Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22083 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 543/2018 R.G. proposto da:

SALUS CENTRO di FISIOKINESITERAPIA e RIABILITAZIONE di S.P.

s.r.l. (già s.a.s.) – p. i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Montesanto, n. 68, presso lo studio dell’avvocato Stefania

Iasonna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto n. 6535 dei 3.4/7.7.2017 della corte d’appello di

Roma, assunto nel procedimento iscritto al n. 53264/2012,

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 9.11.2004 al tribunale di Nola, quale giudice del lavoro, S.M. chiedeva condannarsi la “Salus Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione di S.P.” s.r.l., alla cui dipendenze aveva lavorato dal 2.11.1991 al 9.4.2004, al risarcimento dei danni tutti sofferti a motivo del licenziamento invalidamente intimatole.

Resisteva la “Salus Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione” s.r.l..

Riunito il giudizio a giudizi connessi pendenti tra le stesse parti, con sentenza n. 2429 depositata il 31.5.2011 l’adito tribunale accoglieva per quanto di ragione le domande esperite da S.M..

Con ricorso alla corte d’appello di Roma in data 23.2.2012 la “Salus Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione di S.P.” s.r.l. si doleva per l’eccessiva durata – 6 anni, 6 mesi e 21 giorni – del giudizio innanzi al tribunale di Nola.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali correlati all’irragionevole durata del giudizio “presupposto”.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto n. 6535 dei 3.4/7.7.2017 la corte d’appello di Roma accoglieva il ricorso e condannava il Ministero a pagare alla ricorrente la somma di Euro 2.625,00, oltre interessi e spese di lite con distrazione.

Evidenziava la corte che il giudizio “presupposto” si era irragionevolmente protratto per 3 anni e 6 mesi; che il danno non patrimoniale poteva equamente esser computato nell’importo di Euro 750,00 per ogni anno di ritardo ovvero nell’importo in proporzione corrispondente per ogni frazione d’anno di ritardo.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “Salus Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione di S.P.” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2 ed ai principi della C.E.D.U.; l’omessa, erronea, contraddittoria motivazione su punto decisivo della causa prospettato dalle parti.

Deduce che la corte di Roma ha pronunciato unicamente in ordine ai danni non patrimoniali ed ha omesso di pronunciarsi in ordine ai danni patrimoniali, per i quali parimenti aveva formulato richiesta risarcitoria.

Il motivo di ricorso è destituito di fondamento.

Si rimarca in primo luogo che il vizio di omessa pronuncia non risulta denunciato in maniera rituale.

Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013 (nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge; cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247).

Ebbene l’esperito mezzo di impugnazione non solo non contiene – nè nella rubrica nè nel corpo della censura – alcun riferimento alla nullità della decisione, ma prospetta altresì, alla stregua dell’enunciazione di cui alla stessa rubrica, la violazione e/o falsa applicazione di non meglio identificati principi stabiliti dalla C.E.D.U. ed al contempo presunte “anomalie” del percorso motivazionale dell’impugnato dictum, sub specie di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, “ipotesi” neppur appieno riconducibili al novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.

Si rimarca in secondo luogo che, in tema di equa riparazione ai sensi

della L. n. 89 del 2001, il ricorrente ha l’onere di provare che la lesione della sua sfera patrimoniale costituisca la conseguenza diretta ed immediata della violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 15.5.2018, n. 11829); inoltre, che la prova del danno patrimoniale deve essere piena e rigorosa (cfr. Cass. 12.6.2013, n. 14775).

Su tale scorta si evidenzia che la ricorrente ha così connotato il danno patrimoniale e la “causalità” del medesimo danno (patrimoniale): la “ricorrente in tutti questi anni è stata privata del godimento di prestazioni lavorative che oggi è costretta a pagare” (così ricorso, pag. 12); “se il procedimento fosse durato 2 anni, (durata ragionevole) il dipendente sarebbe stato riassunto al 9.11.2006 (…) e quindi l’odierna ricorrente avrebbe utilizzato le prestazioni” (così ricorso, pag. 12); alla “ricorrente andrà liquidato a titolo di danno patrimoniale (…) il costo delle spese legali (…) sostenute in relazione alle inutili udienze (…)” (così ricorso, pag. 12).

In questo quadro si puntualizza che questa Corte spiega che, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. Cass. 4.1.2017, n. 92; Cass. 24.2.1987, n. 1937, secondo cui in applicazione dei principi fissati dall’art. 41 c.p., sul concorso delle cause, operanti anche in tema di illecito civile, il nesso eziologico va riconosciuto con riguardo ad ogni antecedente che abbia contribuito direttamente od indirettamente alla produzione dell’evento, ma tale regola generale della equivalenza delle cause trova un temperamento nel principio della causalità efficiente, non solo in relazione al fatto sopravvenuto che degradi il fatto antecedente a mero presupposto occasionale, risultando in concreto idoneo – tenendo conto di tutte le risultanze del caso – a determinare il verificarsi dell’evento anche senza detto antecedente, ma altresì nell’ipotesi in cui una delle azioni (od omissioni), cui sia riferibile l’evento di danno, sia attribuibile allo stesso danneggiato, oltre che nel caso in cui renda giuridicamente irrilevante il comportamento dell’autore del fatto illecito, anche quando, senza interrompere il nesso causale, si inserisca in esso contribuendo alla produzione dell’evento, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, del risarcimento del danneggiato nei soli limiti in cui il suo danno risulterà riferibile all’azione (od omissione) dell’autore del fatto illecito).

Ebbene alla luce dei surriferiti insegnamenti deve disconoscersi nella fattispecie qualsivoglia nesso eziologico tra la protrazione del giudizio “presupposto” oltre il termine di ragionevole durata e i pretesi pregiudizi patrimoniali che la s.r.l. ricorrente assume di aver sofferto.

Invero ben avrebbe potuto e dovuto la “Salus Centro” attendere tempestivamente alla reintegra di S.M., ancor prima e indipendentemente dal riscontro della illegittimità – nullità dei tre distinti atti di recesso, cui ha atteso, con sentenza n. 2429/2011, il tribunale di Nola.

Cosicchè la causa efficiente della mancata fruizione delle prestazioni lavorative della S. e del costo delle spese legali relative alle “inutili udienze” deve essere identificata in via esclusiva con la condotta illegittima della medesima “Salus Centro”, condotta la cui esclusiva valenza eziologica, appunto, ha comportato la degradazione della protrazione del giudizio “presupposto” al rango di mera occasione, del tutto estranea alla serie causale, degli asseriti eventi dannosi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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