Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22084 del 11/09/2018
Cassazione civile sez. un., 11/09/2018, (ud. 30/01/2018, dep. 11/09/2018), n.22084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14966/2016 proposto da:
EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo
studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ALESSANDRA CANUTI e EUGENIO BRUTI LIBERATI;
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta
Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO MARIA
POMPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;
– controricorrente –
e contro
NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 138/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE, depositata il 26/04/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/01/2018 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia;
udito l’Avvocato Gabriele Pafundi.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Edison s.p.a., titolare di diverse concessioni di grande derivazione per sfruttamento idroelettrico nel territorio della Regione Lombardia, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza 26.4.2016 con la quale il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche ha respinto il suo appello contro la sentenza del Tribunale Regionale istituito presso la C.A. di Milano, che aveva a sua volta rigettato la sua domanda di condanna dell’ente concedente alla restituzione della differenza tra la maggior somma versata a titolo di canoni concessori nell’anno 2012 e quella ritenuta effettivamente dovuta, fondata sulla dedotta illegittimità costituzionale della L.R. Lombardia n. 22 del 2011, art. 1, comma 1, lett. c), introduttivo della L.R. n. 10 del 2009, comma 3 ter, con il quale la misura del canone è stata sostanzialmente raddoppiata.
Regione Lombardia ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
2. Il 29.1.2018 Edison s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese(corredato della sola autorizzazione all’accettazione rilasciata dal Dirigente dell’ufficio legale della Regione all’avvocato che rappresenta e difende l’ente in giudizio.
3. Il processo va pertanto dichiarato estinto ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, tenuto conto della sostanziale accettazione della rinuncia da parte della Regione, ancorchè non tempestivamente formalizzata, va dichiarata l’integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti.
PQM
Dichiara estinto il processo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018