Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22081 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13650/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE Di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9265/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/11/2014, depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 9265/2014 della Corte di appello di Roma. La parte intimata ha depositato tempestivo controricorso.

Successivamente Poste ha depositato atto di rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con allegato verbale di conciliazione in sede sindacale.

Con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Dal verbale in data (OMISSIS), risulta che in relazione alla presente controversia è stato raggiunto un accordo transattivo; nell’ambito di tale accordo le parti hanno dato espressamente atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarato che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Il venir meno della posizione di contrasto tra le parti determina la cessazione della materia del contendere.

La definizione transattiva della controversia configura giusto motivo di compensazione delle spese.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), applicabile ratione temporis, atteso che l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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