Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22082 del 28/10/2015


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 22082 Anno 2015
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8725-2012 proposto da:
IMMOBILIARE PESCHIERA SRL in persona del suo
amministratore unico legale rappresentante ERASMO
BUONGIORNO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE
CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CONSIGLIO ARMANDO PARISI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MONGELLI VITANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato
VITO NANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 28/10/2015

ANDREA VIOLANTE giusta procura speciale a margine del
controricorso;
controricorrente nonchè contro

ANGLANI TEODORO, BUONGIORNO ERASMO, APRUZZI VINCENZO,

PALMISANO DONATO quale erede di PALMISANO ANTONIO,
PALMISANO FRANCESCO, PALMISANO ANGELA quale erede di
PALMISANO ANTONIO, ACQUAVIVA VITO DOMENICO, ACQUAVIVA
ORONZO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 933/2011 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 17/11/2011 R.G.N. 105/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato SIMONE CICCOTTI;
udito l’Avvocato UMBERTO VIOLANTE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SGURA ORONZO, PALMISANO DONATO, PALMISANO ANGELA,

Considerato che Immobiliare Peschiera sri propone ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi ed esplicato da memorie, avverso la
sentenza della Corte di appello di Lecce del 17 novembre 2011, la
quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale: – dichiarò
nullo il contratto contenuto nell’atto pubblico e i quattro contratti
preliminari conclusi in pari data (4 aprile 1989) dalla Immobiliare,
con Vitangelo Mongelli e Antonio Palmisano, poi deceduto, il primo;

– condannò la Immobiliare alla restituzione in favore dei Mongelli del
suolo “limitatamente alla quota pro indiviso dello stesso sulla quale
egli vanta il diritto di comproprietà”;
che la sentenza del Tribunale di Brindisi, aveva dichiarato risolti per
impossibilità sopravvenuta: l’atto pubblico dell’aprile del 1989 nella
parte relativa alla vendita del suolo di proprietà del Mongelli, nonché
i due contestuali contratti preliminari conclusi in pari data dalla
società Immobiliare con il Mongelli; aveva ordinato al Mongelli di
restituire alla società i sei titoli cambiari ricevuti in esecuzione degli
accordi dichiarati e rigettato tutte le altre domande;
che resiste con controricorso, esplicato da memorie Mongelli;
che non si difendono gli intimati, Anglani, Buongiorno e Apruzzi,
nonché Oronzo Sgura, Donato Palmisano (1968), Francesco
Palmisano, Angela Palmisano (1970), Donato Palmisano (1975),
Angela Palmisano (1978), Oronzo Acquaviva, Vito Domenico
Acquaviva.
Ritenuto che in atti non sono presenti gli avvisi di ricevimento
relativi alla notifica del ricorso agli intimati che non si sono difesi;
che, pertanto, occorre disporre la rinnovazione della notifica del
ricorso alle suddette parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
ordina la rinnovazione della notifica del ricorso agli intimati che non
si sono difesi: Anglani, Buongiorno e Apruzzi, nonché Oronzo Sgura,
Donato Palmisano (1968), Francesco Palmisano, Angela Palmisano
(1970), Donato Palmisano (1975), Angela Palmisano (1978), Oronzo
Acquaviva, Vito Domenico Acquaviva. Stabilisce il termine di giorni
3

con i! solo Mongelli, gli altri due; con il solo Palmisano i restanti due;

novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la
causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, in esito a riconvocazione nella stessa

composizione, il 9 settembre 2015

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