Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22083 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 25/10/2011), n.22083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16147-2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO

CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P., B.M.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato FAIOLA

FRANCA, rappresentati e difesi dall’avvocato PORFIDO DOMENICO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 209/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 25/11/09, depositata il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato De Notariis Giovanni, difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per il rigetto del ricorso come da relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi il C..

Hanno resistito gli intimati;

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Osserva:

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (il cui testo è corretto negli errori materiali) si legge quanto segue:

“1. C.G. conveniva in giudizio A.P. e B.M.L. per sentire dichiarare l’inesistenza della servitù di passaggio esercitata dai convenuti su una striscia di terreno retrostante la casa di sua proprietà.

I convenuti resistevano, eccependo di avere acquistato il diritto per usucapione.

Il tribunale rigettava la domanda con sentenza che era confermata in sede di gravame.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi il C..

Hanno resistito gli intimati.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, tenuto conto che dalla procura a margine del ricorso risulta che la stessa è stata conferita all’avv. De Notariis, mentre l’avv. Palmiero è indicato come domiciliatario; l’illeggibilità della firma del difensore è irrilevante, non essendovi dubbi sulla provenienza dell’atto, attesa l’indicazione in calce del nome completo del medesimo; nel caso di procura rilasciata a margine del ricorso la mancanza di data non produce nullità della procura, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dall’intima connessione con il ricorso al quale accede e nel quale la sentenza è menzionata.

Il primo motivo censura la sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto che l’atto del 5-9-1973, con cui lo S. aveva alienato il fondo all’attore, avrebbe costituito un diritto di servitù sulla striscia di terreno in questione a favore dell’alienante per accedere alla sua rimanente proprietà che non poteva essere individuata nel fondo di proprietà della moglie Sa., che apparteneva in proprietà esclusiva alla medesima e che era ubicato in tutt’altra zona.

Il secondo motivo censura la sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto che la striscia di terreno de qua consentiva l’accesso al fondo della Sa. condotto e poi acquistato dai convenuti, atteso cha a detto locale si accedeva unicamente da (OMISSIS);

l’atto pubblico di vendita da parte della Sa. ai convenuti non avrebbe potuto costituire con una clausola del contratto un diritto di servitù senza la partecipazione all’atto dei proprietari, ovvero l’attore e R.A..

Il terzo motivo censura la sentenza laddove aveva erroneamente ritenuto che attraverso i convenuti, all’epoca locatati del fondo della Sa., questa avrebbe avuto il possesso della servitù dal 1982 al 1986, non essendo stato dimostrato alcun passaggio per raggiungere (OMISSIS), interclusa dai terreni G. e D. e nessun passaggio era stato esercitato sulla striscia del terreno C. che precede il terreno G., il quale a sua volta precede quello D.. In ogni caso il passaggio esercitato non avrebbe avuto rilevanza, posto che il contratto di locazione aveva avuto ad oggetto soltanto il locale della Sa. e non anche una via o un accesso al suolo C. – R.: l’arbitraria e illecita detenzione da parte dei conduttori, sempre contrastata sin dalla lettera dell’11-5-1991, non avrebbe potuto portare a un possesso utile ad usucapionem, e non essendo utilizzabile l’accessio possessionis.

Il quarto motivo denuncia l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza che aveva ritenuto l’esistenza di un tracciato che in modo visibile denotava l’utilizzazione al fine del passaggio, quando la striscia di terreno non serviva per accedere al locale dei convenuti, mentre l’apparenza della servitù era stata desunta dalla clausola arbitrariamente inserita nell’atto di vendita intercorso fra la Sa. e i convenuti senza il consenso e all’insaputa dell’attore; cosi come illogico e insufficiente era il richiamo di deposizioni rese da stretti congiunti – affini dei convenuti, le cui compiacenti dichiarazioni erano state ritenute riscontrate dai richiamati atti notarili che erano privi invece di alcuna rilevanza.

Il quinto motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto inattendibili i testi indicati dall’attore, dando rilevanza a circostanze marginali e male interpretando le dichiarazioni rese dai testi G. e D., nelle quali intravedeva contraddizioni inesistenti.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.

Le censure sono infondate.

In primo luogo, la sentenza non ha affatto ritenuto che con i richiamati atti notarili fosse stata costituita la servitù di passaggio, tant’è vero che è stato ritenuto l’acquisto per intervenuta usucapione in virtù del possesso ventennale e non per effetto di un titolo convenzionale: in realtà, i Giudici hanno fatto riferimento ai predetti atti al fine di disattendere le censure sollevate dal ricorrente in merito all’esistenza di un tracciato stradale idoneo ad essere usucapito.

Le doglianze volte a contestare quanto desunto dai predetti atti circa il tracciato stradale e l’utilità ricavabile sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto il testo dei richiamati rogiti: al riguardo, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento decisivo, va rilevato che il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006;

10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa. La sentenza ha quindi accertato, in base alle deposizioni emerse, che la strada era stata da sempre usata e destinata a transito a vantaggio dell’immobile dei convenuti, anche quando questi erano locatari dell’immobile poi venduto loro dalla Sa., che lo aveva posseduto attraverso il godimento dei detentori: del tutto in conferente è il riferimento alla circostanza (ovvia) che oggetto del contratto di locazione fosse stato il bene di proprietà della Sa., atteso che la sentenza ha in realtà correttamente ritenuto che, durante il periodo in cui la proprietario aveva locato l’immobile, questa aveva avuto il possesso della servitù attraverso il passaggio esercitato a vantaggio del fondo dominante da coloro che avevano la detenzione di quest’ultimo. Correttamente ha quindi ritenuto l’esistenza di un possesso ventennale applicando l’istituto dell’accessio possessionis, mentre è appena il caso di ricordare che ai fini dell’interruzione del possesso utile ad usucapionem è necessario l’atto di citazione (Cass. 9845/2003) ed irrilevante è la buonafede ai fini dell’usucapione ordinaria (Cass. 10230/2002).

Orbene, le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a dimostrare – attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte ovvero la denuncia di attendibilità o inattendibilità dei testi escussi – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici laddove, in contrasto con quanto emerso dalle prove, era stata ritenuta l’esistenza di un possesso utile ad usucapionem. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

In caso contrario, infatti, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 67394/2010”).

Vanno ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione che il Collegio condivide, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dal ricorrente con la memoria illustrativa. Qui occorre soltanto sottolinearsi che:

a) per quanto riguarda le deduzioni circa la negata utilitas a favore del fondo preteso dominante così come quelle concernenti la prova dell’esercizio del possesso utile ad usucapionem, le stesse hanno a oggetto tipici accertamenti di fatto che, come tali, sono sottratti al sindacato di legittimità e che i Giudici hanno compiuto con motivazione immune da vizi logici o giuridici tenendo conto degli atti di trasferimento e delle deposizioni dei testimoni; occorre ancora ribadirsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario. infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 67394/2010).

Nella specie, come si è detto le doglianze si risolvono nella censura della valutazione del valore probatorio degli elementi presuntivi in base ai quali il ricorrente formula una ricostruzione dei fatti difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata.

b) secondo il consolidato orientamento consolidato della S.C., al quale si conforma anche il precedente citato dal ricorrente, non sono idonei atti interruttivi del termine utile per l’usucapione la diffida o la messa in mora in quanto può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, sicchè le lettere inviate dal ricorrente non potevano rivestire alcun valore (Cass. 18004/2004; 9845/2003; 14733/2000).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA