza; compensava sino a concorrenza di 1/3 le spese dei gradi tutti di giudizio e condannava il Ministero rimborsare alle controparti i residui 2/3.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso la “Figli di G.M.” s.r.l., la “OMC di B.” s.r.l., la “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e la “Verni & Fida” s.r.l.; ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 6, par. 1, C.E.D.U.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 135 c.p.c.; la nullità dell’impugnato decreto.

Premettono che la corte di Ancona ha attribuito alla “OMC di B.” s.r.l. l’indennizzo di Euro 400,00 per ogni anno di irragionevole durata ed alla “Figli di G.M.” s.r.l., alla “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. ed alla “Verni & Fida” s.r.l. l’indennizzo, ciascuna, di Euro 125,00 per ogni anno di irragionevole durata.

Indi deducono che trattasi di importi significativamente inferiori ai parametri risarcitori enucleati, per ogni anno di irragionevole durata, dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte E.D.U..

Deducono altresì che i rispettivi crediti sono di ammontare senza dubbio rilevante con riferimento all’epoca in cui il fallimento venne dichiarato ed in ogni caso che il quantum dell'”equa riparazione” prescinde dal valore del processo presupposto.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, artt. 132 e 135 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2; la nullità dell’impugnato decreto.

Premettono che la corte di Ancona ha correlato la quantificazione dell’equo indennizzo all’ammontare dei crediti per i quali ciascuna ricorrente è stata insinuata al passivo nonchè alla circostanza per cui i crediti erano stati pagati in parte, in misura pari al 50%, a seguito e per effetto dei progetti di ripartizione, il primo datato 1997, susseguitisi nel corso della procedura fallimentare.

Indi deducono che trattasi di questioni che la corte di Ancona ha rilevato ex officio, in assenza, sul punto, di avverse eccezioni ed in difetto di previa segnalazione alle ricorrenti, onde provocarne l’attività assertiva e probatoria.

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, artt. 132 e 135 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3; la nullità dell’impugnato decreto.

Deducono che la corte di Ancona ha sollevato il Ministero resistente dall’onere della dimostrazione della sussistenza di ragioni particolari atte ad elidere o diminuire il danno non patrimoniale sofferto dalle ricorrenti.

Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c..

Deducono che ha errato la corte di Ancona a riconoscere dalla data – 21.3.2016 – del deposito del ricorso volto alla riassunzione del giudizio di rinvio gli interessi legali sugli importi riconosciuti in eccedenza rispetto a quelli di cui al decreto dei 3.7/25.11.2013 poi cassato da questa Corte di legittimità.

Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e segg. e D.M. n. 140 del 2012, art. 11.

Deducono che la corte di Ancona, allorchè ha compensato fino a concorrenza di 1/3 le spese di lite, non ha tenuto conto che non vi era scarto tra il quantum domandato e l’importo ad esse accordato; che infatti avevano domandato comunque l'”equa riparazione” ritenuta di giustizia.

Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, nei confronti delle ricorrenti “Figli di G.M.” s.r.l., “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e “Verni & Fida” s.r.l.. E’ viceversa destituito di fondamento nei confronti della ricorrente “OMC di B.” s.r.l..

Questa Corte spiega, sì, che, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo fallimentare, è congrua la liquidazione dell’indennizzo nella misura solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre dieci anni, rapportata su base annua a circa Euro 500,00 (cfr. Cass. 16.7.2014, n. 16311; cfr. altresì Cass. (ord.) 19.5.2017, n. 12696).

E tuttavia nelle medesime occasioni questo Giudice del diritto ha esplicitato che ben devesi riconoscere al giudice del merito il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, dei quali deve dar conto in motivazione.

Del resto questa Corte spiega ulteriormente quanto segue.

Ossia che l’indennizzo per durata irragionevole del processo non deve sovracompensare il danno, neppure se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare, sicchè è legittima l’applicazione di un “moltiplicatore” annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo standard giurisprudenziale (cfr. Cass. 2.11.2015, n. 22385).

Ossia che, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella ordinariamente applicata dalla Corte E.D.U., da un lato, non costituisce violazione di legge e, dall’altro lato, non configura vizio di motivazione, se il giudice del merito giustifichi lo scostamento dall’ordinario parametro con la modesta entità delle somme richieste in giudizio (cfr. Cass. 7.11.2011, n. 23029).

Negli esposti termini si dà atto di quanto segue.

In primo luogo è fuor di contestazione nel caso di specie la durata irragionevole – ventisei anni e due mesi – della procedura fallimentare “presupposta” (si riscontri il computo operato dalle ricorrenti a pag. 27).

In secondo luogo la corte di merito ha ineccepibilmente e congruamente esplicitato che l’utilizzazione degli ordinari parametri di quantificazione dell’equo indennizzo avrebbe comportato il riconoscimento ai ricorrenti “di un importo di gran lunga superiore a quello per cui si sono insinuati al passivo, tanto più tenuto conto del fatto che (i ricorrenti) hanno da tempo ottenuto parziale soddisfazione del credito, che, dunque, si è ulteriormente ridotto” (così decreto impugnato, pag. 5).

In tal guisa si osserva che risulta senz’altro congruo il “moltiplicatore” di Euro 400,00 per ogni anno di irragionevole durata, ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo, limitatamente alla ricorrente “OMC di B.” s.r.l..

In tal guisa si osserva che non risulta, invece, congruo il “moltiplicatore” di Euro 125,00 per ogni anno di irragionevole durata, ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo, limitatamente alle ricorrenti “Figli di G.M.” s.r.l., “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e “Verni & Fida” s.r.l..

Per tal ultime società, dunque, alla luce dei medesimi parametri valutativi recepiti dalla corte marchigiana e dapprima citati testualmente, si reputa congruo – sicchè, in tal guisa, questa Corte provvede a decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., non prospettandosi sul punto la necessità di ulteriori accertamenti di fatto – il “moltiplicatore” di Euro 300,00 per ogni anno di irragionevole durata, sicchè in rapporto alla durata irragionevole di ventisei anni (non si tiene conto della “frazione” di due mesi, siccome inferiore a sei mesi) l’equo indennizzo può essere quantificato, per ciascuna società (“Figli di G.M.”, “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” e “Verni & Fida”), in Euro 7.800,00.

Il buon esito, nei confronti delle ricorrenti “Figli di G.M.” s.r.l., “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e “Verni & Fida” s.r.l., del primo motivo di ricorso assorbe e rende vana nei confronti delle stesse ricorrenti la disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Viceversa il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono, nei confronti della ricorrente “OMC di B.” s.r.l., destituiti di fondamento.

Ed invero i profili ai quali la corte di merito ha, limitatamente alla “OMC di B.”, ancorato la quantificazione – in Euro 400,00 – del “moltiplicatore” annuo non sono stati oggetto di rilievo officioso in spregio alla garanzia del contraddittorio ed agli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti, sibbene costituiscono aspetti alla stregua della cui considerazione si è snodata – sul punto – la potestas decidendi dell’organo giudicante.

D’altronde è vero che la garanzia del contraddittorio e la necessità di salvaguardare il diritto di difesa comportano il divieto di emetter decisioni “a sorpresa”. E nondimeno è innegabile che siffatto divieto non opera, qualora si sia al cospetto della esplicazione della “istituzionale” prerogativa del “dicere ius” dell’organo giudicante (cfr. Cass. sez. lav. 13.12.2010, n. 25140).

Il quarto motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Sussiste il denunciato error in iudicando.

Invero la corte distrettuale avrebbe dovuto accordare gli interessi legali dal di – 10.9.2012 – della proposizione della domanda di equa riparazione sino al saldo pur con riferimento alle somme riconosciute in eccedenza rispetto al decreto dei 3.7/25.11.2013.

Competono quindi – sicchè, in tal guisa, questa Corte decide nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., non prospettandosi sul punto la necessità di ulteriori accertamenti di fatto – alla “OMC di B.” s.r.l. gli interessi legali dal 10.9.2012 al saldo sulla somma di Euro 10.560,00 alla medesima ricorrente accordata.

Competono quindi – sicchè, in tal guisa, questa Corte decide nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., non prospettandosi sul punto la necessità di ulteriori accertamenti di fatto – alla “Figli di G.M.” s.r.l., alla “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. ed alla “Verni & Fida” s.r.l. gli interessi legali dal 10.9.2012 al saldo sulla somma di Euro 7.800,00 a ciascuna delle medesime ricorrenti (in questa sede) accordata.

Il quinto motivo di ricorso è destituito di fondamento.

Vero è che la corte territoriale ha ancorato la compensazione fino a concorrenza della quota di 1/3 delle spese di tutti i gradi di giudizio (giudizio iniziale, giudizio di legittimità e giudizio di rinvio) al minor importo riconosciuto alle società ricorrenti.

E tuttavia siffatta circostanza, in rapporto al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis (“se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”), è stata ineccepibilmente assunta dalla corte territoriale come “grave ed eccezionale ragione di compensazione” delle spese di lite (recte, come “circostanza che integra giusto motivo di parziale compensazione”: così decreto impugnato, pagg. 5 – 6).

Del resto questa Corte di legittimità spiega che, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. (ord.) 14.7.2016, n. 14411).

Evidentemente il minor importo riconosciuto alle ricorrenti costituisce una circostanza specifica della controversia de qua, del tutto logica e per nulla erronea (cfr. Cass. (ord.) 31.5.2016, n. 11222, secondo cui, in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità).

In accoglimento, nei soli confronti delle ricorrenti “Figli di G.M.” s.r.l., “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e “Verni & Fida” s.r.l., del primo motivo di ricorso e, nei confronti di tutte le ricorrenti, del quarto motivo di ricorso, il decreto n. 1498 dei 15.2/11.5.2017 della corte d’appello di Ancona va cassato nei limiti dell’operato accoglimento.

Alla cassazione, nei limiti anzidetti, segue la decisione nel merito nei termini in precedenza enunciati.

Il ricorso a questa Corte di legittimità della “OMC di B.” s.r.l. è stato accolto per un aspetto accessorio. Il che giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra la medesima “OMC di B.” s.r.l. ed il Ministero intimato.

Il ricorso a questa Corte di legittimità della “Figli di G.M.” s.r.l., della “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e della “Verni & Fida” s.r.l. è stato accolto in parte. Il che giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le medesime ricorrenti ed il Ministero intimato fino a concorrenza della quota di 1/2; la residua quota, liquidata come da dispositivo, va posta a carico del Ministero intimato.

Al di là del parziale buon esito del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie, nei soli confronti delle ricorrenti “Figli di G.M.” s.r.l., “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e “Verni & Fida” s.r.l. e nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, cassa (nei confronti delle stesse ricorrenti e nei medesimi termini) il decreto n. 1498 dei 15.2/11.5.2017 della corte d’appello di Ancona e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, a pagare alla “Figli di G.M.” s.r.l., alla “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. ed alla “Verni & Fida” s.r.l. la somma, ciascuna, di Euro 7.800,00;

accoglie, nei confronti di tutte le ricorrenti e nei termini di cui in motivazione, il quarto motivo di ricorso, cassa (nei confronti delle ricorrenti tutte e nei medesimi termini) il decreto n. 1498 dei 15.2/11.5.2017 della corte d’appello di Ancona e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, a pagare alla “Figli di G.M.” s.r.l., alla “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. ed alla “Verni & Fida” s.r.l. gli interessi legali sulla somma di Euro 7.800,00, a ciascuna delle anzidette ricorrenti dovuta, dal 10.9.2012 al saldo nonchè a pagare alla “OMC di B.” s.r.l. gli interessi legali sulla somma di Euro 10.560,00 dal 10.9.2012 al saldo;

dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso nell’accoglimento del primo limitatamente alle ricorrenti “Figli di G.M.” s.r.l., alla “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. ed alla “Verni & Fida” s.r.l.;

rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso limitatamente alla ricorrente “OMC di B.” s.r.l.;

rigetta il quinto motivo di ricorso nei confronti delle ricorrenti tutte;

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra la “OMC di B.” s.r.l. ed il Ministero della Giustizia;

compensa fino a concorrenza della quota di 1/2 le spese del presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra la “Figli di G.M.” s.r.l., la “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e la “Verni & Fida” s.r.l., da un lato, ed il Ministero della Giustizia, dall’altro; condanna il Ministero della Giustizia a pagare alle ricorrenti “Figli di G.M.” s.r.l., “Utensileria Romagnola di R.M. & C.” s.n.c. e “Verni & Fida” s.r.l. la residua metà, che si liquida nel complesso in Euro 600,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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