Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22082 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 04/09/2019), n.22082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23768/2015 proposto da:

C.L., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO SPAMPATTI;

– ricorrente

contro

B.F., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CHIANA 97, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VEDOVA,

rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO PAGNOSCIN, MARINA

LUCCHETTA;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 461/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 23 febbraio 2015, ha rigettato i gravami proposti in via principale da B.A. e B.F. e in via incidentale da C.L. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 3224 del 2009.

1.1. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta nel 2006 dal C., aveva condannato i B. ad arretrare la parte nord del fabbricato di loro proprietà di 25 cm, mentre aveva ritenuto che l’irregolarità della sopraelevazione non incidesse nei rapporti tra privati.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando, nell’ordine: a) che l’intervento edilizio dei B. si era concretizzato in una costruzione diversa dalla preesistente per forme, volumi e sedime, ed era perciò sussumibile nella nozione di “demolizione con ricostruzione” di cui all’art. 18 delle NTA del Comune di Venezia – Variante al PRG Centro Storico: b) che la norma regolamentare richiamava il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, comma 1 e ne imponeva il rispetto “sempre e comunque”; c) che il richiamo doveva intendersi esteso a qualsiasi intervento in zona A, non solo agli immobili di pregio; d) che, nella specie, il CTU aveva accertato l’avvicinamento di “almeno 24 cm” dell’edificio a quello fronteggiante e preesistente d proprietà C., attraverso il confronto tra le misure rilevate nel corso delle operazioni peritali e quelle presenti nel progetto presentato per ottenere la concessione edilizia; e) che la sopraelevazione della costruzione costituiva irregolarità amministrativa ma non integrava violazione delle distanze.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale C.L., sulla base di un motivo. B.A. e B.F. resistono con controricorso, con il quale eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi. I controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis./ c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va affermata l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

Il giudizio in oggetto è iniziato nel 2006, prima che la L. n. 69 del 2009, modificasse l’art. 327 c.p.c., riducendo il termine lungo di impugnazione della sentenza da un anno a sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

Posto, dunque, che nella specie trova applicazione il termine annuale, e rilevato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 febbraio 2015, il ricorso per cassazione spedito per la notifica il 24 settembre 2015 è tempestivo.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, artt. 8 e 9, art. 873 c.c., L. n. 1150 del 1942, art. 41-quinquies, u.c., art. 18 NTA Comune di Venezia, Variante al PRG per il centro storico di Mestre, e si contesta l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui sarebbe priva di rilievo, sul piano dei rapporti tra privati, la circostanza che la sopraelevazione realizzata dai B. sull’unità edilizia indentificata con il sub 5 sia superiore alla misura massima consentita dall’art. 16 della Variante al PRG del Centro storico di Mestre, come accertato dal CTU, il quale peraltro non aveva concluso con specifico riferimento al tema della distanza della sopraelevazione dagli edifici antistanti.

2.1. La doglianza è inammissibile.

La Corte d’appello, dopo avere accertato a mezzo CTU che il “fontr quanto attaoi, in affermato che ha affermato che la sopraelevazione realizzata dagli appellanti B. non risultava integrare violazione delle distanze legali, pur essendo irregolare dal punto di vista amministrativo.

L’affermazione, che è frutto di un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, è perfettamente plausibile in quanto l’altezza delle costruzioni e la distanza dai fabbricati fronteggianti non sono nozioni coincidenti, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 878 c.c., in combinato disposto con il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.

4. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla natura e collocazione della preesistente costruzione di proprietà B., rilevante ai fini dell’applicazione del criterio previsto dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.

4.1. Dopo avere richiamato la CTU, la documentazione fotografica allegata alla CTU, la Tavola 2 – Pianta Stato Attuale, per descrivere lo stato dei luoghi, i ricorrenti evidenziano che l’intervento di demolizione e ricostruzione da essi realizzato aveva comportato l’arretramento dalla proprietà confinante e non l’avvicinamento (essendo stato demolito il fabbricato denominato “Tettoia”, la cui volumetria era stata traslata sull’edificio sub 5), e che la Corte d’appello sarebbe stata indotta in errore dal CTU, il quale aveva calcolato erroneamente le distanze, a partire dalla parete dell’edificio sub 5 anzichè dal muro divisorio.

5. I motivi, connessi e quindi da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

5.1. Il primo motivo, pure se formalmente strutturato come denuncia di violazione di legge, sollecita in realtà la rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito sulla scorta dell’accertamento del CTU, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito (ex plurimis, Cass. 04/04/2017, n. 8758), oltretutto in palese carenza di autosufficienza, dal momento che il ricorso non trascrive la CTU nè la documentazione comprovante lo stato dei luoghi preesistente e successivo.

5.2. Discorso analogo vale per la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, in quanto i ricorrenti non trascrivono il terzo motivo di appello, nè la CTU nè i rilievi del CTP.

In ogni caso, la Corte d’appello, dopo aver chiarito che l’intervento edilizio aveva modificato la preesistente costruzione quanto alle forme, ai volumi e all’area di sedime occupata, e che trovava applicazione l’art. 18 NTA del Comune di Venezia – Variante al PRG Centro Storico, che richiamava il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, con riferimento a tutte le tipologie di intervento su immobili preesistenti, ha rigettato il terzo motivo di appello (sintetizzato a pag. 5 della sentenza) evidenziato che il CTU, chiamato a chiarimenti, aveva precisato che la “parete preesistente era stata completamente demolita” e che, pertanto, la verifica del rispetto delle distanze dai confini non poteva che basarsi sul confronto tra le misure rilevate e le quote indicate nei grafici che rappresentavano lo stato dei luoghi precedente ai lavori.

La stessa Corte ha quindi concluso confermando che, “l’avanzamento subito dalla parete fronteggiante il confine (era) pari ad almeno cm 24 derivanti dall’aumento della larghezza interna rilevata sul lato corto della cucina sommata alla differenza tra lo spessore della muratura preesistente (…) e quella finale”, trattandosi del “medesimo ispessimento accertato sullo spigolo di muratura a confine con lo scoperto di parte attrice dove la nuova parete, perfettamente identificabile rispetto alla preesistente, è stata edificata con uno slittamento all’esterno di cm. 24” (pagg. 10-11 della sentenza).

6. I ricorsi sono entrambi rigettati a spese compensate. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e dichiara compensate tra le parte le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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